Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

25. Riabilitazione ordinaria

 

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. ( e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare ).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso ( che qui più ci interessa ) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo ( difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata ( ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe  l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando ( v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso ( v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica ( richiedendoli all'ufficio  del campione penale di competenza ); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando ( che vuole affrettare la conclusione della procedura ) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici ( idest, non autenticate ) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione ( senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata ) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e ( di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza  quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore ( che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

 

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

 

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

 

premesso

- che ha subito le  condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B.  Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

-  che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 amrzo 2002                                   ( Firma di Giobatta Parodi )

                                                   per autentica ( Firma di avv. Cicero)

 

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità