Lezione II : Le condizioni per poter contrarre matrimonio . La nullità di questo.
Doc. - L'esigenza di formarsi una famiglia é tanto radicata nell'uomo, che il negarla a una persona può bloccare l'armonioso evolversi della sua personalità. Per questo i canonisti ad essa si riferiscono come a un ius connubi. E tuttavia lo Stato ritiene che vi siano motivi tanto gravi da giustificare il rifiuto di tale diritto naturale dell'uomo.
Disc.- Quali sono questi motivi ?
Doc.- Li possiamo raggruppare nelle seguenti categorie: I- motivi dettati dall'esigenza di garantire la serietà del consenso alle nozze ; II- motivi dettati dalla tutela della morale famigliare; III- motivi ( melius, motivo, dato che essi si riducono a solo uno ) dettati ( melius, dettato) dall'esigenza di evitare la turbatio sanguinis; IV- motivi dettati dalla tutela dell'ordine pubblico. Tutti questi motivi impediscono la celebrazione del matrimonio . E appunto per controllare, che non esista a questo nessun “impedimento” il Codice prevede negli articoli 93 e segg. tutta una serie di “formalità preliminari” ( “preliminari” appunto alla celebrazione) : acquisizione di documenti, pubblicizzazione dell'imminente celebrazione.
Disc.- Quindi lo Stato non interviene solo per dichiarare la nullità di un matrimonio, ma prende delle misure a che a un matrimonio nullo non si arrivi.
Doc. Eh, sì : la rottura di un matrimonio, anche se questo é “nullo”, é pur sempre un evento traumatico che crea vari problemi, non solo agli “sposi”, ma anche alla società tutta ( bisogna provvedere ai figli, dal matrimonio, nati, bisogna provvedere anche ai bisogni della “parte debole” coinvolta nel matrimonio : tutto questo lo vedremo meglio parlando del c.d. “matrimonio putativo” - artt. 128,129 ): ecco perché il legislatore prende tutte le misure necessarie, perché a un matrimonio nullo non si arrivi.
Disc.- A questo punto direi che é opportuno passare, sia pure rapidamente, in rassegna i vari “impedimenti” . Cominciamo da quelli che mirano a garantire la serietà del consenso.
Doc. E allora parliamo dell'impedimento legato all'età dei nubendi. Per il primo comma dell'art. 84 “i minori di età non possono contrarre matrimonio”. Possono contrarlo i sedicenni solo per gravi motivi e solo se viene accertata dall'Autorità giudiziaria la loro “maturità psico-fisica”. E' evidente il perché del limite dell'età : si presume che il minore di diciotto anni non abbia la capacità ( la habilitas direbbero i canonisti) necessaria: primo, per comprendere ( in forza della cultura acquisita e dello sviluppo intellettuale raggiunto) la natura degli obblighi che, col matrimonio, va assumere; secondo, per valutare la serietà dei suoi sentimenti e il suo possesso delle forze psichiche e di carattere per sopportare le prove, che il matrimonio può apportare (i canonisti parlerebbero al proposito di possesso della necessaria discretio ); terzo, per disciplinare e dominare quegli impulsi che potrebbero portare a decisioni infauste ( la libertas dei canonisti, che non si limita solo alla libertas ab extrinseco, cioé alla capacità di resistere alle pressioni e ai condizionamenti esterni , ma comprende anche la libertas ab intrinseco, cioè la capacità di dominare i propri impulsi).
Disc.- Non é detto che chi ha raggiunto i diciott'anni abbia tutta quella habilitas di cui tu parli.
Doc.- E lo dimostra il numero dei matrimoni che va a rotoli ; d'altra parte lo Stato non ha la possibilità di operare sul punto i necessari controlli.
Disc.- Non ha questa possibilità ex ante; ma la potrebbe avere ex post, qualora fosse chiamato a decidere sulla validità di un matrimonio.
Doc.- No, neanche ex post ce l'ha; o almeno Egli ritiene di non averla, data la complessittà e la sottigliezza delle questioni, che la valutazione della maturità psichica di una persona comporta : vedremo, studiando l'articolo 122, che lo Stato dichiara la nullità del matrimonio, solo se uno degli sposi ha dato il suo consenso privo di quella libertas ab extrinseco, a cui prima ho accennato ( non rilevando lalibertas ab intrinseco ) e solo in quanto indotto da alcuni errori , per di più tassativamente indicati ( e in cui non viene fatto rientrare neanche quello “errore di diritto”- che nella nostra materia potrebbe ravvisarsi nell'errore sulla natura degli obblighi, che dal matrimonio derivano - che per l'articolo 1429 giustifica l'annullamento di un contratto qualsiasi ). Veniamo ora all'altro impedimento alla celebrazione del matrimonio : l'interdizione. Esso é previsto dall'art. 85 che recita. “Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente”.
Disc.- Quindi l'interdetto legale può contrarre matrimonio.
Doc.- Sì. Caio condannato per un reato che comporta la pena accessoria dell'interdizione può contrarre matrimonio. E come può contrarlo l'interdetto legale può contrarlo anche l'inabilitato.
Disc. Questo è senz'altro logico: se può contrarre matrimonio chi, come il sedicenne, non gode della piena capacità, ma ha solo lo “status” di emancipato ( art. 390 ) , non si può negare il diritto di sposarsi a chi, come l'inabilitato, ha, sì, un'incapacità ad amministrare, ma non maggiore di quella che ha l'emancipato ( v. l'art. 424 c.1 secondo cui “le disposizioni sulla...curatela dei minori emancipati si applicano...alla curatela degli inabilitati”).
Doc. Il tuo ragionamento é perfettamente conforme a logica. Non altrettanto in regola con la logica é invece il legislatore, che, pur ammettendo in via di principio che una persona incapace ad amministrare il suo patrimonio possa essere capace di dire un “sì” assennato davanti all'ufficiale di stato civile, poi, da tale constatazione non trae le dovute conseguenze nel caso dell'interdetto : eppure forse che le scienze psicologiche e psichiatriche non hanno dimostrato la possibile esistenza di alcune anomalie psichiche, che si possono manifestare solo in un settore della personalità ? forse che i canonisti non distinguono tra una amentiatotale e una amentia parziale, che può, ma anche non può, rendere hinabilis al consenso coniugale ( per cui solo nel primo caso può parlarsi di insania in re uxoria ) ? Io ritengo insomma sbagliato negare lo ius connubi a ogni persona interdetta e che occorrerebbe distinguere caso per caso.
Disc.- A me sembra che le critiche che tu muovi al legislatore siano in gran parte rese infondate dall'istituto dell'amministrazione di sostegno : infatti, il risultato da te auspicato ( cioé, la possibilità per l'interdetto di sposarsi ), si può ottenere molto semplicemente chiedendo la revoca dell'interdizione e la sua sostituzione con la amministrazione controllata : ai sensi del comma quattro dell'art. 411 il giudice tutelare “ nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno o successivamente può disporre che ( soli) determinati effetti limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto...si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”: quindi può disporre che l'ex-interdetto decida liberamente se vuole sposarsi e con chi.
Piuttosto, quid iuris nel caso il provvedimento di nomina dell' amministratore di sostegno estenda al “beneficiario” la incapacità, propria dell'interdetto, a contrarre matrimonio? sorge da ciò per il beneficiario un impedimento alle nozze ?
Doc.- A me pare che logica e buon senso impongano di rispondere di si. Ma veniamo ora a parlare degli impedimenti dettati dalla tutela della morale famigliare: sono due: quello previsto dall'articolo 87 e quello previsto dall'art.88.
Disc.- Comincio a leggere l'art. 87: “Non possono contrarre matrimonio tra loro:1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2)i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale é stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante, 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6,7, e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2 e 3si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo (….)”.
Domanda : ma perché tutti questi divieti, tutti questi limiti al diritto di sposarsi?
Doc. Perchè l'incesto rompe un tabù : quello che rappresenta come cosa nefanda gli atti sessuali tra i membri della stessa famiglia.
Tabù questo estremamente utile alla salvaguardia dell'unità e dell'armonia della famiglia stessa. Perché se si intrufolasse , metti, nella testa di Caio, che non c'é nessun male ( che non é cosa “nefanda” ) avere rapporti sessuali con la figlia adottiva – ti sto facendo un esempio tra i tanti che si possono fare – ebbene egli sarebbe tentato di avere tali rapporti – tanto più che, la propinquitas della persona concupita, li renderebbe estremamente facili. E ciò creerebbe un intuitivo turbamento nella vita famigliare: i rapporti tra Caio e la figlia adottiva perderebbero quella serietà che, il compito educativo del primo nei confronti della seconda, richiede; in Caia, la moglie di Caio, il semplice pensiero che il marito é attratto dalla figlia adottiva, le farebbe sentire questa come una rivale e distruggerebbe l'amore che invece dovrebbe portarle e così via.
Disc.- Non é quindi per ragioni eugenetiche, cioé per impedire il nascere di una figliolanza tarata, che il Legislatore pone i divieti di cui stiamo discorrendo.
Doc.- No, perché se così fosse non si spiegherebbe l'esistenza di tali divieti anche nei confronti di persone a cui non vi é un legame di sangue ( affini, figli adottivi, affiliati).
Disc.- Penso di poter passare a leggere l'articolo 88, che recita: “Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una é stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (…..)”. Mi pare evidente che l'impedimento alle nozze stabilito da questo articolo mira a disincentivare il coniugicidio.
Doc. Questa é la interpretazione prevalente ; che forse sarebbe valida per il diritto canonico , dove però l'impedimentum é formulato in maniera diversa che nell'articolo da te ora letto; precisamente é formulato così : “ Qui intuitu matrimonii cum certa persona …....huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc matrimonio attentat” ( Chi al fine di contrarre matrimonio con una data persona, il coniuge di questa o il proprio coniuge uccide, non ha diritto a contrarre tale matrimonio).
La formulazione,invece, dell'articolo 88 non conforta per nulla tale interpretazione. Infatti, se essa fosse giusta, si dovrebbe pensare che l'impedimento sussiste solo se il gesto omicida fu compiuto con l'intenzione di contrarre matrimonio col coniuge della persona che si é o si é cercato di uccidere ( e non quando il gesto omicida fu compiuto, metti, con l'intenzione di compiere una rapina). Il che dall'articolo 88 non risulta. Ancora, se fosse valida questa interpretazione ( idest, l'impedimento é stabilito per disincentivare il coniugicidio ecc) ci si dovrebbe aspettare che anche l'omicidio del proprio coniuge ( Caio non uccide il coniuge di Caia, ma la propria moglie ) dovrebbe costituire un impedimento al matrimonio. Il che dall'art. 88 non risulta.
Disc.- E allora?
Doc.- E allora si deve concludere che la ratio dell'articolo 88, non é la disincentivazione del coniugicidio, ma la tutela dei boni mores; che sarebbero offesi se una persona dimostrasse pubblicamente affetto e amore verso chi ha attentato alla vita del proprio coniuge.
Dobbiamo ora parlare degli impedimenti posti a tutela dell'ordine pubblico – impedimenti previsti dall'articolo 86 e dall'articolo 108.
Disc.- Leggo l'articolo 86: “Non può contrarre matrimonio chi é vincolato da un matrimonio precedente”.
Ben s'intende, vincolato da un matrimonio avente effetti civili per il nostro ordinamento.
Doc.- Sì, naturalmente : se Caio I si é sposato con Caia I solo religiosamente ( metti, ha detto il suo “sì” davanti a un ministro del culto cattolico, ma non ha fatto trascrivere l'atto di matrimonio nei registri dello stato civile) , egli senza dubbio non é impedito a contrarre un nuovo matrimonio ( questa volta con effetti per l'Ordinamento italiano ) con Caia II.
Disc.- Da che deriva il divieto della poligamia, che l'articolo 86 sancisce? Dalla sessuofobia, che per lungo tempo caratterizzò la Religione venuta a predominare in Occidente : il matrimonio deve essere solo un remedium concupiscientiae, quindi mal si concilia con la poligamia considerata come un modo per moltiplicare le possibilità di lussuria?
Doc.-Direi di no, dato che anche nell'antica Roma la poligamia era vietata. Probabilmente la monogamia si giustifica con ragioni, diciamo così politiche: il primo matrimonio crea una sorta di alleanza tra le famiglie dei due sposi : alleanza che un secondo matrimonio ( una seconda alleanza con un'altra famiglia ) potrebbe turbare e contraddire.
Disc.- Leggo ora l'articolo 108 , che però é collocato , non più nella sezione intitolata a “Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio” ( idest, agli impedimenti), ma nella sezione quarta intitolata “Della celebrazione del matrimonio”: evidentemente il Legislatore non considera l'elemento, di cui andiamo a parlare, come un impedimento.
Doc.- Sì, non lo considera tale; ma tale invece é, e noi tale lo consideriamo. Leggi.
Disc.- “La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. (….)”.
Doc.- E' evidente perché il legislatore non permette l'apposizione di una condizione sospensiva o di un termine ad quem ( il matrimonio si scioglierà se entro tre anni risulterà sterile, il matrimonio durerà fino al 31 dicembre 2015) : sarebbe questo infatti un modo per eludere il principio della dissolubilità del matrimonio solo per le cause tassativamente previste dalla Legge.
Meno evidente, ma pur sempre chiaro, é perché il legislatore non permette l'apposizione di una condizione sospensiva o di un termine a quo ( il matrimonio produrrà effetto solo se Caio prenderà la laurea, il matrimonio produrrà effetto solo dal 31 dicembre 2015 ): infatti questo sarebbe un modo per eludere il principio, stabilito dall'articolo 78, che le promesse di matrimonio non obbligano. Resta a dire sull'ultimo impedimento, quello diretto a evitare la c.d. turbatio sanguinis : esso é previsto dall'articolo 89, che ti prego di leggere almeno nella prima parte del suo primo comma.
Disc.- “ Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio”
Doc. Chiaramente questo impedimento é stabilito per il timore che, se il nuovo sposalizio si facesse senza rispettare il termine dei 300 giorni, non si sarebbe in grado di stabilire la paternità dei figli eventualmente partoriti da Caia : questa si sposa con Caio II dopo soli due mesi dallo scioglimento del suo precedente matrimonio con Caio I, e partorisce un figlio dopo sette mesi dalla celebrazione del nuovo matrimonio : questo figlio potrebbe essere sia di Caio I che di Caio II. Questo pericolo di un'incertezza sulla paternità dei nuovi nati, il nostro legislatore lo ritiene evitato qualora la donna si sposi dieci mesi dallo scioglimento del precedente matrimonio.
Disc.- Abbiamo visto così quali sono gli “impedimenti” alla celebrazione del matrimonio. Ma se il matrimonio, nonostante tutto viene celebrato, esso sarà sempre , necessariamente da considerarsi nullo?
Doc.- No, non é sempre così. E tradizionalmente gli impedimenti si distinguono, in quelli che , in caso di celebrazione del matrimonio, si trasformano in cause di nullità ( c.d. impedimenti dirimenti ) e in quelli che, in cause di nullità, non si trasformano ( c.d. impedimenti semplici ) . Esempio di “impedimento semplice” - l'unico esempio però che nel nostro Ordinamento si può portare, se non erro – é quello previsto dall'art. 89 : se la donna si sposa prima del trascorrere dei 300 giorni, il matrimonio, nonostante che sia stato celebrato eludendo un preciso della Legge, é valido.
Il fatto é che l'annullamento di un matrimonio, come già ho avuto modo di rilevare, presenta varie conseguenze negative; cosa per cui il nostro Legislatore cerca in ogni modo di evitarlo.
Disc.- Quali sono i modi con cui il Legislatore evita l'annullamento del matrimonio?
Doc. Direi che sono quattro.
Primo: la riduzione degli impedimenti dirimenti : di questo abbiamoora detto.
Secondo: non permettendo la dichiarazione di nullità se non quando é certa la causa che la determinerebbe. Esempi di ciò li danno gli articoli 117.co.3 e l'art. 124. Per il co.3 art. 117 : “Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza” : Caio, senza aspettare la dichiarazione di morte presunta ( che, sola, lo legittimerebbe a un nuovo matrimonio – v. art.65 ) si sposa : che si fa, nel dubbio che il coniuge assente sia ancora vivo e quindi valido il primo matrimonio, si annulla il secondo? No, dice il Legislatore con il terzo comma citato.
Per la seconda parte dell'art.124 se, nella causa in cui il coniuge di un precedente matrimonio impugna il secondo ( per violazione dell'art. 86 ), “si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata” : Caio si sposa con Sempronia, ancorché prima abbia già contratto matrimonio con Caia : questa chiede l'annullamento del secondo matrimonio ma Caio oppone la nullità del primo : che fa il giudice? va avanti nel processo e dichiara la nullità del secondo matrimonio anche se il primo potrebbe essere valido? No, dice il Legislatore con l'articolo 124 citato.
Terzo ( modo per evitare l'annullamento del matrimonio) :limitare il numero dei legittimati all'impugnazione del matrimonio.
Disc.- Questa limitazione vale per tutte le cause di nullità ?
Doc.- No; almeno non in egual misura. In alcuni casi questa limitazione é massima : sono i casi previsti dagli articoli : 120 ( matrimonio celebrato in stato di incapacità naturale di intendere e di volere) ,121 ( matrimonio celebrato per errore o violenza ), 123 ( matrimonio simulato): in tali casi la legittimazione a proporre l'impugnazione é riservata solo ai diretti interessati : all'incapace di intendere ( art. 120),al coniuge che ha subito violenza o é caduto in errore ( art. 121), ai coniugi simulatori ( art. 123 ).
Disc.- Questa limitazione della legittimazione, la capisco nei casi previsti dagli articoli 120, 121 : se Caio, che ha celebrato il matrimonio ubriaco fradicio , passata la sbornia si accorge che Bacco in fondo lo consigliò bene; se Caia, che celebrò il matrimonio con Caio per paura di essere riempita di botte dai fratelli, passata la paura deve convenire che in fondo i fratelli maneschi furono saggi nella scelta del marito, ebbene...contenti loro, contento il mondo. Non capisco però la limitazione stabilita dall'articolo 123, la limitazione della legittimazione ai soli coniugi simulatori: a me sembrerebbe in tal caso più opportuno che fosse data almeno al pubblico ministero la possibilità di smascherare la simulazione .
Doc.- A me invece sembra saggia e prudente la decisione del Legislatore di inibire l'intervento del pubblico ministero : tale intervento potrebbe intervenire (intempestivo!) quando é già in corso o già realizzato un processo di resipiscenza dei coniugi: Caio e Caia si sono sposati con l'intesa che tra loro solo ci sarebbero stati gli obblighi e i diritti che possono esserci tra due persone sessualmente indifferenti ma amiche, e poi , col tempo cambiano idea, sono disposti ad accettarsi come marito e moglie .
Disc.- Può essere che tu abbia ragione : vediamo ora i casi in cui la limitazione della legittimazione é minima.
Doc. Sono i casi previsti dagli articoli 117 ( matrimonio del minore, del bigamo, dell'incestuoso, dell'attentatore alla vita del “coniuge dell'altro” ) e 118 ( matrimonio dell'interdetto) : sono questi, casi in cui l'impugnazione viene concessa anche al pubblico ministero, al tutore ( in caso di interdizione) ,all'altro coniuge, a parenti ( che gli articoli 117 e 119 individuano un po' diversamente a seconda delle diverse cause di nullità), e ( salvo il caso di nullità dovuta a minore età) a “tutti coloro che abbiano alla impugnazione un interesse legittimo e attuale” ( vedi melius l'art. 119).
Disc.- Tale estensione della legittimazione ben si comprende nel caso dell'interdetto e del minore : se, prima, si ritiene Caio incapace di comprendere l'errore che sta facendo sposandosi e sposandosi con Caia,poi, si deve anche ritenere Caio incapace di comprendere di aver fatto un errore a sposare Caia ( a ogni errante, ben si sa, l'errore sembra verità!) : di conseguenza altri debbono essere messi in grado di provvedere per lui.
Ma perché, tale estensione della legittimazione, in caso del matrimonio del bigamo, dell'incestuoso, dell'attentatore alla vita del “coniuge dell'altro” ?
Doc. Perché é interesse pubblico far cessare al più presto l'offesa ai boni mores o all'ordine pubblico che il perdurare di tali matrimoni rappresenta.
Disc.- Andiamo avanti : passa a un'altro dei modi usati dal Legislatore per evitare l'annullamento di un matrimonio.
Doc.- Terzo modo per evitare l'annullamento del matrimonio : é la sanatoria della nullità.
Sanatoria - che ovviamente esclusa nei casi in cui il perdurare del matrimonio offenderebbe i boni mores o l'ordine pubblico ( matrimonio, dell'incestuoso, del bigamo,dell'attentatore al “coniuge dell'altro”) - sia pure a condizioni diverse é ammessa in tutti gli altri casi.
Disc.- Che cosa giustifica per il Legislatore la sanatoria di un matrimonio nullo ? Il semplice passare del tempo, com'é previsto dall'art.1442 per la sanatoria dei contratti annullabili ?
Doc.- Così é solo in due casi eccezionali di cui subito ti dirò. Nella maggior parte dei casi però a giustificare il venir meno dello ius impugnandi o é , come nel caso della simulazione, la semplice “convivenza come coniugi dopo la celebrazione” , nulla importando il tempo in cui é durata ( vedi il co.2 art.123 ) oppure “la coabitazione” ( non più “convivenza”) protrattasi, questa sì, per un certo periodo di tempo, precisamente per un anno, così come nel caso di nullità dovuta a interdizione ( vedi co.2 art. 119 ), di nullità dovuta a incapacità naturale ( vedi il secondo comma art. 120 ), di nullità dovuta a violenza ed errore ( vedi comma due art. 122).
Disc.- E i due casi eccezionali di cui dicevi in cui basta a estinguere lo ius impugnandi solo il decorso del tempo ?
Doc.- Riguardano il caso della nullità per minore età ( al minore, una volta diventato maggiorenne, e quindi unico titolare dello ius impugnandi, é concesso solo un anno per esercitarlo – vedi co. 2 art.117) e il caso della nullità per simulazione ( al coniuge simulatore é concesso solo un anno per impugnare e neanche quello, come abbiamo già detto, se inizia una convivenza more uxorio con l'altro coniuge simulatore – vedi co. 2 art. 123).
Disc.- Ma perché la coabitazione protratta oltre un anno giustifica per il legislatore il venir meno dello ius impugnandi? perché é da Lui presa a indice della volontà dei coniugi di assumere reciprocamente gli obblighi e i diritti che la Legge, ai coniugi, riserva? A me sembra che sia un po' forzato dedurre una tale volontà semplicemente da una coabitazione che potrebbe essere dovuta a semplice inerzia ( nel cercare due alloggi separati) o anche all'accendersi di una attrazione sessuale ( che però può convincere a condividere il letto, non tutta una vita) .
Doc.- E infatti non é così : non é vero che il Legislatore nega lo ius impugnandi a Caio e a Caia che hanno coabitato per un anno perché pensa che il protrarsi di una coabitazione per così lungo tempo dimostri che essi hanno raggiunto il tacito accordo di convivere come marito e moglie. E' vero invece che il Legislatore minaccia a Caio e Caia di privarli dello ius impugnandi se la loro coabitazione supererà l'anno : e infatti quanto più si protrae la coabitazione di Caio e Caia tanto più aumenta la possibilità di quelle complicazioni ( si pensi solo al concepimento di un figlio ) che ancor più aggroviglierebbero la già aggrovigliata matassa generata dalla nullità del loro matrimonio.
Disc.- Perché Caio I e Caia I che hanno contratto un matrimonio viziato da errore o violenza , se non coabitano, possono anche aspettare più anni a chiedere l'annullamento ; mentre Caio II e Caia II che hanno contratto un matrimonio simulato, anche se non coabitano debbono debbono esercitare a pena di decadenza lo ius impugnandi entro un anno? e perché il Legislatore parla nell'articolo 123 ( che riguarda la simulazione ) di “ convivenza” e nell'articolo 122 ( come del resto negli articoli 120 e 119 ) parla di “coabitazione” ?
Doc.- Evidentemente il Legislatore fa decadere Caio II e Caia II, i coniugi simulatori, dallo ius impugnandi dopo un anno, a prescindere dalla coabitazione, perché ritiene meno degno di tutela ( rispetto a quello di Caio I e Caia I ) il loro interesse all'annullamento del matrimonio e lo ritiene meno degno di tutela perché in fondo la nullità del matrimonio é dovuta a un inganno da loro ordito in danno della Legge. Il Legislatore parla poi nell'art. 123 di convivenza e non di coabitazione perché Egli effettivamente nell'art. 123 deduce dalla convivenza il tacito accordo dei coniugi simulatori a considerarsi marito e moglie ( cosa che, come abbiamo visto, non potrebbe dedurre da una semplice coabitazione ).