Enciclopedia giuridica del praticante

 

Guida agli accordi tra coniugi e conviventi

07. Cap.VI : Accordi in sede di separazione di fatto

Accordi in caso di separazione di fatto (?????)

 

A – Valore dei patti sulla coabitazione e sulla fedeltà

“Il patto, anche reciproco, di esonero dall'obbligo della coabitazione non può avere alcun valore di fronte al preciso disposto dell'art. 158 cod. civ.” - così Oberto Op. cit. p. 1435.

Però la “ convenzione che autorizza la moglie ad abbandonare anche perpetuamente la casa maritale (…) costituisce valida giustificazione dell'allontanamento” - Oberto Op.cit. p. 1436.

Analoga soluzione vale per un esonero dall'obbligo di fedeltà : non ha validità giuridica ma esclude l'addebito della separazione per tale motivo.

 

 

B Forma degli accordi intervenuti in sede di separazione di fatto

Si discute se gli accordi ( intervenuti tra coniugi separati di fatto ) attributivi di un bene siano da considerare una donazione e quindi debbono assumere la forma dell'atto pubblico.

“ Per questo motivo, con riguardo ad un'intesa tra coniugi separati di fatto che non evidenziasse la presenza di un aliquid datum e di un aliquid retentum ( ciò che potrebbe consentire di ricondurre la situazione alla fattispecie della transazione ) si dovrebbe ( per tuziorismo) suggerire alle parti il ricorso alla forma solenne della donazione” - Oberto Op cit. p. 1440.

Si ritiene inapplicabile in sede di accordi di separazione l'art. 162 c.c. ( che come é noto impone la forma pubblica) - Oberto p. 1442.Cap. VI 

 

C-Accordi incidenti sulla pensione INPS e la l.f.r.

E' noto che per l'art. 9 co. 3 l.d. in caso di morte di un coniuge , l'altro ( da lui separato o divorziato ) ha diritto a una quota della pensione di reversibilità se “ é titolare dell'assegno di cui all'art. 5”. Anche in caso di attribuzione di un assegno nel contesto di una separazione di fatto , il coniuge assegnatario dell'assegno ha diritto alla pensione di reversibilità ? Ecco come risponde a tale quesito la Consulta :

“ L'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuto non é surrogabile da una convenzione privata, perchè solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'INPS , la prosecuzione nella forma della pensione di reversibilità , della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto” – Ob.   1067

Mentre non può considerarsi valido l'accordo con cui si venga ad attribuire la pensione di riversabilità in mancanza di assegno, sembra invece ammissibile la rinunzia alla pensione : nel caso “ infatti non si sarebbe in presenza di un accordo coinvolgente l'ente erogatore ( ….) laddove l'ex coniuge rinunziante si escluderebbe da un diritto di carattere non successorio, impedendo così il patto di incorrere nella nullità per violazione dell'art. 458 c. c.” - Oberto    1068.

Va ricordato che la Cassazione ha ritenuta la nullità delle intese tra vedove interessate per la spartizione della pensione di reversibilità” -   Cfr, Oberto   1069.

 

Invece vanno ritenuti validi gli accordi in materia di diritto ad una quota di indennità di fine rapporto ex art 12bis l.d.   Infatti tali accordi non coinvolgono terzi ( idest, il datore di lavoro ) e non riguardano il diritto successorio – Oberto O.cit. p. 1072

 

Casa di abitazione

Mentre é pacifica l'opponibilità a terzi dell'assegnazione della casa coniugale fatta al coniuge divorziato ( art. 6 co.6 l.d. ) o separato ( estensione dell'art. 6 all'art. 154 fatta dalla Corte Costituzionale con Sent. 27.7.1989 n.454) é discutibile l'opponibilità dell'assegnazione fatta consensualmente tra coniugi ( in sede di separazione consensuale o , per quel che qui interessa, di separazione di fatto). In considerazione di ciò “ si suggerisce ai pratici il ricorso ad una figura nominata diversa da quella di cui agli artt. 155 c.c. e 6 l.d. ; come, per esempio, il diritto reale di abitazione o la locazione ( eventualmente...nummo uno ) per i quali esistono collaudate regole di opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti dell'immobile” -   Oberto    986.

 

E- Possibili altri contenuti degli accordi in sede di separazione

Salvi i limiti di efficacia risultanti dalle voci precedenti ai coniugi é rimesso un ampio potere nel disciplinare i loro rapporti.

Così si ritiene autorevolmente ( Scardulla....cfr. Oberto    1438) che i coniugi (separandi di fatto) possono concordare la misura o le modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento

E in dottrina si é ipotizzata la possibilità ( per i coniugi ) di stipulare “ particolari impegni o concessioni reciproche” circa aspetti riguardanti, per esempio, “un più accentuato rispetto della privatezza o la cautela in relazione al decoro mentre le “concessioni” potrebbero orientarsi a rendere certe talune libertà di relazioni sociali di impegni extrafamiliari ecc.   La rilevanza di tali accordi dovrebbe consistere in ciò che essi “ offrono il criterio per qualificare come violazione dei doveri derivanti dal matrimonio o come comportamento legittimo le condotte dei coniugi in stato di non-convivenza” - Oberto   1442.