09. Utilizzazione dei verbali di dichiarazioni in base al consenso delle parti - “ I cosiddetti “atti irripetibili”
Disc. La domanda che ti voglio porre in questa lezione è questa: le parti, voglio dire il pubblico ministero, l’imputato ecc., possono con una loro dichiarazione di volontà rendere utilizzabili come prova i verbali delle dichiarazioni assunte senza l’osservanza degli articoli 498,499 cioè senza cross-examination?
Doc. Chiaramente,si; e non potrebbe essere diversamente. Infatti l’inutilizzabilità di tali verbali deriva dal sospetto che non riportino fedelmente il pensiero del dichiarante. Ma tale sospetto non può che cadere se le parti, che sono le migliori giudici sul punto, dimostrano di non nutrirlo : nel verbale di interrogatorio dell’imputato è scritto “L’auto era nera”, tu, difensore dell’imputato chiedi che tale verbale sia utilizzato come prova : come dubitare che il verbale non riporti fedelmente le dichiarazioni dell’imputato ?
Disc.- Debbo pensare, quindi, che il legislatore , che ha tutto l’interesse a sveltire il processo eliminando la perdita di tempo di un interrogatorio incrociato, dia alle parti la possibilità di rendere utilizzabili le dichiarazioni di cui stiamo parlando.
Doc.- Si ; e precisamente il legislatore dà alle parti sia la possibilità di rendere utilizzabile un singolo verbale, sia tutti i verbali esistenti nel fascicolo del pubblico ministero.
Disc.- La prima possibilità in quali articoli é contemplata ?
Doc.- I principali articoli che contemplano tale possibilità sono: l’articolo 431 – cioè l’articolo che disciplina la formazione , all’esito dell’udienza preliminare , del fascicolo per il dibattimento – il cui secondo comma recita : “Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva” ; e l’articolo 493 che - disciplinando le richieste di prove da farsi negli atti introduttivi al dibattimento - nel suo terzo comma così dispone : “ Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di documentazione difensiva”.
Disc.- Ma mi pare che in tali disposizioni il legislatore non si riferisca solo ai verbali di dichiarazione.
Doc.- E’ vero , in tali disposizioni il legislatore fa un discorso più ampio di quello a cui ci ha condotto l’argomento che stiamo trattando; e in base ad esse le parti possono concordare l’acquisizione , non solo di un verbale di dichiarazioni, ma anche di un documento, di una lettera.
Disc.- Anche di un documento anonimo ?
Doc.- Il tuo è un caso limite, perché del documento anonimo l’articolo 240 dichiara espressamente l’inutilizzabilità e l’inacquisibilità. Però direi di si : anche di un atto nullo le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Ma, bada, tale acquisizione fa superare uno , ma non tutti gli ostacoli che si frappongono all’utilizzabilità di un atto : del documento affetto da nullità assoluta il giudice, stando l’acquisizione, darà, come gli impone l’articolo 511, lettura, ma poi ne dovrà dichiarare la nullità .
Disc. Il consenso all’acquisizione nel fascicolo dovrà partire dalla bocca del difensore o da quella dell’imputato?
Doc.- Io ritengo che basti la volontà manifestata in tal senso dal solo difensore : a chi ha il potere di decidere se dedurre o no una prova, non si può negare di decidere le modalità di acquisizione di tale prova. Bada però che , non basterà il consenso del difensore dell’imputato , occorrerà anche quello dei difensori delle altre parti e, naturalmente, del pubblico ministero.Tutta un’altra musica per la seconda ipotesi da noi fatta all’inizio del discorso che stiamo conducendo : l’ipotesi del consenso all’utilizzabilità , non di uno, ma di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ; il che dico subito avviene nel caso di richiesta di giudizio abbreviato.
Disc.- Perché dici “tutt’ altra musica”?
Doc.- Perché in tal caso la richiesta, idest il consenso, deve provenire dall’imputato, non dal suo difensore , e non occorre il consenso delle altre parti processuali.
Disc.- Ma andiamo con ordine. Tu sei venuto a dire che la richiesta di giudizio abbreviato implica il consenso all’utilizzabilità come prova di atti che altrimenti come prove , utilizzabili , non sarebbero. A questo punto ci devi spiegare in che consiste il giudizio abbreviato e da quale norma risulta che dalla sua richiesta deriva la utilizzabilità degli atti de quibus.
Doc.- In sintesi, in estrema sintesi, si può dire che il giudizio abbreviato nasce da una sorta di patto tra l’autorità giudiziaria e l’imputato : questi rinuncia a chiedere certe formalità procedurali – per quel che qui ci interessa , l’esame dei testi e delle parti con la tecnica della cross examination – e l’autorità giudiziaria in cambio gli riconosce una riduzione di pena: insomma è un do ut des.
Disc.- E ora indicaci le disposizioni di legge da cui risulta che l’imputato , facendo la richiesta di giudizio abbreviato , implicitamente consente sia all’utilizzazione dei verbali relativi a dichiarazioni sia, in genere, a tutta la documentazione esistente nel fascicolo del pubblico ministero.
Doc.- Le disposizioni da cui risulta che , implicito alla richiesta di giudizio abbreviato , c’è il consenso all’utilizzazione delle prove de quibus , sono essenzialmente due: il primo comma dell’articolo 438 , là dove recita che
“ l’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti” e l’articolo 421 – articolo che riguarda direttamente l’udienza preliminare ma a cui la normativa sul giudizio abbreviato rinvia .
Disc.- Che dice tale articolo 421?
Doc.- Dice, nel suo terzo comma, che “Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2 eccetera eccetera”.
Disc. Ma che contiene il fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416?
Doc.- Per saperlo non hai che da leggerti il secondo comma dell’articolo 416 , che recita : “ Con la richiesta ( fatta dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, di rinvio a giudizio) è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice delle indagini preliminari”.
Disc. Ma se il giudizio abbreviato va deciso, come risulta dall’articolo 438 da te prima citato, “allo stato degli atti” , non c’è il pericolo che , un imputato furbone, chieda il giudizio abbreviato facendo conto che nel fascicolo ci sono atti inutilizzabili e atti nulli ? fai il caso : nel fascicolo c’è una dichiarazione testimoniale che inchioderebbe alla condanna l’imputato, però , tale dichiarazione proviene dal figlio che non è stato avvisato della facoltà di astenersi dal testimoniare: io , imputato furbone , chiedo il giudizio abbreviato, e , fatto così sicuro che il pubblico ministero non avrà spazio e tempo per rimediare la nullità risultante dall’articolo 199, la eccepisco , ottenendo così una immeritata assoluzione.
Doc.- No il pericolo da te ventilato non esiste. Questo in quanto l’imputato non può far valere quelle imperfezioni e quelle nullità che, se il processo non si decidesse col rito abbreviato ma facesse il suo normale corso fino all’udienza dibattimentale, avrebbero potuto trovare rimedio. Quindi non può far valere la nullità di cui al tuo esempio , dato che nulla esclude che il prossimo congiunto , escusso al dibattimento, avrebbe potuto , ritualmente avvisato della facoltà di non rispondere , rinunciare a essa e ripetere la testimonianza accusatoria risultante dal fascicolo del pubblico ministero.
Disc.- E a maggior ragione l’imputato non può far valere la imperfezione o , se più piace il termine adottato dalla nostra Corte di Cassazione, la nullità fisiologica, di una dichiarazione non raccolta con la tecnica della cross examination. E tutto ciò mi pare perfettamente giusto e logico : tu, imputato, non puoi accordarti con l’autorità giudiziaria a che rinunci a una sua ulteriore attività e poi far valere quelle nullità e imperfezioni che con tale ulteriore attività avrebbero potuto essere rimediate.
Doc.- Mi pare che tu abbia perfettamente centrata la ratio della inammissibilità delle eccezioni de quibus.
Disc. Grazie e…affrontiamo un altro argomento : quello degli “atti non ripetibili”.A te la parola.
Doc. Di “ atti non ripetibili” fa parola l’articolo 431 nel comma primo lettere b) e c).
Disc.- Che ci dice il legislatore con queste disposizioni?
Doc.- Ci dice che “nel fascicolo per il dibattimento” vanno inseriti “b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore”.
Disc.- Qual’è la conseguenza di tale inserimento nel fascicolo di cui sopra?
