Enciclopedia giuridica del praticante

 

Le impugnazioni

03-Lezione III: L'effetto estensivo dell'impugnazione.

Disc.- Abbiamo, nella lezione precedente, commentato il primo comma dell'articolo 329 : passiamo ora a commentare il suo secondo comma, che recita: “ L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”.

Doc.- La disposizione, che tu hai ora riportata, consacra il principio : tantum devolutum quantum appellatum. Se il tribunale, con  la sua decisione, ha dato due volte torto a Caio, rigettando tutte e due le domande che aveva proposto, sia la domanda A, con cui rivendicava il fondo Corneliano, sia la domanda B, con cui domandava la restituzione dei frutti percepiti dal possessore; e se Caio appella solo contro la decisione di rigetto della domanda A, la Corte di Appello non può scendere all'esame della decisione con cui é stata rigettata la domanda B  ( per eventualmente riformarla ).

Disc.- Ciò evidentemente in applicazione del principio che pone il divieto di ultrapetizione : ne eat iudex ultra petita partium .

Doc.- Giustissimo.

 

Disc.- Non ti pare, però, che il legislatore non sappia cogliere il punto della questione, quando viene a dire che, se Caio impugna solo la parte A ( della sentenza ), non può più impugnare la sua parte B ? Infatti la questione vera (  a cui il legislatore deve dare soluzione ), non é se Caio possa, o no, ancora impugnare la parte B, ma se il giudice dell'impugnazione possa, o no, fare oggetto del suo esame la parte B ( della sentenza impugnata ), ancorché Caio non l'abbia  fatto oggetto della sua impugnazione.

Doc.- Sì, che mi pare : certamente, nel secondo comma dell'art. 329, il legislatore ha male impostata la questione ( anche se il suo pensiero é chiaro ed é quello di dar consacrazione in tale comma al principio tantum devolutum quantum appellatum).
Del resto – ed é proprio vero che un errore ne tira un altro – il legislatore ha male formulata anche la disposizione che comporta un'eccezione al principio espresso nel secondo comma art. 329; e con ciò mi riferisco al primo comma dell'articolo 336, che recita : “ La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Infatti é chiaro ed é comunque pacifico che con tale disposizione , il Legislatore voglia : 1) autorizzare il giudice dell'impugnazione anche alla riforma e alla cassazione delle “parti dipendenti” ; 2)autorizzarlo a tale riforma e cassazioneanche se se tali “parti dipendenti” non sono state fatte oggetto di impugnazione.
Invece, così com'é formulata, la disposizione si presenta come una regola di interpretazione della sentenza ( emessa dal giudice dell'impugnazione); ed é infatti come se ci dicesse : “Anche se il giudice dell'impugnazione si é dimenticato di disporre sulle “parti dipendenti”(che pur sono state impugnate ) tu devi intendere che egli abbia voluto riformarle o cassarle”.  Senonché attribuire all'articolo 326 una tale funzione e un tale significato sarebbe sarebbe  assurdo.

Disc.- Perché?

Doc.  Perché é assurdo che un legislatore perda tempo a contemplare un errore così grossolano e improbabile come quello di un giudice che si dimentica di provvedere su una domanda delle parti.

Disc.- D'accordo, con l'articolo 336 il legislatore, in deroga all'art. 329, autorizza il giudice dell'impugnazione a riformare e cassare anche parti della sentenza non fatte oggetto di impugnazione. E allora come andrebbe riformulato il primo comma dell'articolo 336? dillo tu, dato che tanto ci tieni ad indossare le vesti del legislatore.

Doc.- IL primo comma dell'articolo 336 andrebbe così riformulato : “ Nonostante che l'impugnazione si limiti ad una parte della sentenza, il giudice può fare oggetto del suo esame, per eventualmente riformarle o cassarle, anche quelle parti che dipendono dalla parte direttamente impugnata”.

Disc.- Ma perché ti pare tanto importante questa riformulazione del primo comma dell'articolo 336?

Doc.- Perché, messo in chiaro che, l'impugnazione della parte A di una sentenza,  apre  il contraddittorio anche sulla sua parte B , dalla A dipendente, diventa anche chiaro che, l'interpretazione dell'articolo 331,  va fatta in stretto collegamento con quella del primo comma dell'articolo 336.

Disc.- Ma che dice l'articolo 331?

Doc.- L'articolo 331, in sintesi, poi vedremo meglio, stabilisce l'inammissibilità di un'impugnazione, che non sia stata notificata a tutti coloro che hanno diritto a partecipare al contraddittorio. Da qui l'importanza di stabilire su quali parti della sentenza ( impugnata) si apre il contraddittorio.

Disc.- Capisco: anche se Sempronio non riceve nessun beneficio o nessun danno dalla modifica della parte A ( della sentenza ) direttamente impugnata, avrà lo stesso diritto di partecipare al contraddittorio davanti al giudice dell'impugnazione, se la modifica della parte A può comportare modifica della parte B (  non  fatta oggetto di impugnazione) e, se tale modifica della parte B, può comportargli dei vantaggi o degli svantaggi. A questo punto ti domando: quando la modifica di una parte  comporta quella di un'altra parte  ( ancorché non impugnata)?

Doc.-Risposta : quando la modifica della parte A, melius, della decisione A ( del giudice impugnato ) fa venir meno il presupposto logico della decisione B, con la conseguenza che il permanere nel decisum ( dall'Autorità giudiziaria ) della decisione B ( non modificata) e della decisione A ( come modificata ) verrebbe a creare una contraddizione logica.
Esempio : il tribunale ha rigettato la domanda di rivendica proposta da Caio ( decisione A ) e lo ha condannato alle spese del processo (decisione B ). Caio appella chiedendo la riforma della decisione A, ma tace sulla decisione B : la riforma della decisione A, nel senso di un accoglimento della domanda di rivendica, fa cadere il presupposto logico  della decisione B ( condanna alle spese) e quindi giustifica la modifica anche di B .

Disc.- L'esempio da te fatto é senz'altro pertinente , ma non mi pare utile ai fini del discorso che tu vuoi introdurre sull'articolo 331: puoi fare esempi utili in questo senso?

Doc.-  Eccoli di seguito.
I- Esempio : A rivendica l'immobile Corneliano da B. Questi a sua volta chiama in garanzia C ( che ebbe a vendergli l'immobile – art. 1485 Cod. Civ. ). Il tribunale rigetta la domanda di A contro B ( idest, ritiene che A non abbia titolo per rivendicare)  e di conseguenza non decide sulla domanda di garanzia proposta da B contro C ( ritenendo cessata tra B e C la materia del contendere) : si limita a compensare le spese tra B e C. A impugna ( naturalmente) contro il solo B ( “naturalmente” , perché  nulla gli può importare che B, in caso di soccombenza, sia risarcito da C ).
In tale ipotesi la riforma della decisione sulla rivendica ( proposta da A contro B ) potrebbe produrre i suoi effetti sulla decisione di “non procedere” ( per il venir meno della “materia del contendere” ) intervenuta tra B e C; questo, però, solo qualora B rinnovi la domanda di garanzia contro C ( cosa che non é detto ch'egli faccia : egli potrebbe benissimo avere un ripensamento, ritenere che quella certa clausola apposta nell'atto di vendita escluda la garanzia e quindi non insistere nel richiederla ).
Vedremo poi, parlando dell'articolo 331, quali oneri, la situazione sopra delineata, faccia nascere tra le parti.
II- Esempio : Tutto come nel primo esempio, solo che in questo secondo esempio facciamo il caso che il tribunale abbia accolto sia la domanda di rivendica, proposta da A contro B, sia la domanda di risarcimento , proposta da B contro C.
Ora mettiamo che B impugni la decisione che ha accolto la rivendica ( senza “toccare” la decisione che condanna al risarcimento C, che a B, ovviamente, sta più che bene ): in tal caso, la riforma della decisione presa nei riguardi di A e B ( riforma che escludesse il diritto di rivendica di A ) senz'altro dovrebbe estendere i suoi effetti sulla decisione presa nei riguardi di B e C ( nel senso ovviamente di escludere il diritto al risarcimento di B verso C ).
III- Esempio :  Tutto come nel secondo esempio, solo che, in questo terzo esempio, facciamo il caso che sia C a prendere l'iniziativa di chiedere la riforma della decisione intervenuta tra lui e B.
Orbene, se tale richiesta di riforma fosse fondata sull'inesistenza di un diritto di A ( C sostiene che egli vendette bene a B, dato che egli, e non A, é il vero proprietario del fondo Corneliano), la decisione, che accogliesse tale richiesta, senza dubbio dovrebbe estendere i suoi effetti sulla decisione intervenuta tra A e B ( nel senso, naturalmente, che tale decisione verrebbe capovolta: il tribunale aveva dichiarato proprietario A, la Corte invece dichiara proprietario B ).
Ed é importante notare che, la riforma della decisione nei  riguardi di B e C, induce la riforma della decisione tra A e B, non già perché il coesistere, della decisione intervenuta tra B e C ( decisione presa dalla Corte in riforma di quella del tribunale) e della decisione intervenuta tra A e B ( decisione presa dal tribunale e, in assurda ipotesi, non riformata dalla Corte ), venga a determinare una qualche impossibilità pratica nell'esecuzione di tali decisioni ( assolutamente no, tale impossibilità pratica non si verifica ), ma perché il coesistere di tali due decisioni viene a determinare una incompatibilità logica, nel senso che la decisione, che nega un obbligo di risarcimento a carico di C, si basa su un presupposto ( l'inesistenza del diritto di proprietà di A ) che confliggerebbe in pieno con la decisione tra A e B (presa dal tribunale e lasciata, in assurda ipotesi, immodificata ) che dichiara l'esistenza del diritto di proprietà di A.

Disc.- E se, invece, C avesse fondato semplicemente la sua richiesta di riforma, sull'inesistenza di un suo obbligo di garanzia ( metti, perché tale obbligo era escluso da una clausola dell'atto di vendita )?

Doc.-In tale ipotesi, evidentemente la decisione ( della Corte ), che tale richiesta accogliesse, non potrebbe produrre nessun effetto sulla decisione intervenuta tra A e B.

Disc.- Mi pare che possiamo considerare esaurito l'esame del primo comma dell'articolo 336 e, riservandoci di ritornare, sugli esempi prima fatti, parlando dell'articolo 331, possiamo passare all'esame del  secondo comma dell'art. 336, che recita: “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.

Dimmi, quali sono gli atti e i provvedimenti di cui fa parola la disposizione ?

Doc.- Sono essenzialmente gli atti e i provvedimenti a cui può aver dato luogo la esecuzione della sentenza di primo grado : l'atto con  cui la parte vittoriosa ( in primo grado ) aveva fatto “precetto” alla soccombente di pagare tot, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposta la vendita, e così via.

Disc.- Chiarito questo, penso che si possa venire a parlare di quegli articoli 331, 332, la cui interpretazione é strettamente legata a quella dell'articolo 336.

Doc.- No, ancor prima dobbiamo dire qualche parola su un principio molto importante, che regola la materia dell'impugnazione – e questo perché tale principio, non meno dell'articolo 336, va tenuto presente nell'interpretazione degli articoli 331 e 332.
Questo principio é quello della “concentrazione di tutte le impugnazioni in un unico processo”. La ratio, a cui tale principio si ispira, é evidente : impedire la contraddittorietà dei giudicati e, soprattutto, economizzare la preziosa attività giurisdizionale.

Disc.- Quali sono i più importanti articoli, in cui tale principio trova espressione?

Doc.- Sono gli articoli : 333, 335, 332.

Disc.- Parliamo dell'articolo 333 che ( sotto la rubrica “ Impugnazioni incidentali” ) recita : “ Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”.

Domanda ovvia: che cosa si deve intendere per impugnazione incidentale ?

Doc.- La impugnazione incidentale é una domanda di riforma della sentenza che si differenzia dalla impugnazione principale ( non per la importanza, maggiore o minore, della riforma domandata, ma ) semplicemente per un fatto cronologico:  per il fatto che é stata proposta dopo l'impugnazione principale.
E' importate, però, che tu sappia, che, non tutte le domande proposte dopo l'impugnazione principale, vanno classificate come impugnazioni incidentali.

Disc. Fammi un esempio di impugnazione, che nasce in seguito a quella principale. ma che non può considerarsi “incidentale”.

Doc.- Pensa, al caso già fatto  ( parlando del primo comma dell'articolo 336 )  della parte B ( la parte,  ti ricordo, convenuta in rivendica da A e che , a sua volta, chiama in garanzia C ) - parte B, la quale, vittoriosa in primo grado ( in quanto il tribunale ha rigettato la rivendica ), può, una volta che il rivendicante A torna alla carica impugnando, domandare la riforma della decisione ( di non doversi procedere per intervenuta cessazione della materia del contendere ) intervenuta tra lei e C . Orbene, tale domanda ( della parte B ), non potrebbe essere considerata una impugnazione incidentale, in quanto l'interesse a coltivarla nasce solo dalla impugnazione della parte A, per cui, venendo meno questa impugnazione e quell' interesse, é destinata a cadere. Questo mentre, invece, le impugnazioni incidentali sono da questo caratterizzate : che anche se nascono , per così dire, al seguito dell'impugnazione principale, non cadono, se questa cade. E questo perché l'interesse a coltivarle non viene meno, anche se viene meno l'impugnazione principale: il tribunale ha riconosciuto ad A un credito di 50, mentre egli chiedeva 100 e B, il convenuto, negava il debito. A impugna per ottenere 100, B impugna per negare ad A anche 50 : l'impugnazione di B resta, anche se viene meno quella di A.

Disc.- Passiamo all'articolo 335, che ( sotto la rubrica “Riunione delle impugnazioni separate” ) recita: “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”.

Doc.- Può capitare che, nonostante quel che dispone l'articolo 333, già da noi fatto oggetto di esame, e quel che dispone  l'articolo 332, al cui esame  in questa stessa lezione passeremo, che siano proposte separatamente più impugnazioni principali : Tizio, Caio e Sempronio, lavoratori dipendenti, sono ciascuno titolare di un autonomo diritto di credito verso lo stesso datore di lavoro, Neridio – diritto che hanno fatto valere in un unico processo ( art. 103 co.1 ). Soccombono, e tutti e tre, addirittura all'insaputa l'uno dell'altro, propongono impugnazione . Ecco un esempio di pluralità di impugnazioni principali, che vanno riunite. Bon grè, mal grè : mentre in primo grado, melius, al momento di decidere se agire giudizialmente, Tizio, Caio e Sempronio erano liberi di percorrere strade diverse ( fuori di metafora, di adire giudici diversi ), ora, in sede di impugnazione, non lo sono più.
Ed ora de hoc satis. Passiamo veramente a parlare degli articoli 331 e 332.

Disc.- Articoli che io di seguito riporto.

Art. 331 ( che porta la rubrica “ Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili”): “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non é stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se é necessario, l'udienza di comparizione. - L'impugnazione é dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede”.
Articolo 332 ( la cui rubrica recita “Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili” ): “ Se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili é stata proposta soltanto soltanto da  alcua delle parti o nei confronti di alcune di esse , il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non é preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se é necessario, l'udienza di comparizione.- Se la notificazione ordinata dal giudice non  avviene, il processo rimane sospeso fino a che non  siano decorsi i termini previsti negli artt. 325 e 327 primo comma”.

Doc.- Cominciamo ad osservare che i soggetti, che hanno preso parte al precedente grado di giudizio, possono essere distinti in due grandi categorie : quella dei soggetti ( previsti dall'art. 331 ) che debbono essere convenuti in giudizio ( e a cui, se non sono stati convenuti va notificato, a pena di inammissibilità, un “atto di integrazione” ) e quelli, che non debbono essere convenuti in giudizio, ma a cui va notificato solamente l'atto di impugnazione ( con la conseguenza, in caso di difetto di tale notificazione,  solo di una breve battuta di arresto del processo – vedi co.2 art. 332 ).

Disc.- Parliamo dei soggetti, che rientrano nella prima categoria: chi sono?

Doc.- Sono i soggetti, che hanno partecipato con os ad loquendum ( idest, col potere di depositare scritti difensivi, fare istanze....), o alla controversia, la cui decisione é stata fatta direttamente oggetto di impugnazione ( ponga mente il nostro paziente lettore all'esempio sub I, portato da noi a commento dell'articolo 336, e alla controversia tra A, il rivendicante la proprietà del fondo, e B, il suo possessore ) oppure alla controversia, a cui si potrebbero estendere gli effetti di una riforma della prima ( che, ponendo mente sempre all'esempio sub I, sarebbe  la controversia tra B , il chiamante in garanzia, e C, il chiamato in garanzia ).

Disc.- Quando tu parli di parti delle cause (A- B) e (B- C) ( chi ci legge faccia sempre riferimento all'esempio sub I introdotto a commento dell'art. 336 ), ti riferisci anche a  chi in tale cause fosse intervenuto ai sensi dell'articolo 105?

Doc.- Certamente : la partecipazione dell'interveniente, che in primo grado era facoltativa, nei gradi successivi non lo é più : egli diventa un litisconsorte necessario.

Disc.- Ma le parti della causa “dipendente”, debbono essere convenute nel giudizio di impugnazione,  anche quando, un'eventuale riforma della decisione sulla causa “principale”, non può avere per loro se non  riflessi positivi, in quanto per loro può cambiare solo in meglio la causa “dipendente” ( pensa all'esempio sub II, da te fatto in commento dell'art. 336 : la modifica, in sede di appello, della decisione, che aveva accolta la domanda di rivendica di A, non può che essere favorevole per C, che, come garante, era stato condannato al risarcimento sul presupposto dell'evizione di B ) - ?

