Enciclopedia giuridica del praticante

 

Le impugnazioni

01-Lezione I: I vari mezzi di impugnazione e i loro termini. Il giudicato formale.

Disc.- Se il giudice Probo I ha 50 probabilità su 100  di sbagliare decidendo la controversia tra Caio e Sempronio, il giudice Probo II, presumibilmente della stessa intelligenza e diligenza di Probo I, quante probabilità di sbagliare avrà, decidendo la stessa, identica controversia?

Doc.- Ogni esperto di statistica ti risponderebbe : avrà ancora 50 probabilità su 100 di sbagliare, come Probo I.

Disc.- Ma allora spiegami, perché mai  il nostro Ordinamento parte dal presupposto di un interesse della parte  a impugnare, cioé a provocare un secondo giudizio sulla controversia, che l'ha vista soccombente in un primo ?

Doc.- Perché Probo II, il secondo giudice, pur essendo di intelligenza e diligenza pari a quelle di Probo I,   viene a godere di due elementi che mancavano a questo e che effettivamente aumentano, rispetto a questo, le sue chances di vedere giusto là dove questo potrebbe eventualmente aver visto sbagliato.

Disc.- Quali sono questi elementi?

Doc.- Primo, quello di potere concentrarsi, mettendole così bene a fuoco, solo su alcune delle tante questioni, che invece gravavano Probo I. Questo, in quanto molte di tali questioni, nell'ulteriore grado di giudizio, sono rinunciate dalle parti o, comunque, come vedremo, si presumono da esse rinunciate.
Secondo, quello di poter prendere la sua decisione, sulla base di un contraddittorio, per così dire, qualificato : e con ciò mi riferisco al contraddittorio che idealmente si svolge tra il giudice Probo I, che nella sua sentenza espone i motivi della sua decisione, e la parte soccombente, che nel suo atto di impugnazione opera la critica di tali motivi.

Disc.- Perché ritieni tale contraddittorio più qualificato di quello che ebbe a svolgersi nel grado precedente ( tra attore e convenuto )?

Doc.- Perché i soggetti di tale contraddittorio danno più affidamento, dell'attore e del convenuto nel grado precedente, di sostenere le loro tesi in buona fede : il giudice, perché disinteressato alla sorte della controversia, la parte soccombente, perché é da presumersi che, scottata dalla condanna alle spese ricevuta nel grado precedente, non si sia decisa a impugnare ( col rischio di una seconda condanna alle spese ), se non perché realmente convinta di aver ragione.

Disc.- Se così é, se veramente un nuovo grado di giudizio diminuisce le probabilità che un diritto del cittadino venga per errore negato, penso che la nostra Costituzione imporrà al legislatore di ammetterlo sempre e per ogni tipo di controversia.

Doc.- Così invece non é : la nostra Costituzione afferma, sì, solennemente nel comma settimo del Suo articolo 111, che “contro le sentenze (….) é sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge” ( questo soprattutto come freno alla eventuale disubbidienza di organi del potere giudiziario ad atti normativi del potere giudiziario ), ma non garantisce per nulla il diritto a un ulteriore grado di giudizio nel merito .

Disc.- Chiarito questo, vediamo quali mezzi di impugnazione, il legislatore, concede al soccombente.

Doc.- Ce lo dice l'articolo 323, che recita ( sotto la rubrica, “Mezzi di impugnazione”) : “ I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono : l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo”.

Disc.- Questi mezzi ( di impugnazione) possono essere esercitati senza limiti di tempo ?

Doc.- No, di sicuro. Infatti, se il Legislatore deve preoccuparsi di garantire alla parte soccombente un ulteriore giudizio ( in cui si possano accertare eventuali errori di cui fosse rimasta vittima ), deve anche preoccuparsi di dare, a un certo momento, alla parte vittoriosa  la certezza che, quello che le é stato riconosciuto come suo diritto, non le verrà più contestato.

Disc.- Per quale ragione?

Doc.- Per due ragioni. Per ridare ad essa ( idest, alla parte vittoriosa ) la serenità psicologica  (“ Finalmente dopo tante battaglie nelle aule giudiziarie ora posso stare tranquilla!” ). Per non rischiare di porre ostacoli al rapido e proficuo svolgersi dell'attività economica ( Caio esiterebbe a comprare quell'immobile, che pur serve alla sua industria, se non avesse la certezza che Sempronio, che gliene offre l'acquisto,dopo la sentenza del giudice ne é diventato l'incontestato e incontestabile proprietario ).

