Enciclopedia giuridica del praticante

 

Cliente chiede risarcimento

02. Sezione II: Calcolo del risarcimento Titolo primo: I danni alle cose

5 - Calcolo del risarcimento del danno alle cose

Doc - Tra le cose che in un incidente possono essere danneggiate la più importante , almeno nella stragrande maggioranza dei casi , è il veicolo . E io nei discorsi che seguiranno solo alle perdite economiche conseguenti al danneggiamento del veicolo farò riferimento, lasciando alla tua intelligenza di applicarli, mutatis mutandis, alle perdite conseguenti ai danni di cose diverse ( del veicolo ).

La perdita più grave conseguente al danneggiamento del veicolo è data dall’inutilizzabilità , totale o parziale, del veicolo stesso ; perdita che si può risarcire, so di dirti cosa ovvia, o con la riparazione del veicolo danneggiato o con l’acquisto di altro veicolo.

 

Disc. Questo effettivamente è ovvio , meno ovvio è lo stabilire a chi tocca fare le relative scelte economiche : tocca al danneggiante o al danneggiato ?

 

Doc .- Chiaro che rimettere tali scelte al danneggiato significa garantirlo contro l’acquisto di un veicolo apparentemente ben funzionante e in realtà affetto da vizi e contro riparazioni in apparenza riuscite ma in realtà difettose ( “Spendiamo il meno possibile - infatti sarebbe tentato di pensare il danneggiante - : tanto, l’auto la userà il mio creditore” ) . D’altro canto , rimettere tali scelte al danneggiante significa garantirlo contro spese inconsulte ( “Spendiamo il più possibile - sarebbe tentato di pensare il danneggiato - : tanto le spese mi saranno rimborsate dal mio debitore” ). Stando così le cose , per quale delle due alternative tu opteresti se fossi il legislatore ?

 

Disc .- Opterei , per la seconda : se c’è un rischio da accettare nella gestione del risarcimento, tale rischio lo deve sopportare chi con il suo comportamento colposo, tale risarcimento , ha reso necessario.

 

Doc.- Ed è proprio tale scelta che va adottata. Dunque la gestione del risarcimento spetta al danneggiato : è lui che deve decidere a quale officina rivolgersi per le riparazioni, quale auto comprare.

Però tale gestione non può essere arbitraria ma deve ispirarsi ai seguenti tre principi.

Primo principio ( nella gestione del risarcimento) : vanno evitate le spese inutili. E’ un principio che si ricava dal c.2 dell’art. 127 e che in pratica implica che tu, danneggiato , dovrai scegliere di riparare l’auto ( e non di acquistarla ) se le riparazioni implicano una spesa minore ( dell’acquisto ) e ti restituiscono l’auto eguale a com’era prima dell’acquisto.

 

Disc .-Eguale al cento per cento ?

 

Doc.- No , qualche piccola defaillance va tollerata , se il tollerarla è il prezzo che si deve pagare per evitare le spese troppo elevate di acquisto di un’altra auto . Esempio : se il percorrere la strada delle riparazioni importa la spesa di 100 e il percorrere quella dell’acquisto comporta la spesa di mille , è la prima strada che va percorsa, anche se al suo traguardo il danneggiato si troverà un’auto con qualche piccola defaillances in più rispetto a quelle che aveva prima del sinistro . Questa soluzione si argomenta dall’art. 2058 C.C. : se ( per tale articolo) il creditore deve rinunciare a una reintegrazione specifica se “ eccessivamente onerosa per il debitore” , è giocoforza dedurne che il creditore deve anche rinunciare a una data forma di reintegrazione specifica , diciamo così , perfetta ( l’acquisto di un’auto che sostituisca quella danneggiata ) e deve accontentarsi di una forma di reintegrazione specifica , diciamo così , imperfetta ( semplice riparazione dell’auto ) , se quella, rispetto a questa, è “eccessivamente onerosa”.

 

Disc.- Allora il creditore nel caso dovrà rassegnarsi a non essere risarcito integralmente : non mi pare giusto!

 

Doc.- No , il creditore avrà pur sempre diritto ad essere risarcito integralmente , in quanto , oltre al rimborso delle spese di riparazione , avrà diritto ad una somma che lo compensi di quelle defaillances che le riparazioni non riescono ad eliminare. . Del resto il creditore avrà diritto non solo a un compenso per il c.d. “deprezzamento tecnico” ( cioè , come prima ipotizzato, conseguente a un deterioramento del veicolo non eliminato dalle riparazioni ) , ma anche per il c.d. “deterioramento commerciale”

( forse che un futuro , eventuale compratore non vorrà pagare meno il veicolo, solo per il fatto che ha , in seguito all’incidente , subite delle riparazioni , anche se apparentemente queste gli hanno reso le performances di ante sinistro ? certo che, sì ; e con ragione : un oggetto aggiustato per quanto aggiustato bene è sempre più fragile di un oggetto mai danneggiato !).

 

Disc .- Quindi , per questo principio di “economia” nelle spese utili per il risarcimento, il danneggiato , se la strada delle riparazioni è quella che deve imboccare , deve optare ( a eguaglianza di prestazioni tecniche ) per l’officina più a buon mercato ; e se , optando per l’officina A , ha dovuto pagare 100, mentre il debitore può provare che , optando per la officina B , avrebbe pagato solo 90 , questi

( idest, il debitore) può pretendere di rimborsare solo 90. Però , ecco la cosa che mi rende ostica e mi fa sembrare ingiusta tale soluzione, non si può pretendere che il danneggiato dimostri nella gestione del risarcimento quella abilità negli affari che invece può essere propria del danneggiante !

 

Doc.- E infatti il principio della “economicità nelle spese” va integrato dal principio che il danneggiato ha diritto al rimborso di tutte le spese che la gestione del risarcimento implica ( felici o no che siano state ) se ha dato prova , nella gestione del risarcimento , della diligenza del bonus pater familias e starei per dire anche di una diligenza un poco inferiore , purché non tanto da cadere nella colpa grave .

 

Disc.- Diligenza che però dovrà essere valutata anche rispetto alla sua disponibilità a prestare orecchio ai suggerimenti commerciali del debitore, eventualmente , di lui più avveduto : se questi a me danneggiato dice “ Guarda che l’officina B ti chiederebbe solo 100” e io busso alla porta dell’officina A che mi chiede 200 , ebbene, la differenza è giusto che ce la rimetta.

 

Doc.- Chiaro che sì. E passiamo al terzo principio : esso vuole che sia evitata ogni lucupletazione da parte del danneggiato : se egli proprio deve comprare un auto, deve comprarla dello stesso tipo e dello stesso degrado di quella sinistrata ; se lo sterzo dell’auto, già usurato, viene nell’incidente reso irrimediabilmente inutilizzabile , cosa per cui viene sostituito da uno sterzo nuovo, della conseguente locupletazione del creditore dovrà tenersi conto ( per diminuirla ) nel calcolo della somma dovutagli per rimborso spese.

 

 

Disc.- Fino ad adesso abbiamo considerato la perdita economica consistente nell’inutilizzabilità del veicolo. Però questa non è la sola perdita che consegue al danneggiamento di questo.

 

Doc.- Certo che no : per convincersene basta pensare alla perdita , per spese : di rottamazione , di soccorso stradale, di radiazione dal P.R.A. , per “fermo” del veicolo.

 

Disc.- Parliamo di questo famoso “ fermo”.

 

Doc.- Il “ fermo”, cioè il periodo di inutilizzabilità del veicolo , si distingue in “fermo tecnico” ( corrispondente al tempo che un’officina mediamente attrezzata ed efficiente impiega a riparare il tipo di danno subito dal veicolo ) e “fermo giuridico”

(corrispondente al tempo in cui il danneggiato deve soprassedere alle riparazioni per permettere l’ispezione conservativa al danneggiante – tempo che, essendo rimessa al danneggiato la scelta del giorno e dell’ora dell’ispezione , non assume grande rilevanza nei casi, che sono poi i più frequenti , di danni che non impediscono l’utilizzazione del veicolo , mentre certamente può acquistare rilievo , provocando un ritardo nell’inizio delle riparazioni e quindi nell’inizio della riutilizzazione del veicolo , nei casi di danni che l’utilizzo dell’auto non consentono).

 

Disc.- Come si valuta la perdita economica conseguente al fermo.

 

Doc.- In base ai criteri prima enunciati parlando delle riparazioni e dell’acquisto di altra auto (come forme di risarcimento ). Quindi . Non saranno risarcibili quelle perdite che il proprietario del veicolo danneggiato avrebbe potuto impedire con la ordinaria diligenza : se tu sei un agente di commercio , non potrai chiedere il risarcimento per il lucro perduto , se avresti potuto noleggiare un auto per continuare a visitare i tuoi clienti. Per altro verso, tu , avvocato , non potrai chiedere il rimborso delle spese di taxi fatte per recarti in tribunale ( anche se eri abituato ad andarci in auto ) se potevi utilizzare i mezzi pubblici ; e a più forte ragione , tu, casalinga, non potrai chiedere il rimborso delle spese di taxi fatte per visitare le tue amiche o anche per portare i tuoi figli a scuola : non abbiamo prima visto che , dall’art. 2058, si ricava il principio che il risarcimento in forma specifica va escluso se esso diventa “eccessivamente oneroso” per il creditore ?