Doc.-  Certamente, sì, dato che le parti nella causa “dipendente” ( con  riferimento all'esempio, la parte C ) hanno pur sempre interesse a svolgere un'attività volta alla riforma (  a loro favore, sia pure indirettamente ) della decisione sulla causa principale.

Disc.- Ritorniamo all'esempio sub I : la domanda, del rivendicante A, contro il possessore B é stata rigettata e nella causa “dipendente”, nata dalla chiamata in garanzia di C a iniziativa di B, é stata pronunciata sentenza di non doversi procedere : se il rivendicante A, insofferente della sconfitta, impugna chiedendo l'accoglimento di quella rivendica rigettata in primo grado, egli, oltre , naturalmente, all'onere di convenire in giudizio B, il possessore, ha anche l'onere di convenire in giudizio C, il garante di B? Il dubbio mi nasce dalla considerazione del fatto che, in definitiva, la esposizione di C al rischio di una reformatio in peiusdipende da una decisione di B ( solo se questi decide di chiedere la riforma della decisione di non doversi procedere intervenuta tra lui e C e di rinnovare la chiamata in garanzia, sorge per C il rischio di una reformatio in peius, come conseguenza della riforma della decisione della controversia principale) -  ed A, al momento in cui deve decidere chi convenire in giudizio, non può sapere quale decisione prenderà B.

Doc.- Il tuo dubbio é più che legittimo; ma io ritengo che ragioni di semplificazione e di economizzazione della attività processuale, impongano di gravare A dell'onere di convenire in giudizio, oltre che B, anche C. Vorrà dire che il giudice, se rileverà che, nella sua comparsa di costituzione, B non ha domandato la riforma della sentenza di non doversi procedere, estrometterà C dal processo.

Disc.- Abbiamo visto chi sono le parti ( nel giudizio di primo grado ) che debbono essere convenute in giudizio. Vediamo ora chi sono le parti ( sempre del giudizio di primo grado ) a cui va solamente notificato l'atto di impugnazione.

Doc.- La loro individuazione si opera molto semplicemente per esclusione : esse sono tutte quelle parti che l'impugnante non ha l'onere di convenire ( in giudizio ). Pensa all'esempio gia fatto in commento all'art. 335 : Tizio, Caio, Sempronio, agendo in litisconsorzio facoltativo ( art. 103 ), hanno proposto  tre domande autonome contro il loro datore di lavoro, Neridio. In tutte le tre cause vi é soccombenza reciproca , in quanto tutti e tre i prestatori d'opera  hanno ottenuto solo 50, mentre avevano chiesto 100. Però Neridio impugna solo contro Caio. Nonostante ciò, deve notificare il suo atto di appello anche contro, Tizio e Sempronio

Disc. Perché?

Doc.- Per gravarli dell'onere di proporre la loro eventuale impugnazione incidentale nel processo da lui iniziato ( art. 333 già da noi visitato – principio della concentrazione delle impugnazioni ).

Disc.- E direi anche per gravarle dell'onere di proporre la loro eventuale impugnazione (incidentale ) nel termine breve previsto dall'articolo 325.

Doc.- Questo io lo negherei : infatti, tale termine, l'articolo 326 lo fa decorrere solo dalla notifica della sentenza, e non anche dalla notifica dell'atto di impugnazione. E ciò é giusto : la notifica dell'atto di impugnazione non dà al notificato quella piena conoscenza della sentenza voluta dal legislatore per sanzionare, la sua inerzia nell'impugnare ( nel termine breve dell'art. 325 ), con la decadenza.

Disc.- Riprendiamo l'esempio prima fatto , ma mettiamo che il giudice  non abbia dato un colpo alla botte e l'altro al cerchio, ma abbia dato tutta la ragione agli attori e tutto il torto al loro datore di lavoro, Neridio.  Questi vuole impugnare, ma solo contro Caio : ha l'onere di notificare il suo atto di appello anche contro Tizio e Sempronio?

Doc. Chiaramente, no: Tizio e Sempronio , essendo vittoriosi, non potrebbero impugnare, quindi nel caso non esiste quel rischio di più processi d'impugnazione pendenti davanti a giudici diversi, che il legislatore vuole evitare, da una parte, imponendo la notifica dell'atto di impugnazione, e, dall'altra, imponendo ai notificati di proporre le loro impugnazioni davanti al giudice, dal notificante, adito.