Disc.- Conclusione : il legislatore concede solo un tempo limitato per impugnare una sentenza. Domanda : da quale momento tale tempo decorre?

Doc.-  Ovvio : dal momento in cui la parte é a conoscenza, o comunque il legislatore può ragionevolmente presumerla a conoscenza, dei fatti che potrebbero giustificare l'impugnazione della sentenza.

Disc. Come dire dal momento in cui la sentenza le é notificata o é, comunque, pubblicata – cosa quest'ultima che si intende realizzata, se non erro, col suo deposito in cancelleria.

Doc.- No, non erri per quel che riguarda  il momento in cui si considera pubblicata la sentenza: esso é effettivamente ( art. 133 ) quello in cui la sentenza viene depositata in cancelleria .
Sbagli però ritenendo che tutti i fatti, che potrebbero giustificare un'impugnazione, sono conoscibili, dalla parte a cui é concesso il potere di tentare tale impugnazione, al momento in cui la sentenza le viene notificata o é pubblicata : in tale momento sono conoscibili solo gli errori commessi dal giudice nel decidere la controversia  Ora  senza dubbio  essi sono “fatti” che giustificano un'impugnazione; però essi non sono tutti i fatti che possono giustificarla .

Disc. Quali sono quegli altri fatti che possono giustificarla, oltre agli errori del giudice rilevabili dalla lettura della sentenza.

Doc.- Sono i fatti indicati nell'articolo che prevede la “opposizione id terzo”, l'art. 404 ( il fatto che la sentenza é pregiudizievole per un  terzo, la collusione delle parti ….) e nei numeri 1,2,3,5,6 dell'articolo che prevede la “revocazione”, l'art.395 ( il comportamento doloso di una delle parti, la falsità delle prove dedotte......). Ora il legislatore può presumere che la parte conosca, dal momento in cui le é notificata o depositata la sentenza, gli errori in cui é caduto il giudice, ma non può presumere che la parte e, più in genere, chi ha il potere di impugnazione, conosca già da tale momento,  i fatti indicati negli articoli 404 e 395  ( salvo che per i fatti indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395, che infatti, come subito vedremo, fanno, in materia di termini per impugnare, “storia a sé” ).
Proprio in considerazione di ciò, i mezzi di impugnazione si distinguono in “ordinari” e “straordinari” :  ordinari, sono quelli, come l'appello e il ricorso per cassazione, che si basano su fatti conoscibili dalle parti al momento  del deposito della sentenza in cancelleria ( e, a maggior ragione, al momento della sua notifica, dato che questa avviene forzatamente dopo il suo deposito ) ; straordinari, sono quelli, come l'opposizione di terzo e la revocazione ( per i fatti di cui ai numeri 1,2,3,6 ), che possono, ma non é detto che sempre possano, essere conoscibili in tale momento ( per cui non sarebbe fondata una presunzione che siano, in tale momento, conoscibili ).

Disc.- La presunzione che, gli errori ( eventuali) del giudice, siano conoscibili al momento del deposito della sentenza , può essere valida per la parte costituita in giudizio, ma non mi sembra per nulla valida per il contumace.

Doc.- Perchè no? Anche chi non si costituisce, sa che esiste un processo, che lo vede coinvolto e quindi, se diligente, può seguirne lo svolgimento, sia pure dall'esterno andando in cancelleria ogni tanto ad informarsi, di modo da potersi leggere la sentenza appena depositata.

Disc.  Metti però che vi sia una nullità della citazione o della sua notifica, che renda probabile che il convenuto non si sia costituito perché nulla sapeva del processo o, anche, perché ( male informato dall'atto di citazione mancante di un suo elemento essenziale, metti, del petitum) non ne ha potuto adeguatamente valutare la importanza?

Doc.- Il legislatore si fa carico di tale ipotesi e per il caso,  come risulterà dalla lettura che faremo del secondo comma dell'articolo 327 e del primo comma dell'articolo 326, fa decorrere il termine per impugnare dalla notifica della sentenza fatta  al contumace.

