02. Rimessione di querela
II - Rimessione di querela
La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.
Il modo più semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione ( orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339
Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto ( v. formula A ). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata ( all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma ( arg. ex art. 337 c.1 C.P.P. ) solo se la sottoscrizione fosse autenticata
( ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att. ).
Formula A: Remissione scritta di querela
Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova
il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3
premesso
- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il........a Genova;
- tutto ciò premesso
rimette
la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.
Con osservanza.
Genova 12 febbraio 1991 ( Firma di Giobatta Parodi )
Avvertenze
- L'atto di rimessione va in carta semplice.
-(1) L'atto va indirizzato all'autorità procedente ( Procura, Tribunale....).