05. Cap. IV Accordi extra-processuali prima di un divorzio congiunto
A- Cognome
Com'é noto la donna con il divorzio “ perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio” ( art. 5 l.d. ). Deve però senz'altro ritenersi valido un accordo che , in vista del divorzio , autorizzi la donna a conservare il cognome maritale ( é la soluzione speculare a quella – in genere ritenuta valida dalla dottrina anche se con qualche perplessità della giurisprudenza – che in sede di separazione ammette accordi con cui la donna si obbliga a non usare il cognome del marito ).
B Csa coniugale
Si rinvia alla omologa voce del cap.......” Accordi in vista della separazione”.
C- Accordi relativi alla prole
E' pacifico che per il giudice del divorzio non sono vincolanti gli accordi raggiunti sui figli in sede di separazione.
E si nega la validità degli accordi con cui si incide sull'assegno di mantenimento in favore dei figli – cfr. Oberto Op. cit. p 1177.
D Modificabilità degli accordi
Il principio della “ immodificabilità dell'accordo ( tra separandi e divorziandi ) deve fare i conti con le disposizioni speciali ( per la crisi coniugale) di cui agli artt. 711 ult. cpv. c.p.c. e art. 9 l.d. , dalle quali sembrerebbe potersi desumere una sorta di “inserimento automatico” della clausola rebus sic stantibus nelle intese in questione” - Oberto Op. cit. p. 1342
F Accordi relativi all'assegno e all'una tantum
“ Deve ammettersi la possibilità che due divorziati ( o divorziandi ) prevedano , pur in presenza di un'espressa rinunzia all'assegno di divorzio o di fronte a una prestazione una tantum , l'attribuzione di un assegno alimentare ; assegno da corrispondersi immediatamente qualora le parti convenissero sull'attuale esistenza dello stato di bisogno di una di esse, ovvero al momento in cui tale situazione dovesse eventualmente insorgere” - Oberto Op. cit. p. 857.
Vedi le omologhe voci del cap..... ( Accordi in vista di una separazione ).