12. Richiesta di riesame - Richiesta revoca misura cautelare
Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.
Istanza di revoca di misura coercitiva
- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.
- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.
Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!
Redatta l’istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente ( più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell’art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all’imputato, il giorno dell’udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria ( v. co.8 art. 309 ) gli atti ( che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309 ). L’udienza si svolge in camera di consiglio ( art. 127 ) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell’imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e…dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all’imputato.
- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera ( formula B ) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP ( v. art. 279 ). Naturalmente in sede di udienza l’istanza può essere proposta oralmente ( e allora viene verbalizzata ).
Formula A . Richiesta di riesame
Tribunale penale di Genova
Sezione del riesame
Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90
Ill.mo Tribunale
- il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-marassi con l’imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti
chiede riesame
- dell’ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova , Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.
- per i seguenti Motivi
Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio………………….
Ma a tale tesi accusatorio la difesa può facilmente replicare:
A) Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché………
B) E’ vero che il “ confezionamento ad arte” può fare sospettare ma………
PQM
si chiede la revoca della misura cautelare.
Con perfetta osservanza
Genova 20.11.09 ( Avv. Tullio Cicero )
Formula B : istanza di revoca di misura cautelare
Tribunale di Genova
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari
Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008
Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi
chiede la revoca
della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.
Si attira l’attenzione di V.S su :
1) La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza………………………….
2) La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007 quindi ben sei mesi sono intercorsi……………………….
3) Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga………………
4) Le prove : incerte. L’accusa non può fondarsi che…………………………
5) La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell’indagato . I genitori sono infermi…………………………….
6) La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie…………
PQM
si confida nell’accoglimento della presente istanza di revoca.
Con osservanza
Genova 23.11.2000 ( Avv. Tullio Cicero).
Avvertenze
“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell’interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell’art. 581 , una necessità di motivazione imposta a pena di inammissibilità” ( G.Amato, Commentario al nuovo codice di procedura penale, Giuffrè, vol. III, p.196 ).
“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”
( G.Amato, Op. cit. , p.196 ).
E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del ( tribunale o del giudice di pace ) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” ( G. Amato, Op. cit. ,p.195 ).
Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione ( come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o ( in forza di un facile argomento a minori ad maius ) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.
Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .
Tribunale di Arezzo
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
Richiesta di accesso a luogo privato ( art.391 septies)
Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.
premesso
-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo
- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;
che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;
visto l’art. 391 septies C.P.P.
chiede
alla S.V. di autorizzare l’esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi
- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r
- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.
Con perfetta osservanza.
Arezzo 30.04.10 ( Avv. Cicero Primo)