I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.
La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.
Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo ( ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina ).
Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.
Formula A : Nomina a sostituto
Tribunale di Canicattì
Nomina a sostituto
Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.2012; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11
Ill.mo Tribunale
il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì
dichiara
di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.
Con osservanza
Data ( Avv. Cicero I )