Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni su Diritto di Famiglia - I

03. Lezione terza- L'annullamento del matrimonio: come il Legislatore cerca di evitarlo.

Lezione  III - L'annullamento del matrimonio : come il Legislatore cerca di evitarlo.

 

Disc.- Abbiamo visto così quali sono gli “impedimenti” alla celebrazione del matrimonio. Ma se il matrimonio, nonostante tutto viene celebrato, esso sarà sempre , necessariamente da considerarsi nullo?

Doc.- No, non é sempre così. E tradizionalmente gli impedimenti si distinguono, in quelli che , in caso di celebrazione del matrimonio, si trasformano  in  cause di nullità
( c.d. impedimenti dirimenti ) e in quelli che, in cause di nullità, non si trasformano ( c.d. impedimenti semplici ) . Esempio di “impedimento semplice” - l'unico esempio però che nel nostro Ordinamento si può portare, se non erro – é quello previsto dall'art. 89 : se la donna si sposa prima del trascorrere dei 300 giorni, il matrimonio nonostante che sia stato celebrato eludendo un preciso della Legge, é valido.
Il fatto é che l'annullamento di un matrimonio, come già ho avuto modo di rilevare, presenta varie conseguenze negative; cosa per cui il nostro Legislatore cerca in ogni modo di evitarlo.

Disc.- Quali sono i modi con cui il Legislatore evita l'annullamento del matrimonio?

Doc. Direi che sono quattro.
Primo: la riduzione degli impedimenti dirimenti : di questo abbiamoora detto.
Secondo: non permettendo la dichiarazione di nullità se non quando é certa la causa che la determinerebbe. Esempi di ciò li danno gli articoli 117.co.3 e l'art. 124 .
Per il co.3 art. 117 : “Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza” : Caio, senza aspettare la dichiarazione di morte presunta ( che, sola, lo legittimerebbe a un nuovo matrimonio – v. art.65 ) si sposa : che si fa, nel dubbio che il coniuge assente sia ancora vivo e quindi valido il primo matrimonio, si annulla il secondo? No, dice il Legislatore con il terzo comma citato.
Per la seconda parte dell'art.124 se, nella causa in cui il coniuge di un precedente matrimonio impugna il secondo  ( per violazione dell'art. 86 ), “si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata” : Caio si sposa con Sempronia, ancorché prima abbia già contratto matrimonio con Caia : questa chiede l'annullamento del secondo matrimonio ma Caio oppone la nullità del primo : che fa il giudice? va avanti nel processo e dichiara la nullità del secondo matrimonio anche se il primo potrebbe non essere valido? No, dice il Legislatore con l'articolo 124 citato.
Terzo ( modo per evitare l'annullamento del matrimonio) :limitare il numero dei legittimati all'impugnazione del matrimonio.

Disc.- Questa limitazione vale per tutte le cause di nullità ?

Doc.- No; almeno non in egual misura. In alcuni casi questa limitazione é massima : sono i casi previsti dagli articoli : 120 ( matrimonio celebrato in stato di incapacità naturale di intendere e di volere) ,121 ( matrimonio celebrato per errore o violenza ), 123 ( matrimonio simulato): in tali casi la legittimazione a proporre l'impugnazione é riservata solo ai diretti interessati : all'incapace di intendere ( art. 120) , al coniuge che ha subito violenza o é caduto in errore ( art. 121), ai coniugi simulatori ( art. 123 ).

Disc.- Questa limitazione della legittimazione, la capisco nei casi previsti dagli articoli 120, 121 : se Caio, che ha celebrato il matrimonio ubriaco fradicio , passata la sbornia si accorge che Bacco in fondo lo consigliò bene; se Caia, che celebrò il matrimonio con Caio  per paura di essere riempita di botte dai fratelli, passata la paura deve convenire che in fondo i fratelli maneschi  furono saggi nella scelta del marito, ebbene...contenti loro, contento il mondo.
Non capisco però la limitazione stabilita dall'articolo 123, la limitazione della legittimazione ai soli coniugi simulatori: a me sembrerebbe in tal caso più opportuno che fosse data almeno al pubblico ministero la possibilità di smascherare la simulazione .

Doc.- A me invece sembra saggia e prudente la decisione del Legislatore di inibire l'intervento del pubblico ministero : tale intervento potrebbe intervenire (intempestivo!) quando é già in corso o già realizzato un processo di resipiscenza dei coniugi: Caio e Caia si sono sposati con l'intesa che tra loro solo ci sarebbero stati gli obblighi e i diritti, che possono esserci tra due persone sessualmente indifferenti ma amiche, e poi , col tempo  cambiano idea, sono disposti ad accettarsi come marito e moglie .

Disc.- Può essere che tu abbia ragione : vediamo ora i casi in cui la limitazione della legittimazione é minima.

Doc. Sono i casi previsti dagli articoli 117 ( matrimonio del minore, del bigamo, dell'incestuoso, dell'attentatore alla vita del “coniuge dell'altro” ) e 118 ( matrimonio dell'interdetto) : sono, questi, casi in cui l'impugnazione viene concessa anche al pubblico ministero, al tutore ( in caso di interdizione) , all'altro coniuge, a parenti ( che gli articoli 117 e 119 individuano un po' diversamente a seconda delle diverse cause di nullità),  e ( salvo il caso di nullità dovuta a minore età) a “tutti coloro che abbiano alla impugnazione un interesse legittimo e attuale” ( vedi melius l'art. 119).

Disc.- Tale estensione della legittimazione ben si comprende nel caso dell'interdetto e del minore : se, prima, si ritiene Caio incapace di comprendere l'errore che sta facendo sposandosi e sposandosi con Caia, poi, si deve anche ritenere Caio incapace di comprendere di aver fatto un errore a sposare Caia ( a ogni errante, ben si sa, l'errore sembra verità!) : di conseguenza altri debbono essere messi in grado di provvedere per lui.
Ma perché, tale estensione della legittimazione, in caso del matrimonio del bigamo, dell'incestuoso, dell'attentatore alla vita del “coniuge dell'altro” ?

Doc. Perché é interesse pubblico  far cessare al più presto l'offesa ai boni mores o all'ordine pubblico, che il perdurare di tali matrimoni rappresenta.

Disc.- Andiamo avanti : passa a un altro dei modi usati dal Legislatore per evitare l'annullamento di un matrimonio.

Doc.- Terzo  modo per evitare l'annullamento del matrimonio : é la sanatoria della nullità.
Sanatoria - che ovviamente esclusa nei casi in cui il perdurare del matrimonio offenderebbe i boni mores o l'ordine pubblico ( matrimonio, dell'incestuoso, del bigamo, dell'attentatore al “coniuge dell'altro”) - sia pure a condizioni diverse é ammessa in tutti gli altri casi.

Disc.- Che cosa giustifica per il Legislatore la sanatoria di un matrimonio nullo ? Il semplice passare del tempo, com'é previsto dall'art.1442 per la sanatoria dei contratti annullabili  ?

Doc.- Così é solo in due casi eccezionali, di cui subito ti dirò. Nella maggior parte dei casi, però, a giustificare il venir meno dello ius impugnandi o é , come nel caso della simulazione, la semplice “convivenza come coniugi dopo la celebrazione” , nulla importando il tempo in cui é durata ( vedi il co.2 art.123 ) oppure  “la coabitazione” ( non più “convivenza”) protrattasi, questa sì, per un certo periodo di tempo, precisamente per un anno, così come nel caso, di nullità dovuta a interdizione ( vedi co.2 art. 119 ), di nullità dovuta a incapacità naturale ( vedi il secondo comma art. 120 ), di nullità dovuta a violenza ed errore ( vedi comma due art. 122).

Disc.- E i due casi eccezionali, di cui dicevi, in cui basta a estinguere lo ius impugnandi solo il decorso del tempo ?

Doc.- Riguardano il caso della nullità per minore età ( al minore, una volta diventato maggiorenne, e quindi unico titolare dello ius impugnandi, é concesso solo un anno per esercitarlo – vedi co. 2 art.117) e il caso della nullità per simulazione ( al coniuge simulatore é concesso solo un anno per impugnare e neanche quello, come abbiamo già detto, se inizia una convivenza more uxorio con l'altro coniuge simulatore – vedi co. 2 art. 123).

Disc.- Ma perché la coabitazione protratta oltre un anno giustifica per il legislatore il venir meno dello ius impugnandi ? perché é da Lui presa a indice della volontà dei coniugi di assumere reciprocamente gli obblighi e i diritti che la Legge, ai coniugi, riserva? A me sembra che sia un po' forzato dedurre una tale volontà semplicemente da una coabitazione, che potrebbe essere dovuta a semplice inerzia ( nel cercare due alloggi separati) o anche all'accendersi di una attrazione sessuale ( che però può convincere a condividere il letto,  non tutta una vita) .

Doc.- E infatti non é così : non é vero che il Legislatore nega lo ius impugnandi a Caio e a Caia,  che hanno coabitato per un anno, perché pensa che, il protrarsi di una coabitazione per così lungo tempo, dimostri che essi hanno raggiunto il tacito accordo di convivere come marito e moglie. E' vero invece che il Legislatore minaccia a Caio e Caia di privarli dello ius impugnandi se la loro coabitazione supererà l'anno : e infatti, quanto più si protrae la coabitazione di Caio e Caia, tanto più aumenta la possibilità di quelle complicazioni ( si pensi solo al concepimento di un figlio ), che ancor più aggroviglierebbero la già aggrovigliata matassa generata dalla nullità del loro matrimonio.

Disc.- Perché Caio I e  Caia I, che hanno contratto un matrimonio viziato da errore o violenza , se non coabitano, possono anche aspettare più anni a chiedere l'annullamento ; mentre Caio II e Caia II, che hanno contratto un matrimonio simulato,  anche se non coabitano debbono debbono esercitare a pena di decadenza lo ius impugnandi entro un anno? e perché il Legislatore parla nell'articolo 123 ( che riguarda la simulazione ) di “ convivenza” e nell'articolo 122 ( come del resto negli articoli 120 e 119 ) parla di “coabitazione” ?

Doc.- Evidentemente il Legislatore fa decadere Caio II e Caia II, i coniugi simulatori, dallo ius impugnandi dopo un anno, a prescindere dalla coabitazione, perché ritiene meno degno di tutela ( rispetto a quello di Caio I e Caia I )  il loro interesse all'annullamento del matrimonio e lo ritiene meno degno di tutela perché in fondo la nullità del matrimonio é dovuta a un inganno da loro ordito in danno della Legge.
Il Legislatore parla, poi, nell'art. 123 di convivenza e non di coabitazione perché Egli  effettivamente nell'art. 123 deduce dalla convivenza il tacito accordo dei coniugi simulatori a considerarsi marito e moglie ( cosa che, come abbiamo visto, non potrebbe dedurre da una semplice coabitazione ).