Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di procedura penale

05. Diversa affidabilità dell’elemnto di prova a seconda delle diverse modalità di escussione della relativa fonte di prova

Doc.-Mettiamo che Ercolino sieda sul banco degli imputati con la grave accusa di aver causato, durante un alterco, la morte di un vecchietto. La signora Filomena, come teste presente al fatto dichiara:” Sì, l’imputato è un assassino: l’ho visto mettere le mani addosso al vecchietto “. Chiaramente se dovessimo dare un voto all’affidabilità di tale dichiarazione dovremmo dargli cinque, insufficiente.

Disc.- Insufficiente, perché?

Doc.- Perché l’affermazione “ è un assassino”, non informa su un fatto ma dà un giudizio – un giudizio che provenendo da persona digiuna di ogni nozione giuridica è ben sospettabile d’errore.

Disc.- Ma il teste non si è limitato a dire che l’imputato è un assassino; ha detto anche che gli ha “ messe le mani addosso”.

Doc.- Si, ma tale affermazione può significare un mucchio di cose : può significare che l’imputato ha dato un pugno o addirittura una gragnola di pugni al vecchietto, può significare che l’ha spintonato, può infine significare che l’imputato si limitò – proprio come la difesa vuole sostenere - a porre la sua manona sulle spalle del vecchietto e che, essendo lui, un omaccione, e, il vecchietto, traballante sulle gambe, questi cadde, picchiò malamente la testa e…rese l’anima a Dio.

Disc. Hai ragione. E’ evidente che bisogna chiarire l’esatto significato delle parole del teste.

Doc.- E qui entra in scena il difensore , l’avvocato che Ercolino si è scelto tra i più bravi : un principe del Foro.

Disc.- E, certo, se un imputato rischia nel processo la multa e niente più, può accontentarsi di un difensore alle prime armi, ma quando rischia il carcere e per parecchi anni, come il nostro Ercolino, pretende di essere difeso da un avvocato in gamba.

Doc.- E appunto perché sveglio e in gamba il difensore scelto da Ercolino fa alla Filomena delle domande.

Disc. Domande del difensore e risposte del teste : riportiamo le une e le altre come in uno skech.

Doc..- Si, ecco come possiamo costruire questo che sarà il nostro primo skech.

Disc. A cui ne faremo seguire altri

Doc.- Certo, perché l’idea che ti è venuta è buona.

Quindi primo sketc:

Difensore: “ Ha visto l’imputato dare dei pugni akl vecchietto’”

Teste: “No”.

Difensore: “Ha visto dagli degli schiaffi?”

Teste: “ No”.

Difensore : “ Posso dire che l’imputato non ha percosso il vecchietto?”

Teste: “ Si può dirlo : effettivamente l’imputato non ha percosso il vecchietto”.

Disc.- Fine dello sketch e colpo di scena:la situazione si è ribaltata : Ercolino verrà assolto”.

Doc.- Troppo presto lo dici .Non devi dimenticarti del pubblico ministero, che certo non può non trovare equivoca la risposta del teste : essa esclude che l’imputato abbia dato pugni e schiaffi ma non esclude che abbia spintonato il vecchietto. Di conseguenza anche il pubblico ministero pone delle domande al teste.

Disc.- Avanti quindi con il secondo sketch.

Doc. Ecco il secondo sketch in cui , lo dico subito, faremo entrare in scena anche il giudice.

Pubblico ministero: “ Ma lei prima ha detto che l’imputato ha messe le mani addosso al vecchietto : vuole rimangiarsi quello che tutti abbiamo sentito?”

Teste: “No, quando ho detto che l’imputato ha messe le mani addosso al vecchietto ho voluto dire solo che gli ha messa una mano addosso perché si facesse da parte”

Pubblico Ministero :”Quando l’imputato ha spinto violentemente da parte il vechietto

ha gridato: “brutto scemo, fatti da parte” ?

Difensore: “ Mi oppongo a questa domanda perché dà per scontato che l’imputato abbia spinto violentemente il vecchio”

Giudice : “Opposizione accolta”

Pubblico ministero: “Riformulo la domanda: è vero che l’imputato spinse violentemente il vecchietto?”

