Enciclopedia giuridica del praticante

 

Domande e risposte

D.- Che cos'é la “incapacità di agire” ?

R.- E' la incapacità di porre in essere atti giuridicamente validi. Essa si distingue in incapacità di agire legale e in incapacità di agire naturale. Rientrano nella incapacità di agire legale i casi in cui la incapacità viene fatta dipendere da un evento ( età o un provvedimento del giudice, come la sentenza di interdizione o di inabilitazione o come il decreto di nomina di un amministratore di sostegno ) che risulta da documenti ufficiali, consultabili dalle persone che vengono a trattare un affare con l'incapace . Nell'incapacità naturale rientrano invece i casi in cui l'incapacità dipende da un evento non risultante da un documento ufficiale consultabile dal pubblico. Questa differenza spiega perché, nel caso di incapacità legale, non escluda la invalidità dell'atto compiuto dall'incapace, la buona fede del terzo che con lui ha trattato ( poco importa se Tizio non sapeva che, Caio, la controparte, con cui stava contrattando, era interdetta ; dal momento che con un po' di diligenza avrebbe potuto saperlo consultando i registri dello stato civile, in cui era annotata la sentenza di interdizione ). Invece nel caso di incapacità naturale ( in cui, si ripete, l'evento incapacitante, non può essere accertato, con la consultazione di un documento ufficiale, da chi tratta con l'incapace ) il legislatore trova giusto tutelare l'affidamento del terzo e quindi , qualora sussista la sua buona fede, ritiene la validità dell'atto ancorché posto in essere da un incapace .

D. Perché il legislatore si preoccupa di stabilire la incapacità di agire di una persona ?

R.- Nel maggioranza dei casi il legislatore si preoccupa di stabilire la incapacità di agire di una persona al fine di proteggerla contro il pericolo che essa compia atti contrari al suo interesse – e in tali casi si parla di incapacità di protezione. Vi sono però casi in cui la incapacità di una persona é stabilita dal legislatore come una sua punizione e/o per toglierle uno strumento ( appunto la possibilità di negoziare ) con cui potrebbe danneggiare dei terzi : in tali casi si parla di incapacità di punizione. E' questo il caso della così detta “interdizione legale” che é una pena accessoria a cui soggiace chi viene condannato a più di cinque anni di reclusione. Va notato, ad evitare equivoci dovuti a una terminologia forse non felice, che la interdizione legale si contrappone alla così detta interdizione giudiziale, anch'essa rientrante nel più ampio genus della incapacità ad agire legale, e che la distinzione tra interdizione legale e interdizione giudiziale si fonda soltanto sul fatto che, mentre la pronuncia di questa presuppone l'accertamento , nel corso di un giudizio ad hoc, delle condizioni mentali dell'interdicendo, quella ( idest, la interdizione legale ) si applica, sì, naturalmente, dall'Autorità Giudiziaria, ma non nel corso di un giudizio ad hoc volto a verificare le condizioni mentali dell'incapacitando.

D.- L'incapace ad agire non può compiere validamente nessun atto ?

R.- No. O meglio, non é sempre così: accanto a casi in cui l'incapace non può compiere effettivamente nessun atto, casi in cui si parla di incapacità assoluta, vi sono casi in cui in cui l'incapace non può compiere solo certe categorie di atti, casi in cui si parla di incapacità relativa.

D. Parlami della incapacità legale a scopo di protezione.

R.- Va detto subito che la protezione dell'incapace si attua con due diversi mezzi : 1) con lo stabilire la invalidità degli atti compiuti dall'incapace; 2) col nominare una persona con il compito, certe volte di sostituirsi, certe volte di affiancarsi all'incapace nel compiere gli atti che egli non può compiere o non può compiere da solo.

L'uso di tali mezzi rappresenta, sì, una tutela per l'incapace, ma anche una menomazione della sua libertà. Il problema quindi per il legislatore é di riuscire a tutelare l'incapace interferendo nella sua libertà il meno possibile , il che é come dire riducendo al minimo gli atti che l'incapace non può compiere e i poteri di chi é chiamato a tutelarlo. Il che spiega come siano, come vedremo subito, diversi gli istituti che il legislatore predispone a tutela dell'incapace ciascuno con una diversa gradazione dei poteri concessi all'incapace.

