02. Titolo primo : Primi passi nell’iter processuale di primo grado
Modello A
Titolo primo : Primi passi nell’iter processuale di primo grado
Cap. I : Primi passi dell’attore
Bussa alla porta dell’Avvocato il sig. Rossi : ha subito un torto , un grosso torto dal sig. Bianchi e questi non vuole sentire ragioni : bisogna fargli causa.
Qui comincia uno dei compiti più delicati dell’avvocato : cercare di ricostruire , al di là dell’esposizione ( quasi sempre confusa e caotica ) del cliente, il vero svolgersi dei fatti.
A questo compito ( si ripete, delicatissimo ) l’avvocato spesso è costretto a riservare più sedute : perché la verità spesso emerge lentamente ed è importantissimo che essa emerga prima che la causa sia radicata : poi potrebbe essere troppo tardi : tu , cliente , mi dici che possiedi da tot anni quel tale immobile , e va bene ; mi dici che ne hai sempre disposto come un proprietario , e va bene ; ma se non mi dici che il ( vero ) proprietario con lettera in data così e colà ha interrotto l’usucapione e la cosa salta fuori a processo già iniziato…allora sono guai : perdi la causa e ce ne rimetti le spese ( tue e dell’avversario ).
L’avvocato dunque approfondisce ben bene le cose: poi…le approfondisce ancora , e infine si convince : si, il cliente ha ragione ; quel diritto di credito ( metti ) , che il cliente pretende di avere , esiste davvero , se si fa al causa la si vince.
A questo punto che fa l’avvocato ? fa la causa ? No, prima scrive una bella lettera
( raccomandata ) all’avversario , al sig. Bianchi , per diffidarlo a far fronte ai suoi obblighi . Difficile che il Bianchi si sottometta alla diffida , ma la lettera servirà comunque : dimostrerò al giudice che il ricorso all’autorità giudiziaria è stato reso necessario dal comportamento ( negativo ) del debitore , che quindi non sussistono
“ giusti motivi” per “ compensare parzialmente o per intero le spese ( della causa ) tra le parti” ( v. art. 92 c. 2”).
Decorso inutilmente il termine dato al debitore per spontaneamente adempiere , l’avvocato , allora , sì , inizia la causa.
La inizia ( naturalmente ) con la redazione di un atto di citazione davanti al tribunale ( ci siamo messi nell’ipotesi che si tratti di far valere un diritto di credito , più precisamente il diritto ad una somma superiore ai cinquemila euro).
A questo punto lo studioso ponga mente al documento I ( cliccando A ) e alle freccette di cui lo abbiamo costellato : riproduce un atto di citazione e il suo esame ci farà capire come si dà applicazione pratica all’art. 163 .
Freccia 1 ( clicca A ) : indica il “ tribunale davanti al quale la domanda è proposta”
( art. 163 c.3° n.1).
L’osservanza del disposto del n.1 art 163 è rafforzata dall’intestazione dell’atto al
“ Tribunale di Genova” , fatta secondo l’uso forense di indicare, proprio all’inizio di un atto , l’organo a cui ( direttamente o indirettamente ) l’atto è rivolto.
Freccia 2 ( clicca B ) : si appunta là dove è indicato (come vuole il n.2 c.3 art. 163 )
“ il nome ,il cognome e la residenza dell’attore” . Melius ( essendo l’attore una società ) , la sua denominazione: “ s.r.l. CE, ecc.ecc.”. Si noti che la sede della società è individuata solo dal Comune in cui si trova ( “ s.r.l. CE corrente in Genova ) senza l’indicazione della via e del numero civico . Al proposito vi è da notare che nell’indicazione della “residenza” dell’attore , via ( piazza…) e numero civico normalmente si omettono : e infatti basta l’indicazione del Comune a soddisfare il compito che il codice riserva……………………
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Riprendiamo ora il cammino verso l’udienza di comparizione iniziato insieme al nostro avvocato Cicero ( chiameremo così d’ora in poi l’avvocato della nostra fantasia).
L’avvocato Cicero ha dunque redatto l’atto di citazione : a questo punto che deve fare? Perbacco , deve farne dattiloscrivere tante copie quante gliene occorrono per la notifica e per la costituzione in giudizio., e poi andare ( con in cartella le copie occorrenti ) dagli ufficiali giudiziari per chiedere loro la notifica dell’atto stesso.
Fatto questo, che altro dovrà fare ? Logico dovrà tornare dagli ufficiali giudiziari dopo qualche giorno ( quanti giorni? quanti, secondo la sua esperienza, ne occorrono agli ufficiali giudiziari per perfezionare la notifica) e ritirare l’atto ( ed è questo che conta!) la relazione di notifica che l’ufficiale giudiziario è obbligato per l’art. 148 ad “ apporre in calce all’originale” ( oltre che “alla copia dell’atto” consegnata al notificando).
Nell’allegato II ( clicca C) lo studioso vedrà come si presentava la relazione ( la “relata” , per usare il linguaggio del Foro ) nell’esempio da noi introdotto. Segua le frecce.
Freccia 1 : indica la parte della relata già predisposta dal procuratore ( naturalmente sia nell’originale che nella copia da consegnare al notificando ). Va messo in rilievo come il procurare abbia avuto cura di far in essa risultare chi chiede la notifica ( se infatti questa fosse chiesta da un qualsiasi Pinco Pallino , l’ufficiale g. avrebbe avuto il diritto, anzi il dovere, di rifiutarla……………………………………………………
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………………………………………………………………………………………….Cap. II Primi passi ( nell’iter processuale) della parte convenuta e dell’Ufficio..
Il convenuto, ricevuta la notifica dell’atto di citazione, si è rivolto, per averne tutela, all’Uomo di Legge. Gli ha consegnata la copia della citazione notificatagli e…si è accalorato a esporgli le sue buone ragioni ( quelle che mettono dalla parte del torto più marcio chi l’ha convenuto in giudizio ). L’Uomo di Legge le ha soppesate ( con serenità e obiettività : il primo insegnamento che si riceve nel Foro è : mai innamorarsi di una tesi, mai sposare una causa ) ha visto che sono effettivamente buone e ( soprattutto! ) che tali probabilmente appariranno al giudice e ha deciso di esporgliele ( al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea).
Sì , ma per perorare davanti al giudice, bisogna costituirsi in giudizio e per costituirsi occorre la procura. Quest’ultimo è un incombente che è facile assolvere : basta una firma del cliente nella copia ( notificata ) dell’atto di citazione o a margine del foglio su cui si redigerà la comparsa ( sono queste le modalità più sbrigative , tra quelle menzionate nell’art. 83 , per munirsi di una delega - clicca D per avere un’esemplificazione ).
Ora però comincia la più dura fatica del procuratore : esporre con logica e scienza giuridica le ragioni del cliente nella comparsa di risposta.
Atto questo non meno importante ( per le sorti di una causa ) che l’atto di citazione e a cui il ( buon) procuratore non dedica meno tempo e cura che a quello.
Il suo contenuto, lo studioso, lo vedrà prescritto nell’art. 125 e soprattutto nell’art. 167 ; nell’allegato II ( clicca E) ne troverà poi un esempio che gli darà l’idea della veste giuridica che nella pratica gli si fa indossare. Occhio alle frecce.
Freccia 1 : l’art. 125 vuole che nella comparsa si “indichi l’ufficio giudiziario”. L’incombente è stato assolto.
Frecce 2 e 3 : l’art. 125 ancora vuole che si indichino le parti. Le frecce 2 e 3 si appuntano là dove tale volontà legislativa ha ubbidiente riscontro.
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Ora l’avvocato ha tutte le “ carte” occorrenti per iniziare la causa. Ma non può mica lasciare tali “carte” sparpagliate una di qua e l’altra di là : le deve inserire in una carpetta , e formare così il suo “fascicolo di parte” Questo almeno pretende il Legislatore (per le cause davanti al tribunale e ai giudici superiori ) ; dettando anche, nell’art.74 disp. att. , precise regole per la formazione di tale fascicolo. Vediamo se sono state osservate.
Clicca F1 : appare la prima facciata del fascicolo. Guarda dove si appunta la freccia 1
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Clicca ora F4 e guarda il filmato che ti appare. Ecco il procuratore che a passi svelti si dirige verso l’ufficio “ Iscrizioni a ruolo”. E’ arrivato , ma ahimé per parlare con l’impiegato dello sportello deve farsi la coda! E’ una delle tante perdite di tempo…………………………………………………………………………………
E veniamo ai “passi” che deve compiere l’ufficio.
I primi toccano al suo organo minore : il cancelliere.
“ All’atto della costituzione dell’attore o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto – così recita l’art. 168 – su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo , il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio…”.
Intuitiva al necessità dei due incombenti ( che l’art. 168 così accolla al cancelliere ) : intuitivo che le “ carte” riservate alla piena disponibilità dell’Ufficio non possano essere tenute sparpagliate, una quà e l’altra là , ma debbano essere riunite insieme e racchiuse in un unico fascicolo ; intuitivo ancora che, della nuova causa, si prenda nota nei registri ( ciò per permettere la rapida individuazione della causa e del fascicolo stesso).
Sul punto , quindi, non val la pena di spendere altre parole. Opportuno invece uno sguardo al fascicolo d’ufficio. Poniamo attenzione all’art. 36 disp. attuazione e clicchiamo su F.
Freccia 1 : si appunta dove è stata data dal cancelliere puntuale applicazione alla disposizione dell’art. 36…………………………………………………………
Modello B
Libro Secondo
Art. !63 : “Contenuto della citazione – La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L’atto di citazione deve contenere :
1) l’indicazione del tribunale al qual la domanda è proposta;
2) 2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome………….
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Cliccare A : appare un atto di citazione come si usa redigerlo nella pratica.
Freccia 1 : si appunta dove è assolto l’incombente di cui al c.3 n1 .
Freccia 2 : si appunta dove è assolto l’incombente di cui al n.2
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Art. 165. Costituzione dell’attore – L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo………………………..
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Cliccare B : appare la prima facciata di un “ fascicolo di parte”. Tenere presente l’art. 74 disp. att e l’art. 36 a cui il primo rinvia
Freccia 1 : si appunta su quello che è un eccesso di zelo del procuratore:……………….
Cliccare C : appare l’indice del fascicolo.
Freccia 1 : siamo alla fine dell’indice e …… non troviamo la sottoscrizione del cancelliere che invece il c.4 art. 74 impone. Male : mettiamo che sorga la questione se un dato documento è stato prodotto : l’attore dice di sì, il convenuto dice di no. Certo l’attore a riprova della sua affermazione porta l’indice del suo fascicolo in cui il documento è indicato , ma…se l’indice non è stato sottoscritto come si fa ad escludere che tale indicazione sia surrettizia ?!
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Cliccare D : appare una “nota di iscrizione a ruolo”.
Freccia 1…………………………………………………………………………
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Libro Secondo
Art. 183 : Prima comparizione delle parti e trattazione della causa – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre , pronuncia i provvedimenti…….omissis……………………………………………………………………..
Cliccare E : appare il filmino della comparizione del “nostro” procuratore davanti al giudice. Come può vedere lo studioso , tutto si svolge nella più grande confusione. Quei fascicoli che adesso sta riprendendo la macchina da presa sono i fascicoli…………..
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