Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di procedura penale

06. la disciplina dell’esame-incrociato dei testi e delle parti

Disc.- In che ordine si succedono pubblico ministero e difensori nel porre le domande ai testimoni? Quali domande possono porre e quali no ?

Doc.- La risposta alla prima domanda la troviamo nei primi tre commi dell’articolo 498 , di cui tu cortesemente vorrai darci lettura.

Disc.- Leggo : “ Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone”.

Doc.- Stop, vediamo se hai capito: tu hai dedotto come teste la signora Rosa e ora è giunto il momento di sentire i tuoi testi.

Disc. Ma come faccio a sapere che è il momento di sentire i miei testi?

Doc.- Facendo un attenta lettura dell’articolo 496 il quale ha appunto la funzione di dirti qual’è l’ordine nell’assunzione delle prove : quando cioè è il momento di sentire i testi del pubblico ministero e quando il momento di sentire i testi del difensore o della parte civile.Ora però parti da questo presupposto: è giunto il momento di sentire i testi da te dedotti e tu hai scelto di sentire per prima la signora Rosa.

Disc. Sono io a scegliere quale teste sentire per primo ?

Doc. Certo sei tu perché sei tu che conosci il teorema difensivo che vuoi dimostrare al giudice e sei tu che sai chi dei tuoi testi sa e può dire le cose che vanno dette per prime, chi sa e può dire le cose che vanno dette per seconde e così via . Ma andiamo avanti : dunque è venuto il momento di sentire Maria Rosa, chi comincerà a porle le prime domande?

Disc.- Chiaro, sarò io ; perché solo io so quel che sa la teste e quindi le domande a cui può dare risposta.

Doc.- Ovvio, com’è ovvio che se la Maria Rosa fosse stata dedotta come teste dal pubblico ministero, naturalmente sarebbe il pubblico ministero a porre le prime domande. Chiarito bene quel che ci vuol dire il primo comma andiamo avanti con la lettura del secondo e terzo comma.

Disc.- Leggo il scondo comma: “ Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.”

Doc.- Stop. Seguire l’ordine indicato nell’articolo 496, significa che se tu , difensore dell’imputato , hai iniziato l’esame, ti succederà nel porre le domande : prima il pubblico ministero, poi la parte civile eccetera. Chiarito questo, avanti con la lettura del terzo comma.

Disc.- Leggo il terzo comma: “Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande”.

Doc.- Dunque l’esame di un teste, si svolge in tre fasi : la fase dell’esame diretto in cui, chi ha chiesto l’esame, cerca di ottenere dalle risposte del teste la prova della sua tesi ; la fase del controesame, in cui le parti avversarie, a turno, cercano di far dire al teste quelle cose favorevoli alla propria tesi che naturalmente l’esaminatore diretto non aveva interesse a far risultare oppure cercano di screditare il teste dimostrando che ( in buona o mala fede) non dice la verità.; e infine la fase del riesame, in cui la parte che ha già svolto l’esame diretto può proporre nuove domande al fine di chiarire a proprio favore le risposte che è riuscita ad ottenere la controparte.

Dic. Un esempio.

Doc.- Potrebbe essere questo : il pubblico ministero contro esaminando è riuscito ad ottenere la risposta “L’imputato spinse il vecchietto da parte”, l’esaminatore , ritornato il suo turno , domanda “Lo spinse con l’intenzione di farlo cadere?” , sperando naturalmente nella risposta “ No, lo spinse gentilmente per evitare che fosse investito”.

Disc. – Il riesaminatore può con le sue “nuove domande” toccare punti, cercare di dimostrare fatti che non sono stati oggetto dell’esame diretto? Faccio un esempio : il pubblico ministero ha ottenuto già nella fase dell’esame diretto la risposta “L’imputato diede una spinta al vecchietto”, naturalmente c’è il controesame e quando la palla ritorna al pubblico ministero egli domanda “ E’ vero che l’imputato se ne andò senza preoccuparsi di soccorrere il vecchietto caduto a terra?”.

Doc. La lettera della legge non lo vieta. Però lo vieta il leale svolgersi del contraddittorio. Infatti il principio del contraddittorio pretenderebbe che la controparte, nel caso il difensore dell’imputato,una volta che il pubblico ministero avesse ottenuto la sperata risposta a se favorevole, potesse a sua volta porre delle domande per chiarire la portata di tale risposta ; per riferirci all’esempio introdotto, per chiarire che l’imputato se ne andò perché già altre persone stavano soccorrendo il vecchietto.

Disc.- E chi impedisce alla controparte di porre queste domande ?

Doc.- La Corte di Cassazione , che insegna – e secondo me giustamente – che ad un riesame non può seguire un nuovo controesame . E questo perché altrimenti si rischierebbe di andare avanti all’infinito.

Disc.-Mettiamoci ora in questo caso : una parte nella lista testimoniale di cui all’articolo 468 – nell’atto cioè che si deve depositare alcuni giorni prima del dibattimento e in cui dovrebbero essere indicati i testi al cui esame si intende procedere e, ciò che rileva soprattutto per il discorso che ti sto facendo, “ le circostanze su cui deve vertere il loro esame - omette di indicare una di tali circostanze, metti, il pubblico ministero dell’esempio prima introdotto omette di indicare che l’esame verterà anche sulla circostanza che l’imputato omise di soccorrere il vecchietto , ebbene in tale ipotesi egli potrà nel corso del suo esame porre delle domande sulla circostanza omessa?

Doc.- No : sia nell’esame diretto, sia nel controesame, sia nel riesame, non possono farsi domande su circostanze non indicate nella lista. E questo per la ragione intuitiva che se ciò fosse possibile si aprirebbe una facile strada all’elusione del contraddittorio: io, pubblico ministero furbone, non indico come thema probandum l’omesso soccorso nella mia lista, perché se lo facessi la difesa farebbe ancora in tempo a portare testi in controprova ( per il che , leggiti il quarto comma dell’articolo 468) e faccio la domanda sull’omissione di soccorso durante l’esame diretto ( o il controesame o il riesame ) quando cioè la difesa non farebbe più in tempo a portare testi in controprova : troppo comodo, troppo sleale, troppo contrario al principio del contraddittorio. E’ pacifico che ciò non sia ammissibile!.

Disc.- Con ultime considerazioni abbiamo cominciato ad affrontare l’argomento, quali domande possono essere fatte al teste, come insomma va condotto l’esame testimoniale. E’ il momento dunque di dire qual’è l’articolo del codice che ci dà le regole per l’esame testimoniale.

Doc.- E’ l’articolo 499 che ora passeremo ad esaminare come per comma. Cominciando dal primo che recita: L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici”.

Disc. Che cosa vuole precisamente vietare tale disposizione? vuole vietare domande del tipo “ mi dica come sono andati i fatti” “ “ Mi dica quel che ha visto” ?

Doc.- La lettera della legge suggerirebbe di rispondere di si a tali tue domande; ma la ratio, la logica della norma impone invece di dare ad esse una risposta negativa.

Disc.- Dicci però qual’è la ratio della norma, se no non riusciamo a seguirti.

Doc.- La ratio della norma è ovviamente quella di evitare dichiarazioni testimoniali non veridiche. E quindi in primo luogo le dichiarazioni concordate prima del processo tra esaminatore ed esaminato – che , certo , potrebbero essere anche veridiche, ma che vi è il forte sospetto che siano false. Tali dichiarazioni, e mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni concordate , verrebbero invece facilmente introdotte nel processo se si permettesse all’esaminatore di proporre al suo teste quelle che i giuristi anglosassoni chiamano leadings questions, cioè domande con cui passo passo l’avvocato conduce l’esaminato a esporre una data versione dei fatti, nei sospetti del legislatore, la storiella disonestamente architetta nel suo studio.

Disc.- Perché è chiaro, il teste, non essendo aduso all’udienza penale, quando è chiamato a rendere la sua testimonianza rischia di andare nel pallone, di dimenticarsi quel che aveva concordato di dire e di fare infine, con grande scorno dell’avvocato azzeccagarbugli, quella che è in fondo la cosa più facile per lui : dire le cose come sono andate veramente.

Doc. Ecco perché il tipo di domande, come quelle da te all’inizio esemplificate, domande cioè al massimo “aperte” , che cioè lasciano il massimo di libertà al teste nella narrazione dei fatti , lungi dal ritenersi inammissibili , debbono al contrario essere preferite in una corretta conduzione dell’esame.

Disc.- Ma allora imponendo per la domanda il requisito della specificità ,quali domande il legislatore ha voluto vietare?

Doc. Le domande la cui risposta comporterebbe un apprezzamento, un giudizio del teste.

Disc. Un esempio?

Doc.- La domanda “ L’imputato era ubriaco? “– che andrebbe sostituita dalle domande “L’imputato si esprimeva correttamente? barcollava? il suo alito puzzava di vino?”.

Disc.- Un altro esempio.

Doc.- La domanda “ L’imputato profferì delle ingiurie nei riguardi del Bianchi?” – che andrebbe sostituita dalle domande “ L’imputato rivolse delle parole al signor Bianchi? si ricorda quali erano?”.

Disc. Quindi per te il Legislatore con la disposizione che stiamo cercando di interpretare non fa altro che un’applicazione alla fase del dibattimento del principio enunciato, per tutte le fasi del procedimento , dal terzo comma dell’articolo 194. Terzo comma che recita : “ Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione dei fatti”

Doc. Si, se il terzo comma dell’articolo 194 si interpreta come se la sua seconda parte fosse , non tanto una esemplificazione , quanto un chiarimento del reale significato da attribuirsi alla sua prima parte. Data così quella che mi pare la migliore interpretazione del primo comma dell’articolo 499, passiamo all’esame del suo secondo comma, che recita: “Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte”.

Disc.- Quali sono queste domande “nocive” di cui il legislatore fa divieto?

Doc.- Ti darò subito la risposta ma per comprenderla bene tu devi prima tenere presente un dato fondamentale della psicologia forense.

Disc.- Che sarebbe?

Doc.- Quello che normalmente un teste, nell’aula giudiziaria, si sente in una posizione di debolezza, di subalternità rispetto all’esaminatore, che lo porta ad evitare il più possibile di entrare con lui in una polemica che quasi inevitabilmente lo vedrebbe perdente. Cosa per cui se l’esaminatore dimostra di ritenere per vero il fatto A, il teste trova difficoltà a dire “ Guardi, il fatto A non è vero”.

Disc.- Di conseguenza?

Doc.- Di conseguenza sono da considerarsi “ nocive” , e quindi vietate, tutte le cosiddette domande “implicative”, quelle domande cioè che danno per scontato un dato fatto.

Disc. Un esempio.

Doc.- La domanda “ Che cosa c’era scritto sulla facciata della casa ?” – domanda che dà per scontato che sulla facciata fosse scritto qualche cosa.

Disc.- Un altro esempio.

La domanda: “ Il colpo fu vibrato alla testa o alla schiena?” – dove si dà per scontato che il colpo fu vibrato in una di quelle due parti del corpo, mentre invece potrebbe essere stato vibrato anche all’inguine.

.Disc. La domanda implicativa è l’unico tipo di domanda nociva?

Doc.- No, altro tipo di domanda nociva è quella “equivoca” – equivoca in quanto usa termini a cui il teste potrebbe dare un significato diverso da quello datogli dall’esaminatore.

Disc.- Fai un esempio.

Doc.- La domanda “ La rivista, che aveva in mano l’imputato, era pornografica?”. Infatti il termine pornografico può essere riferito a cose ben diverse secondo la pruderie di chi lo usa. Per il teste Virtuosetti può essere pornografica una rivista che riproduce semplicemente dei nudi; mentre per l’avvocato Liberale ,che lo esamina, la stessa rivista potrebbe non offendere per nulla il senso del pudore.Quindi la risposta positiva alla domanda, il si del teste, avrebbe probabilmente un significato diverso da quello che l’avvocato, e soprattutto, un giudice di sentimenti liberali come quelli dell’avvocato, potrebbero essere portati a ricollegargli.

Disc.- Giusto che la domanda che tu hai portato ora come esempio sia ritenuta inammissibile in base al secondo comma ; mi pare però che potrebbe già essere considerata inammissibile in base al primo comma : infatti, definire pornografica una rivista implica un apprezzamento.

Doc.- Hai ragione, la maggior parte delle domande equivoche dovrebbero già ritenersi inammissibili in applicazione del primo comma.

Ma passiamo ora all’esame del terzo comma, che recita: “Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte”. Domande che, dico subito, nel linguaggio del Foro, si chiamano “suggestive”.

Disc.- Ma quando è “suggestiva” una domanda?

Doc.- La risposta , alla questione che tu mi poni , deve partire da un’osservazione di psicologia forense – e precisamente da questa osservazione : il teste è portato tendenzialmente a confermare i fatti che capisce che l’esaminatore, che l’ha chiamato a testimoniare, vuole confermati. Di conseguenza si deve imporre all’esaminatore di formulare le sue domande in modo da non rivelare – ben s’intende nel limite del possibile – la risposta che si attende.

Disc. Tanto premesso facci qualche esempio di domanda suggestiva e di domanda corretta.

Doc. Un primo esempio di domanda suggestiva sarebbe questo : “ L’imputato aveva in mano una pistola?’ mentre la domanda corretta avrebbe invece dovuto essere “L’imputato aveva qualcosa in mano?”. Un secondo esempio di domanda suggestiva potrebbe essere quest’altro: il pubblico ministero domanda “ E’ vero che l’imputato apostrofò il Bianchi con le parole “brutto farabutto”? “. Domanda che il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare così “Con che parole l’imputato si rivolse al Bianchi?”.

Disc.- E così abbiamo visto le regole che i primi tre commi dell’articolo 499 pongono nella conduzione dell’esame.

Doc.- Regole che , è bene dirlo subito , hanno le loro brave eccezioni.

Disc.- Sono molte queste eccezioni?

Doc.- Sono tre, almeno le principali.

Disc. Passiamole in rassegna subito, una per una . Comincia a dirci la prima .

Doc.- La prima eccezione si riferisce al divieto delle domande implicative e vuole che tali domande siano ammesse quando l’esistenza del fatto implicito, alias del fatto presupposto, è pacifica tra le parti o comunque già ammessa dall’esaminato. Di conseguenza la domanda “ “Quando l’auto dell’imputato investì il pedone , lei in che punto della strada si trovava?” sarebbe ammissibile se tra le parti in causa fosse pacifico che fosse stata l’auto dell’imputato ad investire il pedone. E la domanda

“ Che cosa c’era scritto sulla facciata” sarebbe ammissibile se, rispondendo ad una precedente domanda , il teste avesse ammesso che sulla facciata c’era una scritta.

Disc.-Passiamo alla seconda eccezione

Doc.- Si riferisce sempre alle domande implicative. Esse debbono essere ammesse quando mirano, non ad acquisire la prova del fatto implicito, ma a saggiare l’attendibilità e la buona fede del teste esaminato.

Disc.- Come può essere?

Doc.- Te lo spiego con un esempio. Fai il caso che il pubblico ministero voglia saggiare la sincerità del teste. Egli sa, come lo sa il giudice e lo sanno le controparti, che l’imputato al momento dei fatti non portava i guanti, e tuttavia domanda “ I guanti che l’imputato portava erano neri?”. Qui la domanda, ancorché implicativa, è senz’altro ammissibile, dato che non vi è il rischio che in sentenza , in base alla risposta del teste , si dica che “ l’imputato aveva i guanti neri”: è pacifico, tutte le parti del processo lo sanno, che l’imputato non portava guanti.

Disc.- Quindi la domanda non può nuocere all’accertamento dei fatti mentre invece può servire a controllare la veridicità del teste. Ho capito. Passiamo alla terza eccezione.

Doc.- La terza eccezione si riferisce, non più alle domande implicative, ma alle domande suggestive. E’ bene ricordare che , tali domande , il terzo comma , di cui abbiamo dato prima lettura, non le ammette solo quando provengono dalla parte che ha chiesto la citazione del teste o da quella che ha con essa un interesse comune. Orbene invece anche in tal caso, idest anche in caso che le domande suggestive vengano formulate da chi ha chiesto la citazione del teste ecc. , tali domande sono ammissibili quando il teste si rivela “ostile” all’esaminatore. Infatti non è raro che un teste, chiamato a deporre da una parte, all’udienza cominci a dare una testimonianza a questa chiaramente sfavorevole. In tale caso, è chiaro, sarebbe assurdo ipotizzare una collusione tra esaminatore ed esaminato e, quindi, mantenere per il primo il divieto di domande suggestive di cui al comma tre.

Disc.- A questo punto penso che possiamo passare ad esaminare la disposizione del quarto comma.

Doc.- Quarto comma che recita: “ Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona”

Disc.- Qualche esempio di domande lesive del rispetto alla persona del teste.

Doc.- Dovrebbero considerarsi lesive, le domande di carattere intimo ; ad esempio la domanda rivolta ad una donna “lei è vergine?” – beninteso se tali domande non fossero veramente necessarie per l’accertamento del reato. Ancora dovrebbero considerarsi lesive le domande che facciano trasparire un giudizio negativo sulla personalità del teste:ad esempio la domanda “E lei vorrebbe farci credere che per due giorni consecutivi ecc.ecc.” – domanda che, mostrando di credere che il teste sia interessato a convincere il giudice di un certo fatto, mostra anche di ritenere ch’egli manchi al suo dovere di imparzialità. A maggior ragione, infine, dovrebbero ritenersi inammissibili affermazioni dell’esaminatore che direttamente ledano l’onore e il decoro del teste : “Lei mente e sa di mentire”. Nel caso addirittura l’esaminatore intemperante cadrebbe nel reato di oltraggio, dato che chi riveste le funzioni di teste è da considerarsi un pubblico ufficiale.

Disc. Siamo così visto , sia pur rapidamente,le regole che disciplinano l’esame testimoniale. E quindi viene naturale chiederti, ma tali regole sono valide anche per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici ?

Doc. – La risposta sostanzialmente positiva te la dà l’articolo 501 che recita: “ Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili”

Disc.- A dir il vero, dall’ultima parte dell’articolo 501 sembrerebbe che non tutte le regole che abbiamo prima visto applicabili per l’esame dei testi siano applicabili per l’esame dei periti e dei consulenti.

Doc. Certamente le domande che possono portare l’esaminato a dare risposte che tradiscono il suo pensiero, come le domande equivoche e le domande implicative sono vietate anche nei riguardi del perito e dei consulenti. Saranno ammissibili invece le domande specifiche e le domande suggestive vietate invece dal primo e terzo comma dell’articolo 499 nell’esame dei testi.

Disc.- E per quel che riguarda le parti? per il loro esame dovranno osservarsi le regole che abbiamo visto valide per l’esame dei testimoni?

Doc.- La risposta positiva qui te la dà il secondo comma dell’articolo 503, che, appunto dettando la disciplina dell’esame delle parti, recita: “ L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande , secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande”.