Disc. Da quanto finora detto, mi pare di poter tirare una prima conclusione e cioé che i termini per impugnare possono decorrere, sia dalla notifica della sentenza sia dalla sua pubblicazione sia dalla conoscenza che, il titolare del diritto di impugnazione, ha di alcuni dei fatti indicati negli articoli 404 e 395.

Doc.- Puoi aggiungere, per completare questa tua prima sintesi della (complicata) disciplina legislativa, che che il tempus impugnandi é diverso, nel  caso di termini decorrenti dalla notifica della sentenza o dalla conoscenza di uno dei fatti indicati negli articoli 395 e 404, e nel caso di termini decorrenti dal deposito della sentenza.

Disc.- A questo punto però leggiamoci almeno le principali disposizioni che regolano la materia.

Doc.- Giusto. Cominciamo dall'articolo 327, che recita : “ Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn.4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. - Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292”.

Disc. Quindi, per quelli che tu hai chiamati mezzi ordinari di impugnazione ( ricorso in cassazione, appello, revocazione per i nn,4 e 5 art. 395 ), il termine, di massima,  é di sei mesi e decorre dal deposito della sentenza ; ma quanto é il termine per proporre un mezzo straordinario di impugnazione e da quanto decorre ?

 Disc.- Te lo dicono gli articoli 325 e 326. Dall'articolo 325 risulta che “il termine  per proporre (….) la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404,secondo comma, é di trenta giorni” ( tieni presente che l'opposizione di cui all'art.404 primo comma non é soggetta a termine : può esercitarsi in ogni tempo ). Dall'articolo 326, risulta che “nei casi previsti nei nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma”  “ il termine decorre dal giorno in cui é stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o é stato recuperato il documento o é passata in giudicato la sentenza di cui al n.6 dell'art.395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza)”.

Disc.- Ma ritornando al termine di sei mesi previsto dall'articolo 327, non é un po' duro costringere la parte vittoriosa  - e presumibilmente desiderosa di acquisire la certezza della incontestabilità del suo diritto ( “ La controparte é decaduta dal diritto di impugnare : il fondo Corneliano é finalmente e incontestabilmente mio!”)  -  ad una così lunga attesa ?.

Doc. Ma la parte ha un facile mezzo per abbreviarla: basta che notifichi la sentenza alla controparte. Infatti risulta dagli articoli 325 e 326, che in tal caso il tempo di attesa per la parte vittoriosa (  tempo di impugnazione per la parte soccombente ) subisce una forte riduzione. Infatti l'articolo 325 recita “ Il termine per proporre l'appello (….) é di trenta giorni. (….) Il termine per proporre il ricorso per cassazione é di giorni sessanta”. E l'articolo 326 integra tale disposto, recitando : “ I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione”.

Disc. Ma perché questa diversa ampiezza tra i termini decorrenti dalla notifica della sentenza  e quelli decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ?

Doc.- Questa diversa ampiezza in realtà si spiega facilmente: il legislatore ritiene  sufficiente per la proposizione di una impugnazione il tempo di trenta giorni ( di sessanta se l'impugnazione consiste in un ricorso in cassazione), purché tale termine sia fatto decorrere dalla effettiva conoscenza della sentenza da parte del soccombente. Ora, mentre ritiene di poter far coincidere tale effettiva conoscenza col momento di notifica della sentenza, non ritiene ragionevole farlo coincidere col momento del deposito della sentenza ( che rende, sì, questa conoscibile , ma non dà la ragionevole sicurezza della sua effettiva conoscenza) : per questo allunga in tal caso il tempo dell'impugnazione ( “Si può ben pensare che nel tempo di sei mesi la parte si sia recata in cancelleria a prendere visione di quel che ha scritto il giudice!”).

Disc.- Il termine per impugnare, già lungo quando si tratta di appello, ricorso per cassazione, revoca per i nn.4 e 5 art.395, diventa lunghissimo quando si tratta di opposizione di terzo e di revoca per i numeri 1,2,3 e 6 : infatti in tali casi il dies a quo coincide con un evento ( la scoperta del dolo, di un documento ….) che potrebbe realizzarsi anche dopo moltissimi anni dalla pronuncia della sentenza.

Doc.- E' proprio così. E questo impone al legislatore di trovare una soluzione pratica, un compromesso ragionevole cioé, al seguente problema: “Quando l'accertamento, contenuto nella sentenza del giudice Probo I, é opportuno faccia “stato” per il giudice Probo II di un altro processo ( processo tra le stesse parti della causa davanti al giudice Probo I, o anche, come subito vedremo che é possibile, tra parti diverse) ?”.

Disc.- Ma che significa l'espressione “ la sentenza del giudice Probo I fa stato per il giudice Probo II” ?

Doc.- Significa che Probo II deve ritenersi vincolato dall'accertamento ( dei diritti, degli obblighi...) compiuto da Probo I.

Disc. Quindi, dire che “ ai sensi dell'articolo 2909, la sentenza di Probo I fa stato tra le parti” significa dire né più né meno che, se una di queste parti, mossa da incontenibile litigiosità, si rivolgesse ( formulando un nuovo atto di citazione, iniziando un uovo processo...)  al giudice Probo II per versi riconoscere ( finalmente!) il diritto negatole da Probo I, si sentirebbe rispondere dal nuovo giudice, da Probo II:“ Tu potresti anche avere ragione, ma in ogni caso io non te la potrei dare, perché sono vincolato dalla sentenza emessa da Probo I”.

Doc.- E' cosi'. Ma bada, il problema di quando la sentenza di Probo I faccia “stato” ( alias, sia vincolante ) per un altro giudice, per Probo II, non si presenta soltanto quando una parte della causa, definita dalla sentenza di Probo I, vuole ritentare, diciamo così, la sorte contro un'altra parte di quella stessa causa : tale problema si può presentare anche in altri casi. E vari esempi di tali possibili casi  ce li dà proprio quell'articolo 395, che noi abbiamo già avuto occasione di citare più volte.

Disc.- Prendiamo uno di tali esempi e approfondiamolo.

Doc. Prendiamo l'esempio datoci dal numero 6 dell'articolo 395. E poniamoci nei panni del giudice Probo II, a cui Caio si rivolge per ottenere la revocazione della sentenza del giudice Probo I, producendo una sentenza del giudice Probo III – sentenza questa che ha accertato, che Probo I si lasciò corrompere ( capita!).

Disc. Una sentenza quindi del giudice penale.

Doc. Non é detto, potrebbe essere anche del giudice civile ( pensa al caso che Probo I, dopo aver pronunciata la sua sentenza, preso dai rimorsi, si sia suicidato, una volta capitava). Però non é questo il punto. Il punto é che Probo II si trova nelle mani una sentenza, metti ancora ricorribile in cassazione, e si domanda : “ Questa sentenza mi vincola, fa “stato” per me, per cui io, sulla sua base posso revocare la sentenza del collega Probo I, oppure no?”.

Disc.-  E che risposta deve dare a tale quesito il nostro bravo giudice della revocazione, Probo II ?

Doc.- Deve dargli la risposta, che gli risulta dall'articolo 325, che recita :  sotto la rubrica ( “Cosa giudicata formale”) : “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non é più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395”. Cosa per cui, nell'esempio fatto di una sentenza ancora soggetta a ricorso per cassazione, il giudice Probo II, non facendo stato per lui la sentenza prodotta per ottenere la “revocazione”, questa si rifiuterà di concedere.

Disc.- Ma c'é una differenza tra il giudicato formale di cui all'articolo 324  e il giudicato sostanziale di cui all'articolo 2909 ?

Doc Volendo la si può trovare nel fatto che il giudice, il quale deve stabilire se una data sentenza fa per lui “stato”, cioé lo vincola, ai sensi dell'art.2909, non si può limitare a verificare gli elementi di cui all'art. 324 ( idest, se tale sentenza é ancora soggetta ad appello e ricorso per cassazione ), ma deve controllare l'esistenza di un quid pluris: il quid pluris richiesto dall'art. 2909 ( se é stata pronunciata tra le stesse parti, se riguarda gli stessi diritti fatti davanti a lui valere...).
Ma  io non ritengo valga la pena di perdere tempo per risolvere questioni di lana caprina come quella della differenza tra giudicato sostanziale e formale; e penso anche che nessun avvocato abbia mai  persa una causa per non sapere tale differenza.