Teste: “ Questo lo escluderei : gli mise solo una mano sulla spalla”

Disc.- Fine dello sketch. E questa volta veramente con partita vinta per la difesa.

Doc. Fingiamo di si : un lieto fine ci sta sempre bene. Una cosa è certa l’ultima risposta del teste è sicuramente più affidabile della prima. Ora se ci poniamo la domanda perché si è potuti giungere a tale prova più affidabile, a tale domanda dobbiamo rispondere così: alla prova più affidabile si è giunti perché sussistevano le seguenti tre condizioni.

I-Prima condizione: perché hanno potuto porre delle domande  il pubblico ministero e la difesa cioè persone ben motivate a sostenere una data tesi e quindi non disposte ad accontentarsi di una qualsiasi prima risposta contraria a tale tesi data dal teste.

II-Seconda condizione: perché il pubblico ministero e soprattutto il difensore erano rappresentati da persone scelte in considerazione dell’importanza della causa. Se l’imputato avesse scelto come difensore, non un principe del Foro , ma un azzeccagarbugli qualsiasi, forse alle risposte chiarificatrici della teste non si sarebbe mai giunti e la sentenza sarebbe stata presa sulla base della prima dichiarazione secondo cui l’imputato “ aveva percosso il vecchietto”.

III-Terza condizione : c’era un giudice in grado di bloccare eventuali domande che potessero far dire al teste cose non rispondenti al suo reale pensiero.

Di ciò dovremo ben ricordarci quando parleremo dell’utilizzabilità come prove: dei verbali redatti in processi penale diversi da quello in cui i verbali sono prodotti; dei verbali redatti in processi civili ;della testimonianza de relato, delle intercettazioni.

Disc.- Perché questo ?

Doc. Per quel che riguarda i verbali di un diverso processo penale perché la loro affidabilità come prova è ridotta dal fatto che anche quando la difesa è stata posta in grado di porre direttamente delle domande – il che non sempre è : ad esempio, non è nel processo davanti al Giudice di Pace – non è detto che le domande siano poste da avvocati all’altezza dell’importanza che il fatto accertando avrà nel successivo processo penale in cui i verbali saranno utilizzati.Nel verbale redatto davanti al Giudice di Pace risulta che alla guida dell’auto marciante in quella data via della città di Roma il giorno tale c’era l’imputato. L’accertamento di questo fatto aveva ben poca importanza nel processo davanti al Giudice di pace, però nel processo in cui il verbale è prodotto , dal fatto che l’imputato si trovasse o no a Roma in quel dato giorno dipende la validità dell’alibi dall’imputato avanzato per sfuggire all’accusa di omicidio.

Per quel che riguarda i verbali redatti i processi civili, si può dire che la loro affidabilità è ridotta, oltre per la ragione or ora esposta anche perché raccolgono dichiarazioni fatte su domanda del giudice e non delle parti. Certo , il giudice civile formula le sue domande anche tenendo conto delle richieste delle parti, ma è anche certo che egli può non ammettere una domanda proposta da un difensore semplicemente perché , non avendo approfondito come questo la causa , di tale domanda non è in grado di cogliere l’importanza.

Infine per quel che riguarda le intercettazioni e le testimonianze de relato si può dire che la loro affidabilità è ridotta perché le dichiarazioni acquisite con la intercettazione o riferite ( il teste Rossi dichiara che Pinco Pallino ebbe a dichiarare in sua presenza questo e quest’altro) sono state fatte senza che le parti siano potute intervenire per chiedere chiarimenti e provocare rettificazioni.

Disc. Tutto quel che dici è vero ; resta il fatto che tutti i tipi di prova da te criticati nella loro affidabilità sono però ammessi dal Legislatore: i verbali con l’articolo 238, la testimonianza de relato con l’articolo 195, le intercettazioni con gli articoli 266 e seguenti.

Doc.- Si, tale prove sono ammesse; però a certe condizioni e con certe cautele. Su questo punto mi riservo di tornare.

Disc. Negli sketches che abbiamo sopra riportato abbiamo dato alcuni esempi di interrogatorio incrociato, di cross-examination : non è opportuno vedere meglio ora come tale tipo di esame è regolato dal codice?

Doc. Si lo faremo nella prossima lezione.