05. Richiesta di esclusione della parte civile
Richiesta di esclusione della parte civile ( iter e formula )
Iter
Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all’udienza ( preliminare o dibattimentale ) o fuori d’udienza.
Nel primo caso si fa oralmente : il difensore ( dell’imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti ( v. art 491), si alza e…fa la sua brava richiesta di esclusione .
In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :
1) Redigere ( in carta semplice ) l’istanza secondo la formula A . Naturalmente l’intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,l tribunale (…).
2) Depositare l’atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.
3) N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l’iter si esaurisce col deposito dell’atto.
Formula A
Richiesta di esclusione della parte civile
Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
Presso il Tribunale di Genova
- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero
- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.
- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.
chiede
l’esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti
Motivi
La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l’ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.
Con osservanza
Genova 22 dicembre 2010 ( Sottoscrizione del difensore)
Avvertenze
L’istanza può essere proposta indifferentemente dall’imputato o dal suo difensore ( comb. disp. 80.1 e 99 ).
Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore ( art. 100.1 ).
“ E’ appena il caso di ricordare che l’imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” ( Levi , La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455 ).
“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza ( prima o dopo di essa ) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ( artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari ( art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ( art. 492.1 ). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” ( Ghiara, op. cit., pp. 383-384 ).
“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità ( art. 78 ), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione ( art. 75.1 ) o decadenza ( art. 79.1 ) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno ( difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile ) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” ( Ghiara, Op. cit.,p.383).