 

Disc.- Ma possibile che il disagio , che l’ avvocato , la casalinga , dei tuoi esempi indubbiamente subiscono , non trovi un risarcimento ?

 

Doc.- Sì , che lo trova ; ma sotto forma di diritto ad una somma equitativamnete

( art.1226 C.C. ) determinata dal giudice .

 

Disc.- Veniamo alla prova del danno. Per cominciare, come si dà la prova dei danni subiti dal veicolo ?

 

Doc .- Possono essere prova di tali danni ( in ordine crescente di efficacia) : 1,la dimostrata disponibilità , all’ispezione del veicolo , da parte dell’assicurazione ; 2, il preventivo e , ancor meglio, la fattura del riparatore ( e naturalmente preventivo e fattura acquisteranno in efficacia probatoria tanto più quanto più in data prossima all’incidente emessi , perché ciò escluderà il sospetto che riguardino danni conseguenti ad incidenti posteriori a quello per cui si chiede il risarcimento); 3 , la testimonianza del titolare della ditta che ha rilasciato il preventivo o la fattura ( nella parte in cui conferma la descrizione dei danni fatta in preventivo e in fattura) ; 4 , le fotografie dei danni , firmate , datate e la testimonianza di chi le ha fatte che effettivamente risalgono alla data su di loro indicata ; 5, il verbale della Polizia giudiziaria intervenuta .

Questo per quel che riguarda la prova dell’entità dei danni ; per quel che riguarda la prova delle spese occorrenti per eliminarli , ne possono essere prova : 1- il semplice preventivo o la semplice fattura ; 2- la testimonianza , della ditta che l’ha rilasciata, che effettivamente le spese preventivate e richieste corrispondono a quelle indicate in preventivo e in fattura ; 3. il dictum di un perito.

Va da sé che , tanto più gravi sono i danni e tanto più elevata é la spesa per la loro eliminazione , tanto più efficace deve essere la prova. Per i danni bagatellari potranno bastare le prove sub 1 e sub 2 ( e , addirittura , l’acquisizione di prove più costose, come ad esempio quella data da una consulenza tecnica, potrà essere ritenuta contraria all’art. 1227 e al principio di economicità che ne deriva). Per i danni di rilevante entità , invece , tali prove non basteranno più e occorrerà integrarle con prove di maggiore efficacia.

 

Disc.- Con ciò abbiamo detto della prova dell’entità dei danni e del loro risarcimento.

E per quel che riguarda la prova del fermo ?

 

Doc.- Qui la prova sarà data dalle fatture relative alle spese di noleggio di un auto e dalla documentazione comprovante il tipo di attività lavorativa del danneggiato ( che ha reso necessario tale noleggio ).

 

Disc. Vogliamo in ultimo sintetizzare in una formuletta il calcolo del risarcimento in caso di danni al veicolo talmente gravi da richiedere l’acquisto di altro veicolo e in caso di danni richiedenti invece semplici lavori di riparazione ?

 

Doc.- Perché no ?

La formula nel caso di risarcimento in forma specifica mediante acquisto di altro veicolo può essere : spesa di acquisto del nuovo veicolo – valore del relitto ( se naturalmente ne aveva ) – differenza tra il valore ante sinistro del veicolo rottamato e il valore del veicolo acquistato ( se naturalmente questo , per minor vetustà o altro , è di maggior pregio che quello) + spese di rottamazione + spese di nuova immatricolazione + spese di soccorso stradale + spese di radiazione dal P.R.A. +

 ( secondo alcuni ) spese per tassa di possesso e di assicurazione proporzionalmente alla parte non goduta + spese per “fermo”.

La formula nel caso di risarcimento in forma specifica mediante riparazioni può essere : spese delle riparazioni – acquisto di maggior valore del veicolo rispetto a quello antesinistro ( nel caso che le riparazioni abbiano avuto un risultato migliorativo del veicolo ) + deprezzamento tecnico e commerciale + spese di soccorso stradale + ( secondo alcuni ) spese per tassa di possesso e di assicurazione proporzionalmente alla parte non goduta + spese per “fermo”.