10. Nomina di difensore alla parte offesa
X. Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile
Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore ( ma non più di un difensore ). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.
Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica.
Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.
Formula A: nomina a difensore della parte offesa
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)
il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.
nomina
suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.
Con osservanza
Canicattì …..... ( Giobatta parodi )
visto per autentica (Avv. Cicero )
Avvertenze
(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento
In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.
Formula B : nomina di difensore alla parte civile
Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)
Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)
Tribunale di Canicattì
il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3 nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010
R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,,
nomina
proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso
procura speciale
affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.
Con osservanza
Canicattì...... (Giobatta Parodi)
visto per autentica ( Avv. Cicero)
Avvertenze
( 1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce ( GIP, Tribunale, Corte di Assise...)
Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore
“ La costituzione di parte civile ( che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76 ) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” ( Cass. 07.03.95. Prati )
“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale ( la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09 ).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” ( Cass. 20.05.08 Nuvoli ).
“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100
- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore ( c.d. domicilio legale delle parti “complesse” ).