I - Atto di querela
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2
- é costretto alla seguente querela.
Narrativa dei fatti:
1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano “Il Gazzettiere” é apparso un articolo dal titolo “Una dubbia paternità”.
2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis)...................
Tutto ciò premesso, l'esponente presenta
Querela
- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti
-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.
Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.
Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.
L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica ( art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.
Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .
Con osservanza
Genova 14 febbraio 2001 (Firma di Giobatta Parodi )
Per autentica (Firma dell'avvocato Cicero I )
Avvertenze
1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.
2) La querela va redatta in carta semplice.
3) “ Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo” ( Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).
4) “La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.
La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” ( Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).
5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. ( che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M. ), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.
6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .
7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” ( Cass. 10 maggio 1867, Tretti ).
8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario .