Enciclopedia giuridica del praticante

 

Domande e risposte

Domande e risposte sul possesso

D .- Quando una persona detiene una cosa ?
R.-  Si dice che una persona ha la detenzione di una cosa quando la può utilizzare liberamente ( ciò che si esprime dicendo che, della cosa , ha il corpus ) pur dovendo riconoscere ( c.d. animus detinendi ) di dover rendere conto del suo uso ad altri. Esempi di detentori sono il conduttore, il comodatario.

D.-Quando si ha possesso di una cosa.?
R.- Bisogna distinguere il possesso pieno , cioé il possesso “ animo et corpore” e il possesso solo animo.
Il possesso pieno,  si ha quando si possono esercitare sulla cosa tutte quelle attività che potrebbe esercitarvi il titolare di un diritto reale  ( c.d. corpus del possesso ) non avendo intenzione né per il presente né per il futuro di rendere conto a qualcuno della gestione della cosa stessa ( c.d. animus possidendi o animus rem sibi habendi ) .
Quest'ultima affermazione va precisata nel senso che, se si ha solo una quasi possessio, cioé solo il possesso di un diritto reale minore ( diritto di usufrutto, diritto di servitù....), l'animus possidendi non é escluso dal riconoscimento di dover rendere conto della gestione a chi ci ha trasferito la detenzione.
Il possesso solo animo  si verifica quando  si ha, sì, l'animus possidendi, però non la detenzione della cosa, in quanto questa si é trasferita a chi riconosce di dover rendere conto a noi della gestione che fa della cosa.
Possessore può essere sia chi ha il ius possidendi  e in tal caso il factum possessionis corrisponde al diritto, sia chi non ha il ius possidendi e in tal caso il factum possessionis non corrisponde al diritto.

D.-Cosa si intende per commoda possessionis ?
R.- I commoda possessionis sono i vantaggi che derivano a una persona dal fatto di essere nel possesso di una cosa.
I  principali di questi vantaggi sono :  la possibilità di poter usufruire di quel mezzo rapido di tutela che sono le c.d. azioni possessorie;  la possibilità di usucapire; la possibilità, qualora si fosse convenuti in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa, di potersi difendere semplicemente dicendo possideo quia possideo, senza cioé avere l'onere di provare un proprio ius possidendi.

D. Come si acquista il possesso ?
R. Il possesso si acquista in modo originario o derivativo.
Si acquista in modo originario quando, senza che nessuno a ciò ci abbia autorizzato,  si entra nella detenzione della cosa con l'animus possidendi.
Il possesso si acquista a titolo derivativo, o con la tradizione effettiva e reale della cosa ( ad esempio chi ha la detenzione di un appartamento ce ne consegna le chiavi ) o con la c.d. traditio ficta .
Della traditio ficta si conoscono due figure: la traditio brevi manu, in forza della quale chi era detentore diventa possessore; esempio Tizio che aveva dato in locazione un appartamento a Caio, in un secondo tempo glielo vende : Caio, che era prima un detentore, diventa un possessore;  e il c.d. costituto possessorio :  Tizio che ha la proprietà di un appartamento lo vende a Caio contestualmente prendendolo in locazione.

D. Il legislatore agevola la prova dell'animus possidendi ?
R. Sì, l'agevola  con il disposto degli articoli 1141 e 1142.
Nell'articolo 1141 stabilisce che  per vedersi riconosciuto l'animus possidendi su una cosa, basta provare  che se ne ha la detenzione : spetterà a chi nega il possesso provare che noi la cosa si é avuta per un titolo che esclude l'animus rem sibi habendi. L'articolo 1141 nel suo primo comma precisamente recita : “ Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Con l'articolo 1142 il legislatore  dà fondamento alla c.d. “presunzione di possesso intermedio” : se una persona prova di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto, ciò basta a far presumere che abbia posseduto anche nel tempo intermedio ( probatis extremis media praesumuntur).  Più precisamente l'art. 1142 recita : “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.

D.- Chi detiene  una cosa può  mutare l'animus detinendi in un animus possidendi?
R. Certo che sì, Tizio che detiene  mettiamo un appartamento riconoscendo, come proprietario di questo, Caio,  un bel giorno può cominciare a detenerlo con l'animus rem sibi habendi. Però tale mutamento dell'elemento psicologico del possesso Tizio non lo potrà opporre a Caio, se da lui non fosse manifestato. Infatti in materia vige il principio Nemo sibi causam possessionis mutare potest.
Pertanto  il mutamento dell'animus potrà farsi valere solo nei seguenti casi :
I- Il titolo viene ad essere mutato “per causa proveniente da un terzo”. Esempio, Sempronio assume di essere proprietario e trasferisce tale sua proprietà al detentore Tizio;
II- Il titolo viene mutato “in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore”. Il detentore Tizio con atti univoci ( con un atto di citazione,  con una lettera …) dichiara al possessore  di non voler più detenere , metti, l'appartamento nomine alieno, ma di volerlo detenere solo a proprio nome.
Più precisamente l'articolo  1141 nel suo secondo comma recita : “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.”
Identica é la soluzione legislativa nel caso in cui chi ha una quasi possessio ( cioé possegga, sì, ma solo nei limiti di un diritto reale minore, come, ad esempio, l'usufrutto, la servitù ) muti l'animus possidendi.  Esempio : Tizio, che fino ad oggi ha posseduto il campo A come usufruttuario e riconoscendone proprietario Caio, vuole continuare a possederlo ma  come proprietario. Anche in tal caso, a che Tizio possa opporre a Caio di non possedere più come usufruttuario ma come proprietario , il titolo del possesso deve risultare cambiato da una causa esterna o da un atto di opposizione. Tale mutamento del titolo si chiama “interversione del possesso” e viene disciplinato nella sezione del codice dedicata all'usucapione, dall'articolo 1164, che recita : “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non é mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso é stato mutato.”  

D.- Quando si può dire che il possessore é in buona fede?
R.- Quando ignora di ledere l'altrui diritto : Tizio ha comprato il terreno da Caio credendolo proprietario. Però se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipende da colpa grave, non giova. Tizio che ha comprato una cosa preziosa ( un anello, un quadro d'autore ) da un barbone incontrato per strada non può pensare di far valere la sua buona fede.
La buona fede peraltro basta che esista all'inizio: se io compro un terreno da Caio credendolo proprietario e nel corso del tempo vengo a sapere che proprietario non é, non importa : io sono sempre considerato, metti ai fini dell'usucapione, possessore in buona fede;  più precisamente l'articolo1147, che conclude il capo primo dedicato alle disposizioni generali sul possesso, recita : “E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. - La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.- La buona fede é presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”.

D .- Quali sono le azioni possessorie ?
R. Le azioni possessorie sono : I- l'azione di reintegrazione ( detta anche di spoglio ); II-l'azione di manutenzione; IIl- le azioni di nunciazione ( che sono due : azione di nuova opera e di danno temuto)

D.-Quali sono le condizioni per l'esercizio dell'azione di reintegrazione ?
R.- Per esercitare l'azione di reintegrazione, detta anche azione di spoglio, occorre :
I-che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o clandestino;
II - che il possessore promuova l'azione entro un anno dallo spoglio, o, se questo é avvenuto clandestinamente, entro un anno dalla sua scoperta.

D.- Il detentore può esercitare l'azione di reintegrazione ?
R.-  Può esercitarla solo il detentore qualificato,  cioé colui che detiene nell'interesse proprio; ad esempio , l'inquilino di un appartamento. Non può invece esercitarla colui che detiene per ragioni di servizio o di ospitalità; ad esempio, l'amico che ho ospitato nella mia casa, il titolare del garage in cui ho lasciato l'auto.

D.- A chi spetta l'azione di manutenzione ?
R.- Spetta al possessore ( e solo al possessore, non al detentore ).

D Che finalità ha  l'azione di manutenzione?
R.- L'eliminazione delle molestie e anche il recupero del possesso ( nei casi in cui non sia a tale scopo esperibile l'azione di reintegra, perché lo spoglio non é stato né violento né clandestino ).
 
D- Quali sono le differenze dell'azione di manutenzione rispetto all'azione di reintegrazione ?
R.- L'azione di manutenzione: 1)  tutela solo il possesso esercitato sopra immobili o universalità di immobili; 2) non può essere esercitata dal semplice detentore; 3) presuppone che il possesso, di cui si chiede la tutela, duri ininterrottamente da un anno e sia stato acquistato in modo né violento né clandestino.

D.-  Che si intende per possesso vizioso ?
R.-Si intende appunto il possesso acquistato con violenza o clandestinamente.

D.- Entro quanto tempo deve essere esercitata l'azione di manutenzione ?
R.- Entro un anno dalla molestia.

D.-Quali sono le azioni di nunciazione.
R.- Sono l'azione di nuova opera e di danno temuto.
 
D-  Chi può esercitarle ?
R.-Possono esercitarle sia il possessore che il proprietario.

D.-Qualé la loro finalità ?
R.-La prevenzione di un danno da cui é minacciata la cosa posseduta o in proprietà.

D. Quale danno ?
R.- Nell'azione di nuova opera, il danno che può prevenire da una nuova opera da altri intrapresa su un fondo.
Nell'azione di danno temuto, il danno che può provenire da un edificio, albero o altra cosa esistente in un fondo altrui.

D.-C'é un termine per l'esercizio di tali azioni.
R Sì, per quel che riguarda l'azione di nuova opera c'é  il termine  di un anno che decorre dall'inizio dell'opera.


D.-Che si intende per usucapione ?
R - Si intende l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali attraverso il possesso durato un certo numero di anni.

D.-Si può acquistare per usucapione un diritto di credito ?
R.-No, per usucapione possono essere acquistati solo il diritto di proprietà e gli altri diritti reali.

D.-Quali sono i presupposti dell'usucapione ?
R.- Primo presupposto é , un possesso non vizioso. Intendendosi per possesso non vizioso il possesso acquistato con violenza o clandestinità. Solo dal momento in cui la violenza e la clandestinità cessano, il possesso diventa utile per l'usucapione.
Secondo presupposto é la continuità del possesso, cioé il possesso non deve subire interruzioni.

D.-Ci sono fatti che interrompono la usucapione nel senso che, dall'intervento di tali fatti, il calcolo degli anni utili per usucapire deve ricominciare ?
R.- Sì, la usucapione é interrotta sia dalla perdita del possesso per un tempo superiore all'anno ; sia dagli stessi fatti che interrompono la così detta prescrizione estintiva.

D.-Quanto é il tempo necessario a usucapire .
R.-Il tempo necessario  a usucapire é diverso a seconda che si tratti di usucapione ordinaria o di usucapione abbreviata.
L'usucapione ordinaria,  che si realizza anche se il possesso é in mala fede, é di solito di 20 anni. Fa eccezione quella sui beni mobili registrati che viene calcolata in dieci anni, questo per un lapsus in cui il legislatore é caduto
L'usucapione abbreviata si realizza, non in venti anni, ma in dieci, però il possessore per ottenere tale abbreviazione deve : aver acquistato il bene in buona fede, averlo acquistato tramite un atto a ciò idoneo, e, se per il bene é prevista la trascrizione, come per gli immobili e per certi tipi di beni mobili come i veicoli, deve aver effettuata tale trascrizione.

D .-Quindi per  le universalità di mobili occorre la trascrizione ?
R.-No, per la semplice ragione che per le universalità la trascrizione non é prevista,

D.-Possesso vale titolo, che significa ?
R La regola possesso vale titolo é una deroga al principio per cui non può costituire o trasferire un diritto ad altri chi non ne é titolare.  Tale deroga é prevista per le cose mobili non registrate. E comporta che, chi acquista a non domino una cosa mobile non registrata, ne acquista la proprietà se sussistono le seguenti condizioni:
I-  la cosa gli sia stata consegnata; II-   la consegna sia stata effettuata sulla base di un titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà ; III egli ( idest, l'acquirente )  sia al momento della consegna in buona fede, cioé ignori di aver acquistato da chi non é proprietario.

D- Il possessore, nel caso debba restituire la cosa, in seguito metti ad un'azione di rivendica, deve restituire i frutti che, dalla cosa, ha percepito ?
R Bisogna distinguere tra possessore in mala fede e in buona fede.
Il possessore in mala fede deve restituire tutti i frutti che la cosa ha prodotto durante il periodo in cui l'ha posseduta.
Il possessore in buona fede deve restituire solo i frutti maturati dopo la domanda giudiziale.

D.- E per quel che riguarda le spese ?
R-  Il possessore ha diritto al rimborso  delle spese da lui sostenute per la produzione dei frutti.
Per quel che riguarda le altre spese, la disciplina legislativa differisce  a seconda che  il possessore era in buona o mala fede e anche  a seconda che la spesa sia stata sostenuta per riparazioni ordinarie o straordinarie o per miglioramenti .