Doc. Abbiamo visto come, l'istituto della “accettazione con beneficio di inventario”, tuteli l'erede contro il pericolo di una hereditas damnosa, inibendo ai legatari e ai creditori del de cuius di soddisfarsi sul suo patrimonio personale; l'istituto che veniamo ora ad esaminare, la “separazione”, tutela invece i legatari e i creditori del de cuius contro il pericolo di un erede oberato di debiti, dando loro un diritto di prelazione e “di seguito” sui beni costituenti il patrimonio del de cuius stesso.
Il diritto di prelazione, di cui ti sto parlando, risulta dal primo comma dell'art. 512, che recita : “ La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento con in beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata a preferenza dei creditori dell'erede”.
La concessione ( ai creditori del de cuius e ai legatari) di un diritto “di seguito”, oltre che di un diritto di prelazione, risulta , poi, dal comma 3 dell'art. 518 e dal comma 3 dell'art. 517. Il co. 3 art. 518, dichiarando applicabili, “ alle iscrizioni a titolo di separazione” ( naturalmente sugli immobili ), “le norme sulle ipoteche”; il co. 3 art. 517, stabilendo che il creditore e legatario possono chiedere, all'acquirente di un bene ereditario, solo il prezzo non pagato, se la vendita é avvenuta prima che sulla “conservazione” del bene stesso disponesse il giudice ( ai sensi del co.2 stesso articolo ) - ciò che permette di argomentare che essi ( idest, i legatari e i creditori ) possono chiedere all'acquirente anche il prezzo già pagato ( melius, il valore del bene venduto ), se la vendita é avvenuta dopo.
Disc. Quindi, i legatari e i creditori, con la “separazione” sono tutelati più efficacemente di quanto avvenga in una eredità “beneficiata”, dal momento che, la disciplina di questa, loro non riconosce nessun diritto di seguito . Vero é che l'articolo 494 fa (implicitamente ) divieto, all'erede “beneficiato”, di alienare beni dell'asse ereditario, sanzionando severamente, con la decadenza dal beneficio, l'inosservanza di tale divieto.
Doc. Questo mentre, invece , in caso di “separazione”, nessun divieto all'erede é imposto : egli può amministrare il patrimonio ereditario in assoluta libertà.
Disc. Chiaro che, però, a conti fatti, la “separazione”, tutela di più i creditori e i legatari : essi possono giovarsene anche se l'erede ha accettato con beneficio d'inventario ?
Doc. Senza dubbio: lo dice la logica e facilmente si argomenta dal n.3 co.2 art.490 ( vedi la sua ultima parte ).
Disc. I legatari e i creditori del defunto, hanno diritto di separazione su tutti i beni che costituiscono il patrimonio ereditario ?
Doc. Sì, la legge non pone loro sul punto nessun limite. Certo però, il diritto di prelazione e di seguito, loro lo potranno esercitare solo rispetto a cui beni che essi hanno provveduto a “separare”. Mentre, se ti ricordi, nell'ambito della accettazione “beneficiata”, a essi é riconosciuto un diritto di prelazione ( e su tutti i beni dell'asse ) ipso iure, senza che abbiano necessità di chiedere o fare alcunché.
Disc. Ma che cosa si deve fare per esercitare il diritto di separazione ?
Doc. Bisogna distinguere a seconda che si voglia separare un bene mobile o immobile.
Nel primo caso, l'art. 517 dispone che l'interessato faccia domanda ad hoc al Giudice; il quale, se l'accoglie, “ordina l'inventario” ( naturalmente, non di tutti i beni ereditari, ma solo di quelli per cui si chiede la separazione ) e “dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi”.
Disc. Un'espressione ben anodina quest'ultima : che vuol significare?
Doc. Un'espressione “anodina” a ragion veduta ; dato che il legislatore non vuol legare le mani al giudice con espressioni troppo precise . Pertanto, a seconda dei casi, il giudice potrà disporre la custodia del bene “separato” o presso un pubblico ufficiale o presso il creditore o addirittura presso l'erede ( anche dandogli facoltà di uasrne , metti se il bene é un'auto e l'erede ne ha bisogno per il suo lavoro ). In ogni caso, certo, il bene dovrà essere staggito, cioé ne dovrà essere limitata la libera disponibilità: chi l'acquista sarà come se acquistasse una cosa sottoposta a sequestro.
Disc. E la separazione di un immobile come si fa ?
Doc. Te lo dice il primo comma dell'art. 518, che recita : “ Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche. (…..)”.
Disc. Quindi bisognerà presentare al “conservatore” il titolo costitutivo del diritto di credito o del legato – titolo che naturalmente sarà dato da una copia autentica dell'atto pubblico o da una scrittura con sottoscrizione autenticata, come voglio gli artt. 2839, 2834, 2836.
Doc. Nient'affatto; l'articolo 518 esclude chiaramente ciò : “per l'iscrizione non é necessario esibire il titolo”, recita il suo secondo comma nella sua parte finale.
Disc. Senza dubbio il legislatore dimostra molta fiducia verso la correttezza dei legatari e dei creditori del de cuius!
Ma tanta fiducia non fa sorgere due pericoli : quello di iscrizioni “eccessive” ( Bianchi che ha solo un credito di 100 fa una “iscrizione” su un immobile che vale diecimila) e quello di iscrizioni per crediti totalmente infondati ( Bianchi fa l'iscrizione a tutela di un legato, in base a un testamento chiaramente nullo perché redatto dal defunto, ma mancante di quella sua sottoscrizione voluta dall'art 602 )- ?
Doc. Certamente tali pericoli esistono ; specialmente il primo ( quello delle iscrizioni “eccessive” ), che effettivamente costituisce il punto debole dell'istituto che stiamo studiando.
Tuttavia non mancano gli strumenti per contrastarli.
Nel caso di separazione, eccessiva o chiaramente infondata, chiesta per un bene mobile, il Giudice, in forza dei poteri concessigli dal secondo comma dell'art. 517, potrebbe : limitarne l'oggetto ( “Sì, la separazione la concedo, ma solo sul bene A e non anche sul bene B”) , renderla praticamente inoffensiva ( ad esempio attribuendo all'erede la custodia della cosa con diritto di usarne ) o, sic et simpliciter, non ammetterla ( a mio parere, ma la cosa é discussa, non solo per un difetto del fumus boni iuris, ma anche del periculum in mora ).
Nel caso poi di separazione “eccessiva” chiesta su immobili, l'erede potrà chiederne la riduzione ( in forza degli articoli 2872 e segg – articoli applicabili anche nella nostra materia per il rinvio che, come già detto, fa ad essi il terzo comma dell'art. 518 ).
Disc. E nel caso di una iscrizione chiesta a tutela di un credito in realtà inesistente ?
Doc. Ahimè, in tal caso, l'unico rimedio che l'erede avrebbe, sarebbe la domanda al giudice di disporne la cancellazione ( artt. 2882 e segg. ).
Certo il difetto in subiecta materia di un controllo preventivo ( in forme simili a quelle previste per il sequestro conservativo dall'art. 671 c.p.c. ), spesso lascerà all'erede, come unica via percorribile per liberare il bene, quella o di pagare il creditore ( nel caso ritenga fondato il suo diritto ma solo contesti la necessità di garantirlo con la “separazione ) o di dargli cauzione ( nel caso invece ritenga infondato il diritto di credito ); cosa che gli permette l'articolo 515 recitando “( Cessazione della separazione) – L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto é sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure é contestato”.
Disc. Vi é un termine per l'esercizio del diritto di separazione ?
Doc. Sì, e risulta dall'art. 516, che recita “Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione”.
Evidentemente si é ritenuto opportuno porre l'erede in grado di conoscere al più presto quali dei beni ereditari venivano a subire il “vincolo”, per evitare quella paralisi, nella gestione del patrimonio ereditario, che potrebbe aversi qualora egli fosse portato ad astenersi dal trattare l'alienazione di un bene, dal timore che le trattative gli vengano scombussolate da una“separazione” che intervenga nel corso di esse ( lui e la controparte stanno trattando sulla base del prezzo X e, la intervenuta separazione, li costringe a rimodulare tale prezzo ; chè il bene A, il quale libero si può vendere per cento, “separato” si può ancora vendere, ma per un prezzo minore di cento )
Disc. Da quel che prima hai detto risulta che hanno diritto ad esercitare la separazione sia i creditori sia i legatari.
Ora il diritto dei creditori lo capisco : concederlo risponde all'esigenza di rendere più sicuri il commercio e gli scambi : infatti Bianchi, come ogni avveduto uomo di affari, prima di concedere credito a Rossi, sente il bisogno di valutare la garanzia di solvibilità che gli dà il patrimonio di questi ( “Rossi ha molti beni e pochi debiti, posso tranquillamente concludere con lui” ); e, invece, tale valutazione gli sarebbe ben difficile, se avesse anche da mettere in conto che, morendo il Rossi, a garantire il suo credito, egli potrebbe trovarsi, non più il patrimonio di questi, ma quello di un “chissà chi”, che potrebbe essere con pochissimi beni e moltissimi debiti.
Quel che non capisco, invece, é perché concedere il diritto di separazione ai legatari.
Doc.- Ed effettivamente, la concessione ai legatari del diritto di esercitare la separazione, non ha fondamento nella tutela delle esigenze del commercio, ma sic et simpliciter , nella tutela della volontà presunta del de cuius : si presume che egli abbia voluto subordinare il soddisfacimento ( su i suoi beni ) dell'erede, all'integrale soddisfacimento dei legatari : “Tu, caro erede, potrai anche disporre e godere della tal villa che ti ho lasciato, ma solo dopo che Rossi avrà ricevuti quei dieci milioni che gli ho legato”.
Però, anche in caso di “separazione”, vale il principio, di cui abbiamo visto applicazione in caso di eredità beneficiata : il diritto del creditore ( del de cuius ) é poziore rispetto a quello del legatario : in caso di insufficienza del patrimonio ereditario, prima sarà pagato il creditore del de cuius e solo col residuo sarà pagato il legatario .
Disc. Anche se é un legatario di specie ? Metti, Fulano, il de cuius, ha legato a Rossi una collana di perle : può il creditore di Fulano esercitare il diritto di separazione su tale collana.
Doc. Senza dubbio, sì, parla chiaramente in tal senso l'articolo 513, che recita : “I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie”. E ciò senza dubbio significa anche che il creditore può vendere la collana del tuo esempio, se ciò é necessario per soddisfarsi integralmente. Cosa giustissima : il testatore può fare tutti i legati che vuole, ma non a spese dei suoi creditori ( nemo liberalis nisi liberatus ). Però é anche giusto che la volontà del de cuius sia osservata, se ciò non nuoce ai creditori, e che, pertanto, l'oggetto del legato di specie, sia venduto solo dopo che sono stati venduti gli altri beni e, restando ancora insoddisfatti i creditori, la sua vendita si presenti necessaria ( arg. ex comma tre art. 499 ).
Disc. I creditori. che hanno esercitato il diritto di separazione solo rispetto ad alcuni beni del patrimonio ereditario , continuano ad avere il diritto di soddisfarsi sui residui beni ( da loro non assoggettati a vincolo )?
Doc. Sì, i creditori, ancorchè separatisti, possono ancora agire sia sui beni dell'erede ( in concorso paritario con i creditori di questo ) sia sui beni del patrimonio ereditario su cui non hanno esercitato la separazione ( ma naturalmente rispetto a tali beni senza godere di un diritto di prelazione, quindi in concorso paritario con i creditori dell'erede ). Ciò risulta dal terzo comma dell'art. 512, che recita : “ La separazione non impedisce, ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui
beni propri dell'erede”. E la ratio di tale disposizione é evidente : una garanzia deve costituire un beneficio per il “garantito”, non deve trasformarsi, per lui, in un limite , non deve diventare controproducente; e tale invece diventerebbe se, essendosi rivelata o essendo divenuta insufficiente (metti per perimento parziale della res ), impedisse al suo “garantito” di soddisfarsi su altro bene o, anche se, essendosi presentata a questo la possibilità di soddisfarsi più rapidamente e agevolmente su altro bene ( metti intervenendo in una procedura esecutiva promossa da altro creditore ) gli impedisse di coglierla. Questa stessa ratio spiega il comma secondo dell'articolo 512, che recita : “Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto”.
Disc. Quindi Bianchi, che ha il credito già garantito da un'ipoteca sul bene A, può, nonostante ciò , “separare” a sua ulteriore garanzia un bene B.
Ma metti che, sul bene A su cui Bianchi ha ipoteca, un altro creditore , il creditore Rossi, eserciti il diritto di separazione , sul ricavato della vendita, chi di loro avrà diritto di soddisfarsi per primo, Bianchi o Rossi ?
Doc. Bianchi, naturalmente ; altrimenti si dovrebbe pensare che la morte del debitore viene a privare i suoi creditori delle loro garanzie : perché mai?
Disc. L'esercizio del diritto di separazione spetta a tutti i creditori , ma il suo esercizio dipende dall'iniziativa di ciascuno di loro. Quindi accanto a creditori separatisti possono esserci creditori non separatisti. Come si risolve il concorso tra di loro ?
Doc. Per risponderti debbo fare varie ipotesi.
Prima ipotesi: L'asse ereditario é dato da due beni, A e B, il primo del valore di 60, il secondo di 30. I creditori sono due, Bianchi, con un credito di 40 e, Rossi, con un credito di 20. Il primo, Bianchi, ha esercitato il diritto di separazione sul bene A ; il secondo non ha esercitato nessun diritto di separazione. Orbene, in tale ipotesi nessun problema ( dato che il bene A é in grado di soddisfare entrambi i creditori) : Bianchi e Rossi concorreranno paritariamente sul bene A.
Disc. E se Negri, creditore, non del de cuius, ma dell'erede, volesse...partecipare al banchetto , soddisfarsi anche lui sul ricavato della vendita di A ?
doc. Lo potrà fare; ma su di lui avrà prelazione Rossi, anche se non separatista.
Disc. Fai ora l'ipotesi che il bene A ( non abbia il valore di 60 ma di trenta, per cui)
non sia sufficiente a soddisfare né il Bianchi né il Rossi, che succede ?
Doc. In tal caso bisogna distinguere il caso che il bene B , per cui nessuno ha pensato di chiedere la separazione, fosse in grado di soddisfare integralmente il Rossi ( in genere i creditori non separatisti ) e il caso che invece a ciò non fosse in grado.
Per la prima ipotesi, provvede il primo comma dell'articolo 514, che recita : “ I creditori e i legatari, che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi
sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti”.
Disc. Soluzione più che giusta : diligentibus iura succurrunt : peggio per il Rossi (imputet sibi ) se , potendo adeguatamente garantirsi, non l'ha fatto.
Ma mettiamoci nel caso che la separazione sia stata esercita da Bianchi , creditore per 30, sia su A ( il cui valore é 20 ) sia su B il cui valore é 15 : Rossi , creditore per 20, che non ha esercitato il diritto di separazione, ha o no diritto a soddisfarsi in concorso con Bianchi sul ricavato della vendita di A e di B?
Doc. Sì, ti risponde l'incipit del secondo comma dell'articolo 514, che recita “ Fuori di questo caso ( cioé del caso che vi fossero stati beni non separati capaci di soddisfare integralmente anche i creditori che non hanno esercitato il diritto di separazione ), i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitata la separazione (…)”.
Disc. Quindi il nostro Rossi potrà concorrere paritariamente con il Bianchi. E lo trovo giustissimo : infatti nessuna colpa può essergli addebitata, dal momento che, anche volendo, non avrebbe potuto esercitare il diritto di separazione su nessuno bene.
Identica soluzione penso dovrà accogliersi nel caso il Bianchi abbia separato il bene A e il Rossi abbia separato il bene B.
Doc. Non lo dice esplicitamente il legislatore, ma lo dice la logica ; dato che anche in questo caso non si saprebbe che colpa addebitare al Rossi.
Disc. Veniamo invece a un caso in cui nuovamente una colpa, al creditore separatista, può addebitarsi. Il caso può essere questo : L'asse ereditario é dato da A, del valore di 30, e da B, del valore di 10. Bianchi, creditore per 30, ha esercitato il diritto si separazione solo sul bene A ; Rossi, creditore anche lui di 30, non ha esercitato per nulla il diritto di separazione.
Quale soluzione dà il legislatore a tale caso ?
Doc. Quella che ti risulta dalla seconda parte del secondo comma dell'articolo 514 – comma che di seguito riportiamo (integralmente, cioè compreso l'incipit già sopra citato ) : “ Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del
patrimonio non é stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti”.
Disc. Abacadabra!
Doc. Sì, é un po' difficile comprendere a tutta prima quel che vuol dire il legislatore. Io cercherò di chiarirtelo, indicandoti, con riferimento all'esempio prima fatto, le
operazioni che il legislatore vuole che siano compiute.
Prima operazione : fittiziamente si sommano i valori di A e di B : il risultato é 40.
Seconda operazione: si determinano le quote che sarebbero spettate a Bianchi e a Rossi, se avessero concorso paritariamente nella divisione del ricavato ( melius, di quanto si sarebbe potuto ricavare) dalla vendita di A e di B : il risultato é che a Bianchi sarebbe spettato 20 e a Rossi ancora 20.
Terza e ultima operazione : si imputa alla quota di Rossi, quanto si sarebbe potuto ricavare dalla vendita di B ( che, ricordo, é il bene per cui Rossi non si é preoccupato di chiedere la separazione) : il risultato é 10 ( 20 – 10 = 10 ); al Bianchi, invece, si attribuisce la somma data, dal ricavato della vendita di A, detratto da esso quanto deve essere dato a Rossi : il risultato é 20 ( 30 prezzo ricavato da A – 10 somma che va data a Rossi = 20 ).
Disc. Ciò significa che Rossi, il creditore negligente, prende qualche cosa del prezzo ricavato dalla vendita di A, a scapito del creditore diligente Bianchi ( che vede diminuita la quota a lui spettante da 30 a 20 ): non mi pare giusto!|
Doc. E, come non pare giusto a te, non pare giusto a molti Studiosi della materia.Sed hoc iure utimur.
Disc. Ma come si spiega una disposizione così “strana” ?
Doc. Secondo me si spiega così. Il Legislatore é partito dalla considerazione che vi sono dei casi in cui, l'inerzia del creditore non separatista ( il Rossi del nostro esempio), si può giustificare col fatto, che, tanto piccolo era il valore dei beni, ancora possibile oggetto della separazione, che non sarebbe valsa la pena di spendere tempo e soldi per ottenerla. “Certo - ha poi ragionato – bisognerebbe distinguere questi casi da quelli in cui sarebbe, invece, valsa la pena di esercitare il diritto di separazione: ma quale criterio adottare per distinguere questi casi dagli altri?”. E, non avendo trovata un soddisfacente soluzione al busillis, ha fatto...di ogni erba un fascio. Può capitare, non tiriamogli le pietre addosso.