Va anche subito detto che l'incapacità che il legislatore ritiene bisognosa di protezione può derivare non solo da una incapacità di intendere la dannosità di un atto , ma anche da un difetto del carattere, come potrebbe essere la prodigalità e addirittura da un handicap fisico , come potrebbero essere la cecità o la difficoltà a deambulare.

Tanto premesso va detto che facendo riferimento all'evento risultante dai documenti pubblici che rende gli atti di una persona invalidi, vanno nel nostro ordinamento distinte le seguenti quattro cause di incapacità legale : 1) la minore età; 2) la interdizione; 3) la inabilitazione; 4) la nomina di un amministratore di sostengo.

D. Mi parli dell'incapacità derivante dalla minore età.

R.- Sono incapaci di agire coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Ciò risulta a contrario dal disposto dell'articolo 2 del Codice. Infatti tale articolo, dopo aver dichiarato che “ la maggiore età é fissata al compimento del diciottesimo anno”; continua dichiarando “ che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa”.

D.- E vi sono atti che possono essere compiuti a un'età inferiore a quella di diciotto anni ?

R. Certamente, sì Per fare degli esempi : il minore di diciotto anni, ma maggiore di sedici anni può dare il suo consenso al matrimonio ( se però a ciò é stato “ammesso” dal tribunale” - vedi art. 84), il minore di diciott'anni ma maggiore di quattordici anni può fare istanza al tribunale a che sia nominato un curatore a che proponga l'azione di disconoscimento della paternità che il marito di sua madre vanta nei suoi confronti - vedi il comma sesto dell'art.244 ), il minore di diciott'anni anni, ma maggiore di quattordici anni, può dare l' assenso al riconoscimento come figlio ( nato fuori dal matrimonio ) che venga compiuto nei suoi confronti ( e, si badi, senza tale suo assenso il riconoscimento non é valido – mentre, val la pena di ricordare, nel caso di minore di quattordici anni il legislatore richiede solo l'assenso dello “altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento” - vedi art. 250 ). Ma il caso forse più importante di capacità di agire del minore é previsto dal secondo comma dello stesso articolo due, il quale ammette il minorenne ritenuto capace da una norma di prestare il proprio lavoro, a far valere i diritti e le azioni che dal contratto di lavoro derivano.

D. Chi amministra i beni del minore durante la sua minore età.

R. Entrambi i genitori se entrambi sono, come sarà di solito, investiti dalla responsabilità genitoriale; se no, quell'unico genitore che, di tale responsabilità, é investito.

D - Occorre il consenso di entrambi i genitori ( legittimati ad amministrare ) per compiere un atto di amministrazione ?

R.- Bisogna distinguere : se si tratta di un atto di ordinaria amministrazione, basta il consenso di un solo genitore ( a meno che si tratti di un contratto con cui si acquistano o si concedono diritti personali di godimento – si pensi a un contratto di locazione ). Altrimenti occorre il consenso di entrambi i coniugi ( e, certe volte, come subito dirà,anche l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria)

D.- Quando un atto può considerarsi di ordinaria amministrazione ?

R.- Quando non intacca il patrimonio del minore in quanto mira alla conservazione di un bene che lo costituisce ( si pensi alla riparazione del tetto di un appartamento )oppure in quanto comporta la disponibilità solo di redditi derivanti dal patrimonio ( viene comprata al figlio una motoretta con i redditi che danno le locazioni degli appartamenti di sua proprietà - ma su quest'ultimo punto occorre tenere presente che i genitori investiti della responsabilità genitoriale, hanno, per l'articolo 324, l'usufrutto, se non di tutti, di quasi tutti i beni del minore col solo limite che debbono destinare i

“frutti” “al mantenimento della famiglia e all'istruzione e educazione dei figli”, quindi i genitori non solo possono disporre dei redditi che dà il patrimonio del figlio, ma non sono vincolati a disporne nell'interesse del figlio ).

