Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

07. nomina a difensore dell'imputato

VII - Nomina a difensore dell’imputato

 

Se l’imputato si trova al cospetto dell’autorità procedente ( ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento… ) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive ( richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio…) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l’azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico….).

La comunicazione all’autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata ( non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore ( v. art. 96 co.2 ).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata ( la segretaria, un praticante…). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma ( oppure , revoca ) la nomina già effettuata dell’Avv. Plinio e con l’atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell’art. 96 c.p.p., l’imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l’art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l’imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina ( di un difensore di fiducia ) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” ( G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffré . vol. I , p. 618 ).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” ( G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

 

 

 

 

 

Formula A – Nomina a difensore dell’imputato ( pura e semplice )

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

 

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall’art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l’Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11 ( Sottoscrizione di GiobattaParodi )

 

 

Formula B – Nomina a difensore dell’imputato

( con altre dichiarazioni contestuali )

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall’art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l’Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell’art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss.C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11 ( Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

( Sottoscrizione del difensore Cicero)

 

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l’atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi ( processuali) aggiuntivi ( come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore ( non dell’imputato, ma ) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 ( che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore ).