A- Premessa
E' prassi ormai consolidata quella di ammettere la presentazione delle condizioni della separazione nello stesso ricorso – Cfr. Oberto Op.cit. p. 299.
B- Revocabilità unilaterale del consenso -
Pacifico che le parti possano consensualmente revocare l'accordo preso in ogni momento ( quindi sia prima sia anche dopo l'udienza presidenziale ).
Per quel che riguarda invece la revoca unilaterale...............
La dottrina prevalente nega la revocabilità unilaterale quando si é (????) già in sede di udienza presidenziale ancorché non sia ancora intervenuta l'omologa.
La giurisprudenza sul punto é contrastante – vedi Oberto Op.cit. p.286 ( con citazione di numerose sentenze hinc et inde ).
Data la funzione propria dell'udienza presidenziale di permettere un tentativo di influire in senso positivo sulle decisioni già prese dai coniugi, appare logico ammettere la revocabilità del consenso al momento di tale udienza.
C – Controllo del tribunale sugli accordi -
Il tribunale deve controllare gli accordi tra coniugi anche in mancanza di prole ? “ La tesi oggi senz'altro prevalente é nel senso che ( nel caso di coniugi senza prole ) il controllo in questione deve avere ad oggetto la contrarietà delle intese dei coniugi a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, tramite dunque un esame che non investe il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai coniugi, né la tutela di particolari interessi degli stessi , al di là di quello generale alla non violazione di disposizioni o di principi di carattere imperativo “ - Oberto , Op. cit. p. 249.
Non manca però “ chi vorrebbe imporre al tribunale un controllo non solo formale sulla validità delle intese raggiunte , bensì anche di merito . Più esattamente , dovrebbe trattarsi di un controllo sulla libera manifestazione del consenso da parte di entrambi i coniugi e sulla assenza di forme di coartazione della volontà dell'uno da parte dell'altro , nonché sull'assenza di clausole “vessatorie” per uno dei coniugi , o comunque tali da porre “ uno di essi in posizione di inferiorità nei confronti dell'altro” O. 252
Non manca neanche un “ consistente indirizzo dottrinale” secondo cui “ al tribunale sarebbe concessa , pur in assenza di qualsivoglia appiglio testuale , una facoltà di intervento sul merito delle intese dei coniugi , anche per quanto attiene ai loro rapporti economici “ O. 315.
D – Accordi consacrabili nel verbale
- E' chiaro che non ogni accordo tra coniugi può essere consacrato nel verbale.
- Ed é altresì chiaro “ che se un patto esulasse dal contenuto necessario dell'intesa di separazione (…) sarebbe compito del presidente (…) impedire che lo stesso fosse ricevuto a verbale. Nel caso ciò non dovesse avvenire il tribunale dovrebbe respingere l'istanza di omologa” Oberto Op. cit. … 265
- Difficile però dire quali accordi possano essere inseriti in verbale e quali no.
- Secondo una tesi ( decisamente minoritaria ) nel verbale potrebbero essere consacrati solo quegli accordi che risolvono quelle questioni che la Legge rimetterebbe ( altrimenti ) alla decisione del tribunale : affidamento dei figli, assegno di mantenimento. Secondo invece una tesi ( maggioritaria ) qualsiasi accordo può essere consacrato in verbale ( in specie possono essere consacrati in verbale anche quegli accordi con cui un coniuge riconosce o si obbliga a trasferire o costituire o trasferisce o costituisce dei diritti a favore dell'altro coniuge ) , purché tale accordo (tali accordi ) mirino ad assicurare il mantenimento di uno dei coniugi” cfr. Oberto 1251
- Per la questione della possibile verbalizzazione di accordi che trasferiscono diritti si rinvia alla voce successiva . Di seguito ci riferiremo pertanto alla questione sull'ammissibilità della verbalizzazione di accordi con cui ci si obbliga a trasferire.
- - Deve cosentirsi ai coniugi in sede di udienza presidenziale di separazione consensuale o di udienza collegiale al divorzio su domanda congiunta, di limitarsi a pattuire un impegno a trasferire , mercè un successivo e distinto atto, un determinato diritto reale su uno o più beni , mobili o immobili. Lo stesso é da dirsi in relazione ad un impegno obbligatorio avente ad oggetto la futura costituzione di uno ius in re aliena” O. 1357
Ma l'impegno a trasferire può essere pubblicizzato così come l'art 2645bis consente per i contratti preliminari ? Se si aderisce alla risposta negativa data da alcuni Autori a tale domanda “ non rimarrà che rimettere alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 C.C.” “ la tutela “esterna” delle ragioni del coniuge destinatario dell'effetto traslativo divisato dalle parti” - così Oberto 1382. Se invece si risponderà positivamente a tale domanda si dovrà anche ritenere un obbligo del cancelliere
( nascente ex art. 2671 C.C. e art. 6 , 2° co. d.lgs 31.10.1990 n.347 ) di procedere d'ufficio alla trascrizione del verbale – cfr. Oberto 1380.
- Ma il contratto con cui , in attuazione di un impegno verbalizzato all'udienza presidenziale si trasferisce un bene, va qualificato come una donazione ? E' questa una questione discussa. Nel dubbio va ribadita “ l'opportunità – da un punto di vista esclusivamente pratico -che tale atto sia rivestito della forma richiesta per la donazione” ; ciò come mero espediente tuzioristico inteso ad evitare il rischio che in un domani un giudice aderendo alla tesi che vede in tale negozio una donazione ne sancisca la nullità – cfr. Oberto 1376.
- E - Trascrivibilità degli atti traslativi o costitutivi di diritti
Abbiamo visto come sia contestata la consacrabilità in verbale di atti traslativi e costitutivi di diritti ( diversi da quelli che il tribunale potrebbe concedere ).
Qui va aggiunto che secondo una tesi ( minoritaria ) anche ammettendo la consacrabilità a verbale di tali accordi se ne dovrebbe escludere la trascrivibilità.
Ciò perché il presidente pur essendo pubblico ufficiale non avrebbe il potere di dare a tali atti la pubblica fede e quindi quel carattere di atto pubblico preteso dall'art. 2657 C.C. per la trascrivibilità.
Peraltro “ l'ammissibilità di trasferimenti immobiliari in occasione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili viene comunemente affermata, tanto in dottrina che in giurisprudenza (...)” - così Oberto 1337 ; e tale soluzione se valida per il divorzio deve ritenersi valida anche per la separazione ( sulla trascrivibilità dei trasferimenti decisi in sede di separazione v. sempre Oberto 1329 ).
- Anche chi ammette la trascrivibilità degli accordi traslativi inseriti nel verbale dell'udienza presidenziale non si nasconde però “ che il rischio di verbali invalidi in parte qua con conseguente inefficacia del trasferimento é più che fondato” - così O…. 1311. Questo se non altro perché il presidente del tribunale non può controllare che chi trasferisce un diritto ne sia effettivamente titolare ( cosa che invece il notaio deve e sa fare).
- -Ma che cos'é che andrà trascritto , il verbale o il decreto di omologa ? Il verbale risponde Oberto 1332.
- E chi dovrà provvedere alla trascrizione ? A rigore dovrebbe essere il presidente ( se é vero che svolge funzioni da notaio, dal momento che é questi che notoriamente deve provvedere alla trascrizione degli atti che roga). Ma l'assurdità di tale soluzione, porta a ritenere che il relativo onere vada a ricadere sulla parte.
- A questo punto può essere utile riportare le regole in subiecta materia adottate dal presidente del tribunale di Torino ( a seguito di un convegno sul tema dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione):
- “A - Separazione consensuale
a)......
- b)...Se le condizioni ( riguardanti trasferimenti immobiliari) contemplano obbligazioni di trasferire, cioè senza effetto immediatamente traslativo é sufficiente che le parti confermino oralmente dinanzi al giudice la loro volontà ( a questo proposito si pregano gli avvocati e procuratori ad usare formule molto chiare...............
- cfr. sul verbale come sopra riportato Oberto 1325, 1326.
F- Accordi sull'assegno e sulla prole
E' assolutamente pacifico che il contributo al mantenimento ex art. 156 C.C. Non può essere disposto d'ufficio (…) senza che alcuna disposizione consenta a chicchessia di superare l'eventuale valutazione negativa operata dall'avente diritto circa l'opportunità di proporre tale domanda Cfr. Oberto Op.cit. 414
- Si rinvia alle omologhe voci del capitolo “ Accordi in previsione di una separazione”.