D. Vuoi fare qualche esempio di atto di amministrazione che può essere compiuto solo con l'autorizzazione dell'Autorità Giudiizaria ?

R.- L'alienazione di un bene, l'accettazione di una eredità, la riscossione dei soldi depositati in un “libretto” a favore del minore, l'esercizio di una impresa : sono tutti atti che vanno compiuti con l'autorizzazione dell'A.G.

D. Ma i genitori possono essere autorizzati a iniziare l'esercizio di una impresa , ad esempio ad aprire un bar ?

R.- No, i genitori possono solo essere autorizzati a continuare l'esercizio di un'impresa ( già esistente ).

D. Può capitare che i genitori si rifiutino di accettare una eredità o una proposta di acquisto di un bene del minore, quando, invece, l'accettazione potrebbe essere vantaggiosa : che succede allora : il giudice può disporre ciò nonostante per l'accettazione ?

R.- Direttamente, no : il tribunale non agisce mai motu proprio : però l'articolo 321 prevede che il giudice su “ richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, “nomini un curatore autorizzandolo a compiere l'atto”.

D.- E se nasce un conflitto di interesse tra il figlio minore e i genitore ? Ad esempio il genitore ha due figli, Caio e Sempronio, a entrambi é stata devoluta la stessa eredità e ora la si deve dividere ?

R. In tal caso, per il disposto del sesto comma dell'art.320, viene nominato al figlio un curatore speciale.

D.-Dunque alla tutela del minore debbono pensare i genitori ( e senza che essi siano investiti di tale compito da un atto dell'autorità : essi del compito di tutelare il figlio sono automaticamente investiti al momento della sua nascita ). Ma che succede se i genitori mancano ( perché sono premorti al figlio o perché questi é “figlio di ignoti ) e che succede se i genitori, sì, esistono, ma sono stati privati della responsabilità genitoriale ?

R.- In tal caso si “apre la tutela” e il giudice ( più precisamente, il c.d. “giudice tutelare” ) provvede alla nomina di un tutore. Il quale provvederà all'amministrazione del patrimonio del minore.

D.- Certo, sì, provvederà all'amministrazione del patrimonio, ma solo a quello ?

R.- No, più ampiamente dovrà prendersi “cura della persona del minore”; più precisamente l'articolo 357 recita : “Il tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” Quindi il tutore, così come debbono fare i genitori ( e come invece non é tenuto a fare il “curatore” che, come vedremo, deve semplicemente assistere il minore emancipato ) deve anche provvedere all'educazione del minore ; e ciò trova un qualche riscontro nell'art. 2048, che recita : “Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”( si noti che eguale responsabilità non é attribuita al curatore e neanche al protutore ).

D.- Tu parli di un protutore, ma chi é costui ?

R.- Il protutore é una persona che il giudice tutelare deve nominare contestualmente alla nomina del tutore.

D.- Con il compito di controllarlo ?

R.- Non direi che il compito del protutore é quello di controllare il tutore. Direi piuttosto che il compito del protutore é di palesare al giudice le esigenze del minore ( che il tutore non avesse avvertito ) e di impedire il rischio che il minore resti abbandonato a se stesso. Questo é infatti il grande timore del legislatore : che un minore resti abbandonato a sé stesso. Questo timore, così come spiega perché ( nell'articolo 345 ) egli si preoccupi di far carico, non solo a certi pubblici ufficiali - l'ufficiale di stato civile, il notaio, il cancelliere - ma anche ai parenti di un minore, di dare notizia di quei fatti ( idest, il venir meno dei genitori ecc ) che impongono la apertura della tutela ( a favore del minore stesso ), così spiega anche la nomina del protutore . Di una persona cioé che, per il secondo comma dell'articolo 360 “ é tenuta a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore é venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio” e che, per il primo comma dello stesso articolo, “ rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo é in opposizione con l'interesse del tutore” : e' quello di colmare un eventuale “vuoto di tutela”, non di controllare il tutore, il compito del protutore. E il difetto di un dovere di controllo dell'operato del tutore spiega, ad esempio : perché il protutore non debba essere sentito dall'autorità giudiziaria quando questa é chiamata ad autorizzare un atto del tutore ( una vendita, una divisione...); perchè al protutore non venga concesso quel potere di domandare l'annullamento degli atti del tutore, che viene, invece, dall'art. 377, riconosciuto, come vedremo , al minore, perché il rendiconto annuale del tutore non debba essere obbligatoriamente portato a conoscenza del protutore. E non può certo portare ad attribuire al protutore la funzione di un contro-altare del tutore, con relativo dovere di controllo di questo, il fatto che la sua presenza sia imposta ( dall'articolo 363 ), quando all'inizio della tutela, deve procedersi all'inventario dei beni del minore e il fatto che sia imposto al giudice ( dall'articolo 371 ), di sentire il protutore , quando, sempre all'inizio della tutela, si debbono prendere ( importantissime) decisioni, come quelle sul luogo dove crescere il minore, sul tipo di studi o di mestieri a cui avviarlo e sulla convenienza di continuare, o no, nell'esercizio di una impresa. Infatti entrambi i fatti si spiegano facilmente con la particolare conoscenza che il protutore ( se oculatamente scelto ) deve avere sulla consistenza del patrimonio del minore e sulla personalità e, quindi, sull'esigenze del minore.

Ed escludere che il protutore non abbia il compito e il dovere di un controllo sull'operato del tutore non é senza rilievo : infatti mentre il tutore deve rispondere ( per l'articolo 382 ) di una negligente amministrazione del patrimonio minorile; il protutore di questa negligente amministrazione non può essere chiamato a rispondere, nemmeno sotto il profilo di un mancato controllo su di essa : infatti egli nessun obbligo ha di effettuare tale controllo.

R Da quel che hai già detto, risulta che l'operato del tutore é, comunque, soggetto a limiti e a controlli. Vuoi meglio chiarire ?

D.- C'é da dire prima di tutto che, proprio per permettere un controllo sull'operato del tutore, a questi, come già si é accennato, viene imposto ( dall'art.363 ) di fare l'inventario dei beni del minore. Inventario che va fatto con l'intervento di due testimoni e del pro tutore.

Sempre per permettere un controllo dell'operato del tutore , a questi viene imposto ( dall'articolo 380 ) di “ tenere regolare contabilità della sua amministrazione e di renderne conto ogni anno al giudice tutelare” ( il quale “può”, ma non “deve” “sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del tutore” ).

D. Ma il tutore é legittimato a compiere qualsiasi atto di amministrazione del patrimonio ?

R.- Il codice, nell'articolo 357, si limita a dire che i tutore ( oltre ad “aver cura” della persona del minore) “ lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”. Poi, soprattutto negli articoli 374 e 375, sottopone ad autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ( alcune volte del giudice tutelare altre volte del tribunale ) alcuni atti particolari, ad esempio : l'acquisto e la vendita di beni ( non importa se mobili o immobili ) l'accettazione di eredità, la costituzione di ipoteche , le divisioni.

Di massima si può dire che, come per il genitore, i poteri del tutore di compiere liberamente degli atti, si riducono all'amministrazione ordinaria. Si nota però una maggiore diffidenza, diciamo così, del legislatore per il tutore rispetto al genitore : maggiore diffidenza che si rivela sia nel fatto che l'autorizzazione a compiere gli atti di amministrazione, mentre di solito per il genitore é demandata al giudice tutelare, per il tutore é demandata al tribunale, sia nel fatto che alcuni atti, esenti di autorizzazione per il genitore ( ad esempio, l'acquisto di beni, la cancellazione di ipoteche , purché ben inteso di per sè non costituiscono atti di straordinaria amministrazione ), sono, invece, sottoposti ad autorizzazione per il tutore ( vero é però,che alcune diversità tra il dettato degli articoli che riguarda il genitore e quello che riguarda il tutore, può anche dipendere da un difetto di coordinamento tra chi ha curato la redazione dell'uno e dell'altro ).

D.- Che succede se il tutore compie un atto soggetto ad autorizzazione senza averla ottenuta ?

R. Per un tale caso il legislatore ( nell'articolo 377 ) dispone l'annullabilità dell'atto “ su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa”.

D. Parliamo ora del'istituto della emancipazione .

R.-L' istituto dell'emancipaizone deroga all'articolo 2 attribuendo la capacità di agire anche ai minori di diciotto anni.

D.- Tale deroga avviene in considerazione della particolare maturità intellettuale riscontrata nel minore e si esprime attraverso un atto ad hoc dell'autorità ?

R- In realtà l'emancipazione viene concessa automaticamente al minore al momento del suo matrimonio : il minore Pinco Pallino si sposa e automaticamente ( senza che un'autorità statuale debba emanare un atto ad hoc ) diventa emancipato. Più precisamente l'articolo 390 recita : “Il minore é di diritto emancipato col matrimonio”. E' pur vero però che ( per l'art.84) il tribunale autorizza il minore che abbia compiuto i sedici anni al matrimonio solo do aver “accertata la sua maturità psico-fisica” .

D. Il minore emancipato ha una piena capacità di agire ?

R. No. Per il primo comma dell'articolo 394 “ la emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere ( solo ) gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione”. Però se il minore é stato autorizzato all'esercizio di un'impresa, allora con ciò stesso ( in forza dell'articolo 397 ) acquista con ciò stesso la capacità “di compiere gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa” .

D.- Mettiamoci però ora nel ipotesi normale di un minore che non sia stato autorizzato all'esercizio di un'impresa e quindi goda solo di una capacità di agire limitata: quali sono i suoi poteri rispetto agli atti di straordinaria amministrazione ?

R. Spetta a lui decidere se compiere o no un atto ( se vendere, acquistare, locare oltre il novennio...) - questo mentre in ipotesi di minore soggetto a tutela spetterebbe al tutore l'input al compimento dell'atto. Però egli ( idest, il minore ) può compiere l'atto solo con l'assistenza del curatore e certe volte, oltre all'assistenza del curatore, gli occorre anche l'autorizzazione del tribunale.

D.-In che cosa consiste questa “assistenza” del curatore ? consiste nel dare un parere, una consulenza ?.

R.- No, nonostante la non chiara terminologia del codice, consiste nel dare il consenso : l'assistenza del curatore a un atto, si esprime col consenso del curatore all'atto.

D. Quali sono gli atti che il minore può compiere in base al semplice consenso del curatore ?

R. Sono la riscossione dei capitali e lo “stare in giudizio sia come attore sia come convenuto”. Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione gli occorrerà, oltre al consenso del curatore , l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

D.-Quindi il minore potrebbe col semplice consenso del curatore promuovere quel giudizio di divisione che, invece, il tutore,per l'articolo 375, potrebbe compiere solo con l'autorizzazione del tribunale ?

R. No, di certo : una cosa é stare in giudizio , un'altra cosa é decidere di promuovere un giudizio . Il minore potrà promuovere il giudizio di divisione solo col consenso del curatore e l'autorizzazione dell'A.G. , ma potrà compiere gli atti in cui si esprime la difesa dell'attore e del convenuto ( nomina di un difensore, deferimento di un giuramento ecc) con il semplice consenso del curatore ( e si badi, la controparte, quando la notifica di un atto é dovuta, dovrà effettuarla sia al minore che al curatore ).

D.- Ma chi é il curatore del minore.

R. E' il coniuge ( che quindi diventa curatore senza bisogno di una nomina ad hoc , semplicemente in seguito al matrimonio ). Questo, a meno che anche il coniuge sia minore di età ; nel qual caso l'autorità giudiziaria provvederà a nominare un curatore per entrambi i coniugi.

D. E se il matrimonio viene annullato, se i coniugi, divorziano, si separano ?

R.- In tal caso evidentemente il coniuge non potrà più fungere da curatore e pertanto l'autorità giudiziari anche in tal caso dovrà nominare un curatore. Però, si badi, ciò non farà venir meno lo status di emancipato acquistato col matrimonio; a meno che il matrimonio sia annullato a causa della minore età – e questo é ovvio.

D- Parlami ora dell'amministrazione di sostegno

R.- L'amministrazione di sostegno é un istituto creato abbastanza recentemente dal legislatore per due scopi : in primo luogo, con lo scopo di restringere, la incapacità di agire dell'incapace di intendere o di volere, nei limiti strettamente necessari per impedire che questi si autodanneggi ; infatti gli istituti che erano destinati alla protezione dell'incapace - che, come mi riservo di dire meglio, sono l'interdizione e l'inabilitazione – sia pure con gradazione diversa, incidevano troppo drasticamente sulla capacità di agire dell'incapace. In secondo luogo, l'istituto dell'amministrazione di sostegno fu costituito allo scopo di offrire una protezione , non solo agli incapaci di intendere o di volere, ma anche alle persone che “ per una menomazione psichica o fisica” (ad esempio, per una difficoltà a deambulare ) si trovano nell'impossibilità, anche di breve durata ( come potrebbe essere la durata di una degenza ospedaliera ) di provvedere ai propri interessi.

D. Quindi qualora la difficoltà a curare i propri interessi derivasse a Tizio dal fatto che egli deve subire una lunga carcerazione, egli non potrebbe ottenere una amministrazione di sostegno.

R.- Esatto. Più precisamente l'articolo, che prevede l'istituto, l'articolo 404, recita : “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare (...)”.

D- L'amministrazione di sostegno può essere richiesta da qualsiasi persona, ad esempio da una persona che intende acquistare un immobile dall'incapace e che vuole essere sicura che in un domani l'atto non venga annullato per l'incapacità di questi ?

R. No, la richiesta dell'amministrazione di sostegno ( così come del resto la richiesta dell'interdizione e dell'inabilitazione ) può essere avanzata solo da determinate persone ( il coniuge, i parenti prossimi...) e dal pubblico ministero.

D.- Ma quello che sarebbe il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non può richiederla ?

R.- Certamente, sì ( così come del resto l'interdizione o l'inabilitazione può essere richiesta anche direttamente dall'incapace ) e può richiederla anche quando non é ancora sorta la necessità della protezione ( cosa che invece distingue l'istituto dell'amministrazione da quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione ) : ad esempio, Tizio prevede che dovrà essere sottoposto ad una difficile operazione e chiede gli sia nominato chi possa attivarsi all'occorrenza a che sia rispettato il suo testamento biologico.

D.- L'amministratore di sostegno, si limita ad assistere il beneficiario dell'amministrazione, così come accade nella emancipazione ?

R.- In alcuni casi così può essere, ma vi possono essere dei casi in cui il beneficiario conserva la piena capacità di agire, e dei casi in cui all'amministratore viene attribuito un amplissimo potere di compiere atti senza il consenso del beneficiario e, di conseguenza, la capacità di agire di questi viene ridotta agli “ atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” ( ma, si badi, oltre la capacità di agire del beneficiario non potrebbe essere ridotta, infatti l'ultimo comma dell'articolo 409 recita : “Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” : comprarsi il vitto, un vestito, e così via ).

D. Ma gli atti che l'amministratore può compiere e i limiti che incontra vengono indicati specificatamente nel decreto di nomina ?

R.- Cero. Infatti il legislatore nei numeri tre e quattro del quinto comma dell'articolo 405 dispone : “( il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno”. Poi, nel primo comma del già citato articolo 409 stabilisce : “ Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”. Infine, nel quarto comma dell'articolo 411, il legislatore stabilisce che: “Il giudice tutelare (….) può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.

D.- Quindi potrebbe disporre che si estenda al beneficiario dell'amministrazione il divieto di contrarre matrimonio stabilito dall'art.85 per l'interdetto.

R: E' così.

D.- Ma il giudice tutelare può autorizzare l'amministratore a compiere l' alienazione di un immobile, l'accettazione di un eredità , una divisione, senza quella autorizzazione dell'A.G. che é,invece, imposta al tutore del minore o al curatore dell'emancipato ?

R.- Io penso che senz'altro si possa dare una risposta negativa a tale domanda in base al primo comma dell'articolo 411, secondo cui “si applicano all'amministratore di sostegno ( …) le disposizioni di cui agli articoli 374 a 388” - articoli, questi, con cui appunto, il potere del tutore a compiere certi atti di amministrazione, viene subordinato all' autorizzazione dell'A.G.

