Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

18. Atto di mpugnazione

Un impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l’atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un’efficace impugnazione , occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti ( con i relativi fascicoli ) soggetti a impugnazione ( “ufficio impugnazione” ). Si è avvisati del deposito del provvedimento ( da parte del giudice)?  No ( però vedi melius il co.2 dell’art.585 ) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria ( però anche qui vedi melius l’art. 585 ).

- Letto il provvedimento ( del giudice ) si redige l’atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B ( di cui postea ).Quante copie dell’atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l’art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie ( per il collegio ) + 1 ( per il procuratore generale ) + tante copie quante sono le persone a cui l’atto va notificato ( ai sensi dell’art. 584 ) + 1 ( originale di notifica ). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie ( per il collegio) + 1 ( per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l’atto va notificato ( ai sensi dell’art. 584 ) + 1 ( originale di notifica ).

- Una volta redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione occorre presentarlo ( art. 582)  o spedirlo ( art. 583 ) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ( non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corse di Cassazione). In caso di presentazione ( non di spedizione ) l’atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l’uso del telegramma o della raccomandata ( niente telefax quindi).

Per presentare l’atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l’ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo ( la segretaria, un praticante…) ad effettuare il deposito – e la delega può essere ( e nella prassi è ) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria ( ricevente l’atto ).

Alcune volte l’atto è sottoscritto dall’imputato e non dal difensore ( è il caso del ricorso redatto dall’avvocato non cassazionista )  : puo essere tale atto depositato  dal difensore anche senza la presenza dell’imputato ? La risposta è , si . Nell’ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell’imputato ? La risposta è , no.

 

 

Formula A : Atto di appello

Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai Ribi

Appella

 

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I  n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR  contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall’imputato- Si chiede invece che l’imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L’unico indizio contro l’imputato è il ritiro della valigia da parte dell’imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto………………………………..

      Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto........

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato……………………………………….

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001                                  (Avv. Tullio Cicero )

 

 

 

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione
Atto di ricorso
All’attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova
                   Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

 

Ecc.ma Corte di Cassazione

- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi

ricorre

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l’imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E’ concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l’esistenza del furto………………………………..

A2 – La Corte ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste, per i seguenti motivi: L’aggravante de qua va ravvisata solo quando l’arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell’auto parcheggiata……………………………………………………………………

 

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall’Had Rifi .

Si chiede invece l’annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che…………………………………………………………..

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.

Si chiede l’annullamento…………………………………………………………..

 

Con osservanza

Genova 12.11.09                                                (Avv. Tullio Cicero )

 

 

Avvertenze

“ Per l’appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581   comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L’impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l’impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell’impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. ( Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

 «  In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l’impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. ( Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito  la questione all’udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.