Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di Diritto ereditario

03 - Lezione III-Eredità giacente. Poteri di vigilanza e di amministrazione del chiamato all'eredità

Doc. Abbiamo visto che l'accettazione dell'eredità comporta dei pro ( subentro nei diritti del de cuius ) e dei contro ( assunzione dei suoi debiti ), che una persona prudente deve poter soppesare con calma . Per cui passa del tempo, certe volte anche molto tempo, tra il momento dell'apertura della successione e quello dell'accettazione ; in tale tempo l'eredità heredem non habet sed habere sperat :l'eredità aspetta un erede cioé un nuovo dominus. E che lo trovi presto é interesse dei creditori del de cuius (che finché l'eredità non é gestita non possono sperare di essere pagati ), dei chiamati all'eredità e, alla fin fine, della Società tutta, che rischiano che col passare del tempo l'eredità vada in rovina.

Disc. Perché col tempo l'eredità rischia di andare in rovina ?

Doc.- Ma é evidente : perché i beni se non accuditi si danneggiano ( si é rotto il tetto della casa : se non lo aggiusti, piove nell'appartamento sottostante e rovina i mobili; le mele sono maturate nell'albero : se non le raccogli , marciscono : meno mele, sulla tua tavola, meno mele sui banchi del mercato ), perché i crediti, se non li realizzi, si prescrivono, perché negli immobili abbandonati estranei possono introdursi e comunque “farla da padroni”, e di essi diventerà difficile liberarsi, se subito non si castiga e reprime il loro comportamento abusivo con le azioni possessorie (…).

Disc. Che fa la Legge per ovviare a tutti questi inconvenienti ?

Doc.- Nomina un curatore all'eredità, il quale ( naturalmente dietro compenso !),amministrerà il patrimonio ereditario. In ciò ispirandosi ( come, mutatis mutandis, il tutore del minorenne ) al principio di evitare ogni atto che si può, senza apprezzabile danno, ritardare e rimettere al momento ( prevedibilmente non prossimo ma neanche troppo lontano ) in cui l'eredità avrà finalmente un erede, che, com'é giusto, deciderà lui sull'opportunità di questo o quell'atto di gestione, secondo le sue esigenze , che potrebbero essere disapprovate da ognibonus pater familias ( “ah, quella palazzina, sì, a quel prezzo sarebbe venduta benissimo, ma io , che sono ricco sfondato, voglio usarla per alloggiarvi la mia amante di turno”).

Disc.- Pertanto il curatore si dovrà accontentare di conservare integro il patrimonio ereditario.

Doc. Sì; ma anche così , i suoi compiti saranno più estesi - non solo di quelli di un chiamato all'eredità - che, come vedremo meglio in questa stessa lezione, ha anche lui poteri di amministrazione dell'eredità, ma limitati agli atti che non possono essere riservati al curatore ( il curatore di cui stiamo parlando ) - ma anche di quelli dell'erede beneficiato di cui agli artt. 484 segg., il cui compito , almeno nel caso di mancanza di altri chiamati all'eredità, si limita ad amministrare i beni ereditari, in modo che conservino un valore tale da soddisfare tutti i crediti, poco importando che tale valore si riduca, di tanto o di poco, rispetto a quello originario .

Disc. Ma il legislatore dice quali sono questi compiti del curatore ?

Doc. Più che dire quali sono i suoi compiti dice quali sono i suoi poteri : sono gli stessi che le norme sull'amministrazione beneficiata attribuiscono all'erede ( vedi l'articolo 531 ), con la differenza ( non lieve ) che , mentre l'erede può, senza autorizzazione del tribunale, pagare i creditori man mano che si presentano, il curatore può, anche lui, sì, fare ciò, ma solo con l'autorizzazione del tribunale ( vedi melius, l'art. 530 ).

Disc. Fai degli esempi degli atti che può compiere il curatore.

Doc. Il curatore può - oltre pagare, come già si é detto, i creditori - stipulare locazioni, contratti di lavoro ( metti ingaggiare lavoratori agricoli per la semina o la raccolta in un campo..), contratti d'opera ( metti per far riparare un guasto a una cosa dell'eredità ), può stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto ( e non solo in in cause possessorie, ma anche per rivendicare una proprietà o negare una servitù ).

Disc.- Può compiere atti di alienazione ( trasferire la proprietà di un appartamento, di un quadro, costituire un diritto di servitù su un fondo...) ?

Doc. Sì, se autorizzato di volta in volta dal tribunale ( come vedremo meglio parlando dell'eredità beneficiata ).

Disc.- In definitiva i poteri del curatore non sono pochi : non sono previste cautele contro l'eventualità di una sua mala gestio ?

Doc. Naturalmente, sì: il curatore deve fare l'inventario, rendere il conto della sua gestione, così come vedremo deve fare l'erede beneficiato, e, cosa a cui, invece, questi non é tenuto, deve depositare il danaro dell'eredità in...luogo sicuro ( salvo quello occorrente per le piccole spese : quindi per le piccole spese non dovrà ricorrere al giudice, per le altre avrà bisogno invece di ottenere da questo un mandato di pagamento che gli permetta di prelevare i soldi ). Tutto questo risulta dall'art. 529, che recita : “ (Obblighi del curatore ) - Il curatore é tenuto a procedere all'inventario dell'eredità,(omissis) a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili e degli immobili e, da ultimo, a rendere conto della propria gestione”.

Disc. A che si riferisce lo “omissis” che tu hai inserito nel corpo della citazione dell'articolo ?

Doc. Si riferisce alla concessione al curatore degli obblighi-poteri di “ esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, di rispondere alle istanze proposte contro la medesima e di amministrarla” - tutti obblighi e poteri che già risultano dall'art. 531 e che quindi il legislatore nell'articolo 529 superfluamente ripete.

Disc. Il curatore risponde di una sua eventuale mala gestio ?.

Doc. Sì, e ne risponde anche per colpa lieve. Mentre invece, come vedremo, l'erede beneficiato ne risponde solo per colpa grave.

Disc. Perché questa differenza di trattamento ?

Doc. Perché l'erede, che viene chiamato ad amministrare res suas, non va pungolato tanto alla diligenza ( con la minaccia di sanzioni ), quanto piuttosto all'accettazione dell'eredità ( con la assicurazione che, eventuali errori in cui lui , che di solito non é un professionista , dovesse incorrere, gli sarebbero addebitati, appunto, solo per colpa grave); il curatore, invece, che nulla direttamente ci rimetterebbe nel caso di una cattiva gestione ( se il valore del patrimonio ereditario da 100 si riduce a 50, sarà peggio per gli eredi e per i creditori, non certo per lui ) va sollecitato alla diligenza dalla minaccia di una robusta sanzione.

Disc. Vi é un termine per la attivazione di una curatela dell'eredità ?

Doc.- No, il curatore può essere nominato in ogni tempo . Anzi di solito non lo si nomina . E il perché di ciò é chiaro : la curatela costa, é dunque un'extrema ratio.

E, questa reticenza del legislatore alla nomina di un curatore, risulta dal fatto che ad essa non si può procedere, non solo quando un erede abbia accettato l'eredità ( il che é abbastanza ovvio ), ma anche quando un chiamato all'eredità sia nel possesso di un bene ereditario.

Disc. Basta che sia nel possesso anche di un solo bene ereditario ?

Doc. Sì, a tale conclusione porta sia la lettera della legge sia la considerazione che, se il “chiamato” é nel possesso anche di un solo bene, in breve tempo, come vedremo, é costretto a scegliere : o rinuncia all'eredità ( e allora si nominerà il curatore ) o l'accetta ( e allora penserà lui, il “chiamato”, ad amministrarla ).

Disc. Quanto hai detto da quale articolo risulta ?

Doc. Risulta dal primo comma dell'articolo 528, che recita : “( Nomina del curatore ) . Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non é nel possesso di beni ereditari, il tribunale (…) su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”

Disc. Ma il legislatore unisce in un endiadi accettazione e possesso di beni, mentre tu sostieni che basta o questo o quella.

Doc. E' evidente che il legislatore nel formulare il suo pensiero é caduto in unlapsus : chiaro che, se il “chiamato” ha accettato, diventa irrilevante che sia o no nel possesso di un bene ereditario. Del resto ciò ha la sua contro-prova nel fatto che, per l'articolo 532 “ il curatore cessa delle sue funzioni quando l'eredità é stata accettata” ( e non quando l'eredità é stata accettata da chi é nel possessoecc.).

Disc. Resta comunque ancora da spiegare perché, quello stesso possesso di un bene ereditario, che, intervenendo prima della nomina , la impediva, intervenendo dopo che la nomina é stata fatta, non la fa cessare.

Doc. Questo viene nei “lavori preparatori” spiegato con l'inopportunità di annullare quella nomina del curatore ( che é venuta a costare tempo e denaro ) per il verificarsi di una situazione ( idest, la presa del possesso di un bene ereditario da parte del chiamato ), che in fondo non dà quella stessa sicurezza, che vi sia una persona a curare la gestione dell'eredità, che fornisce la chiara accettazione di questa.

Disc.- Cambiamo argomento. Mettiamo che nel possesso del bene ereditario sia Caio, chiamato all'eredità, sì, ma solo per il caso che Sempronio non l'accetti : in tal caso la nomina del curatore si può fare o no ?

Doc. No, perché , nonostante l'imprecisione terminologica in cui cade il legislatore, deve intendersi che é ostativo alla curatela, non il possesso di chi é stato “chiamato”

( sic et simpliciter ) all'eredità , ma il possesso di chi, non solo é stato chiamato all'eredità, ma a cui l'eredità é stata “devoluta”.

Disc. Non capisco la distinzione che hai fatto.

Doc.- Per comprenderla devi tenere presente, che non tutti i chiamati all'eredità acquistano con ciò stesso la legittimazione ad accettarla o no. Per riferirci all'esempio da te fatto, Caio, il sostituto, non ha, fino a che Sempronio non ha rifiutato l'eredità, il potere di accettarla. Altro esempio di soggetto che é,sì , chiamato all'eredità, ma a cui l'eredità ancora non é stata devoluta ( in quanto ancora non é legittimato ad accettarla ), é l'istituito sub condicione : pensa a Caio istituito erede a condizione che non si sposi. Questo secondo esempio é particolarmente importante perché é relativo ad un'ipotesi, che il legislatore disciplina dettagliatamente negli articoli 641 e segg. E se leggerai tali articoli vedrai che, in ipotesi di istituito sotto condizione sospensiva, il legislatore prevede la nomina di un “amministratore”, non di un “curatore” ; anche se poi attribuisce a tale amministratore ( vedi l'art. 644 ) gli stessi poteri del curatore dell'eredità giacente.

Disc E allora la differenza tra l'istituto della curatela dell'eredità giacente e quello dell'amministrazione dell'eredità a cui é chiamata sub condicione una persona, qual'é ?

Doc. Praticamente tale differenza si riduce nel diverso criterio della scelta dell'amministratore rispetto al curatore ( vedi l'art. 642 ).

Disc. Cambiamo ancora argomento. Se non vi é un solo “chiamato” ( uso anch'io per semplicità la terminologia del legislatore ), ma vi sono più “chiamati , Tizio e Sempronio; e il primo ha accettata l'eredità, mentre il secondo ci vuole ancora pensare , il curatore si può nominare o no.

Doc. Relativamente alla situazione che tu prospetti il legislatore....tace : deve sbrogliarsela l'interprete. Il quale poveraccio, non manca di proporre varie soluzioni al busillis , alcune anche ingegnose, ma , ahimè tutte mancanti di quell'autorevolezza che può venire solo dal dictum legislatore. La tesi che trova più consensi é quella che esclude , nella situazione da te prospettata, la nomina di un curatore e ritiene che, il primo chiamato che ha accettato, succede “in universum ius”, cioé ha sul patrimonio ereditario i poteri che avrebbe un erede se fosse l'unico chiamato all'eredità. Se così non fosse, si sostiene, l'erede, che per primo accetta, sarebbe, in attesa che pure gli altri chiamati accettino, privo dei necessari poteri per amministrare il patrimonio ereditato. Il che é vero, ma anche é vero che non si può attribuire a tale erede quella pienezza di poteri che competerebbe all'erede unico : é evidente il rischio di abusi se egli potesse liberamente alienare i beni ereditari. Io ritengo pertanto che, all'erede che ha accettato, vadano concessi, sì, dei poteri di amministrazione, ma solo quei poteri che competono all'erede che ha accettato con beneficio di inventario . Egli ha un mezzo per superare le difficoltà nell'amministrazione, che così ancora potrà incontrare: costringere, usando dell'actio interrogatoria, gli altri chiamati all'eredità ad accettare.

Disc. Mi pare giunto il momento di voltare pagina e di parlare dei poteri di amministrazione e di vigilanza che spettano al “chiamato all'eredità”

Doc. La nomina del curatore, di cui abbiamo finora parlato, può avvenire con ritardo ( anche di mesi e di anni ) o addirittura non avvenire mai ( anzi di solito non avviene mai, per risparmiare le relative spese ). E tuttavia nell'assenza del curatore possono presentarsi delle situazioni che pongono a rischio la conservazione del patrimonio ereditario ( un bene di questo ha subito un guasto e va riparato, prima che tale guasto aumenti e provochi danno, un credito dell'eredità sta per prescriversi, un estraneo si é introdotto abusivamente in un immobile...). In tal caso é interesse dei chiamati all'eredità , dei creditori della stessa e direi della Società tutta, che qualcuno intervenga a difesa dell'eredità stessa. Il legislatore dà, con l'articolo 460, questo potere di intervenire, non a uno qualsiasi degli interessati, ma al chiamato all'eredità, dovendosi intendere per tale, non il semplice vocatus, ma il vocatus a cui sia devoluta l'eredità ( se é stato chiamato all'eredità Bianchi e, per il caso che non accetti, Rossi, solo Bianchi avrà il potere di intervenire ). Naturalmente il legislatore, che, come abbiamo visto, pone limiti ai poteri del curatore, non può non porli, e a maggior ragione, al “chiamato” ( una persona che non é scelta, come il curatore, dal giudice, e può essere chissà chi, che non fa inventario, non deve rendere il conto....). E il legislatore tali limiti senza dubbio li vuol porre e li pone, purtroppo però tuttavia non li indica chiaramente : dall'art. 460 risulta,sì , che il “chiamato” può, oltre i meri atti conservati ( le azioni possessorie, di cui al primo comma, una domanda di sequestro, una intimazione per interrompere la prescrizione...), spingersi a compiere atti di amministrazione “temporanea”; ma che si intende per “atti di amministrazione temporanea ? L'interpretazione migliore é che il legislatore voglia, con l'aggettivo “temporanea” ( amministrazione temporanea ), permettere al chiamato tutti e solo quegli atti miranti alla conservazione del patrimonio ereditario che, senza apprezzabili inconvenienti, non potrebbero essere compiuti da un curatore o da un erede beneficiato, che entrino nella loro carica in un tempo ragionevolmente breve - esclusi comunque gli atti per cui anche il curatore dovrebbe farsi autorizzare dal giudice ( la riscossione di crediti e la alienazione di beni immobili e mobili ).

Disc. E, mi permetto di aggiungere, gli atti di godimento dei beni ereditari ( come l'uso dell'auto del de cuius, l'abitazione nella casa del de cuius, peggio, la vendita di mobilia del de cuius ).

Doc.- Naturalmente. Se il chiamato compisse un atto di godimento dei beni ereditari, l'atto sarebbe valido, ma lui, che lo compie, diventerebbe bon grè mal grèerede. Infatti gli atti conservativi e di amministrazione, ancorché siano tutti atti che una persona “non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”, non vengono considerati “accettazione tacita” dell'eredità, solo in quanto di per sé non implicano la (maliziosa ) volontà di usare e di godere dei beni dell'eredità senza pagare il “pedaggio” dell'assunzione dei debiti ereditari.

Disc. Sì, sul punto sei stato chiaro commentando l'articolo 476. Mi pare che a questo punto si possa dar lettura dell'articolo 460.

Doc. Art. 460 “ ( Poteri del chiamato prima dell'accettazione ) . Il chiamato alla eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, qaundo si é provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.”.

Disc. Cosa significa che il chiamato può esercitare le azioni possessorie, senza bisogno di materiale apprensione ?

Doc. Significa che il chiamato può esercitare tali azioni anche se, non essendo nel possesso del bene, a rigore non potrebbe dirsi né spogliato né molestato nel suo possesso . E' chiaro, però, che nel possesso del bene deve essere stato il de cuius; ed é ancora chiaro che - se lo spoglio e la turbativa sono avvenuti in vita di questi ed egli é rimasto inerte, lasciando passare l'anno utile per l'esercizio delle azioni ( vedi gli artt. 1168 e 1170 ) - il chiamato non potrà agire in possessoria.

Disc. E se lo spoglio o la turbativa sono avvenuti dopo la morte del de cuius, può il chiamato esercitare le azioni possessorie, anche se ha lasciato passare l'anno di cui agli articoli 1168 e 1170 ?

Doc. A mio parere, sì; come mi riservo di meglio spiegare parlando della c.d. petitio hereditatis ( i cui principi sono trasferibili alle azioni possessorie del chiamato, dato che in buona sostanza l'art. 460 non fa che conferire in anticipo a questi quei poteri di iniziativa giudiziaria, che l'art.533 concede all'erede, salvo il limite, che soffre il chiamato e non l'erede, dell'esperibilità delle azioni solo quando il loro esercizio non può essere riservato a un futuro curatore o erede beneficiato – così come prima ho cercato di chiarire ).

Disc. Mettiamo che siano chiamati all'eredità Bianchi e Rossi : naturalmente entrambi possono prendere l'iniziativa di esercitare i poteri loro concessi dall'art. 460, ma così stando le cose non possono verificarsi interferenze tra l'azione dell'uno e dell'altro ?

Doc. No, perché, una volta che uno di loro, metti il Bianchi, ha assunto un'iniziativa, l'altro deve lasciarla condurre a lui : Bianchi ha nominato un avvocato e ha proposto un'azione di reintegra ? Rossi non potrà pretendere di revocare l'avvocato ( nominato dal Bianchi ) e tanto meno di rinunciare all'azione. Egli però potrà svolgere un'opera di controllo e di vigilanza: nel caso prima fatto, potrà, ad esempio, intervenire nella procedura promossa dal Bianchi ad adiuvandum ( ma l'avocato lo dovrà pagare con i suoi soldi, non con i soldi dell'eredità ).

Disc. Sì, parliamo di soldi. Il chiamato all'eredità che interviene a sua tutela ha diritto a vedersi rimborsare le spese ?

Doc.- Sì, su questo punto l'articolo 461 é esplicito.

Disc. Ed egli risponde per mala gestio.

Doc. Negli stessi limiti con cui ne risponderebbe un negotiorum gestor ( v. l'art. 2030 ) , quale in definitiva egli é.