Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

23. Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” ( art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che ( non sia solo tossicodipendente, ma) sia stato condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” ( art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309 ); 3)  nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti ( e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é ) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” ( v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario ).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alccoldipendenti ( art.94 D.P.R. 309/1990 )

- Attività preparatoria all'istanza-  Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito ( tossicodipendente o alcooldipendente ) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL ( Servizio salute mentale ) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ( si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....)  per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” ( di cui all'art. 115 ) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico ( e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità  all'accoglienza”, cioé a dare l'assistenza terapeutica –  ma questo , naturalmente, se il programma va attuato,non con l'ASL, ma appunto con un ente privato ), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza ( o alcooldipendenza ) e dell'idoneità del programma ( v. melius, art.94 co.1 ).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario ( prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

 

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero  che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel ( breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 ( e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 ! ); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza ( a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94 ).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione ( art. 90 D.P.R. 309/90 ).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere ( se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere,  prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” ( v melius l'art.90 ) e , poi ,  “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” ( v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90 ).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere ( dalla ASL ) la certificazione “attestante   il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” ( v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero ( e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ( art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

 

 

 

 

 

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

 

Al Tribunale di sorveglianza

tramite il Pubblico Ministero

 

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato  in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I ( v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano ( all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo ( all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (…..)

tutto ciò premesso, visto  l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza                                            (Avv. Cicero)

 

 

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

Al Tribunale di sorveglianza

tramite il Pubblico Ministero

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I ( vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesso

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL ( all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio ( all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL ( all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio ( all.4);

 

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia sospesa.

Con osservanza                                                  (Avv. Cicero)