Doc.- Che , ai sensi dell’articolo 511 comma 1, il giudice potrà , anzi dovrà , dare lettura dei verbali inseriti, con la conseguenza ulteriore che egli potrà porre a base della sua sentenza ciò che viene dichiarato in tali verbali senza sentire come teste chi fa la dichiarazione: il pubblico ufficiale Pinco Pallino nel verbale dichiara : “Il giorno tal dei tali mi sono recato in casa di Rossi e lì ho trovato e sequestrato una pistola” e diventa Vangelo , che Pinco Pallino si sia recato il giorno tal dei tali in casa ecc.ecc…...
Disc.- Come si giustifica tale patente deroga alla regola che ogni dichiarazione va acquisita al processo con l’esame ai sensi degli articoli 498 e 499 del dichiarante?
Doc. Secondo la nostra Corte di Cassazione tale deroga si giustifica con l’irripetibilità dell’atto.
Disc. Ma la dichiarazione contenuta in verbale mi pare perfettamente ripetibile: chi impedisce al bravo pubblico ufficiale del tuo esempio di ripetere davanti ai giudici quel che ha detto a verbale, che cioè il giorno tal dei tali si è recato in casa ecc.ecc. ?
Doc. Ma la Corte riferisce l’irripetibilità non alla dichiarazione ma al fatto dichiarato; e così ritiene irripetibili “ i verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse in quanto riproducenti – sto leggendo da una sentenza del 1999 – fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento”. E con lo stesso tipo di ragionamento giunge alla conclusione che siano relativi ad atti irripetibili i verbali di sequestro, i verbali dell’ispettorato del lavoro e simili.
Disc.- Però nessuno può negare che si tratti di verbali relativi ad atti irripetibili : forse che la scena dell’incidente fotografata dalla Polizia, forse che l’operazione di sequestro si possono ripetere in udienza?
Doc- Ma certo che i verbali sono relativi a fatti irripetibili. Ma non è questa la ragione per cui il legislatore ne ammette la lettura senza escussione come teste del verbalizzante. Ché se questa fosse la ragione, allora si dovrebbe ammettere la lettura della relazione , fatta da un pubblico ufficiale o addirittura da un qualsiasi privato , di un litigio avvenuto davanti ai loro occhi : forse che la scena del litigio si può ripetere?
Disc.- Tu escludi quindi che si possa dar lettura di un verbale di sequestro, di un verbale di sopralluogo ?
Doc. Nient’affatto . Di tali verbali senza dubbio si può dare lettura , ma il vero motivo per cui se ne può dare lettura , non sta nel fatto che sono relativi a eventi irripetibili , ma sta in ragioni di economia processuale : siccome ciò che in tali verbali viene dichiarato proviene da persona della cui buona fede non vi è ragione di dubitare; siccome non vi è ragione di dubitare di un errore nella percezione e nel rilievo dei fatti esposti in quanto si tratta di fatti facilmente rilevabili e percepibili, io, legislatore, autorizzo te, giudice, a porre a base della tua sentenza quanto dichiarato in tali verbali prescindendo dalla escussione del verbalizzante – escussione che costituirebbe una pura perdita di tempo.
Disc.- Allora se nel suo verbale di arresto un pubblico ufficiale dichiara “ Il giorno tal dei tali ho arrestato Olivares perché nel bus stava infilando la mano nella borsetta altrui” ,il giudice potrà porre , a base della sua sentenza di condanna di Olivares , il fatto che era stato visto da un pubblico ufficiale infilare la mano nella borsetta?
Doc.- Quello , no. Mentre è da escludere che il pubblico ufficiale dica il falso quando dice di avere arrestato l’Olivares il giorno tal dei tali in via tal dei tali eccetera
( sul punto non è pensabile che un pubblico ufficiale si sbagli, così com’è non pensabile , per fare un altro esempio , che si sbagli dicendo di avere , nel corso di un sequestro , trovata una pistola, o , nel corso di un’ispezione , visto del sangue ), non è per nulla da escludere che lui abbia equivocato sul gesto che stava compiendo l’Olivares sull’autobus ( si, il pubblico ufficiale dice che l’Olivares stava infilando la mano nella borsetta, ma non potrebbe essere che semplicemente in base ad uno scossone ecc.ecc. ecc.?).