D. E se l'amministratore o il beneficiario compiono degli atti a cui non sono legittimati ?

R. In tal caso l'atto sarà annullabile. Più precisamente l'articolo 412 recita:

“Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno”.

D.- Parliamo ora dell'istituto della interdizione.

R.- Questo istituto, previsto dall'articolo 414 del codice, é destinato ad essere applicato nei casi in cui l'apertura di una amministrazione di sostegno non servirebbe ad assicurare una adeguata protezione all'incapace.

L'articolo 414 ci dice i presupposti della sua applicazione così recitando : “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò é necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Quindi i presupposti dell'interdizione di una persona sono :

1) che si tratti di persona maggiorenne o anche minorenne ma emancipata ( limitazione, questa, logica, dal momento che il minorenne non emancipato gode già della protezione a lui data, dagli istituti della “responsabilità genitoriale” e della tutela dei minori – peraltro l'articolo 416, al fine di evitare un vuoto di protezione, prevede che l'interdizione e l'inabilitazione possano essere pronunciate nell'ultimo anno di minore età );

2) che l'interdicendo sia persona incapace di provvedere ai propri interessi ;

3) che, non solo sia infermo di mente, ma che sia, a causa della sua infermità mentale, incapace di provvedere ai propri interessi ( quindi non potrebbe essere interdetto chi non fosse in grado di tutelare i suoi interessi , non per infermità, ma per la sua “rusticitas” : evidentemente il requisito della infermità mentale, che finisce per rimettere la decisione sulla interdizione, non al giurista ma al medico, é una cautela - ulteriore rispetto a quella che l'incapacità deve porre a rischio gli interessi dell'interdicendo , e non, ad esempio, quelli della sua famiglia - adottata per evitare che sia interdetto, non chi é incapace di intendere, ma chi “ la pensa in maniera diversa dagli altri” - a rigore, peraltro, l'aggiungere il requisito dell'infermità a quello della incapacità di intendere, é una assurdità : infatti se é vero che vi é infermità quando una funzione fisica o psichica é malfunzionante, l'incapacità di intendere costituendo una malfunzione delle capacità intellettive, non può non essere considerata di per sé stessa una infermità);

4) che l'infermità sia abituale ( il che non significa che debba essere “continua” : infatti vi sono infermità che sono accompagnate dai così detti “lucidi intervalli” );

5) che la interdizione si presenti come “necessaria” ai fini della tutela dell'incapace ( il che, in particolare, non sarebbe quando potrebbe essere sostituita dall'inabilitazione o dalla amministrazione di sostegno).

D.- Sussistendo tali presupposti come si attua la protezione dell'incapace .

R.- Si attua , ai sensi dell'articolo 424, adottando “le disposizioni sulla tutela dei minori” . Ciò che significa che la protezione dell'incapace si attua, da una parte, con la nomina di un tutore ( avente gli stessi poteri e gli stessi limiti del tutore di un minore ) e, dall'altra, con la totale incapacitazione ad agire dell'infermo.

Va peraltro detto che, ai fini di dare una certa flessibilità all'istituto, l'articolo 427 prevede che il giudice “possa stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero ovvero con l'assistenza del tutore”.

D.-E se l'interdetto compie un atto per cui é incapacitato ?

R.- Ai sensi del secondo comma dell'articolo 427, tale atto sarà annullabile.

D.- Siccome rientra anche nella competenza dell'istituto della amministrazione di sostegno la protezione dell'infermo di mente incapace di tutelare i suoi interessi, e, la diversità tra una misura interdittiva e la nomina di un amministratore di sostegno, deriva in fondo solo dalla ampiezza della incapacitazione dell' infermo e dall'ampiezza dei poteri dati alla persona persona delegata alla sua protezione, possono ben capitare dei casi in cui il tribunale, richiesto della misura interdittiva, ritiene invece più opportuno la nomina di un amministratore di sostegno o in cui il giudice tutelare, richiesto della nomina di un amministratore, ritiene più opportuna l'interdizione dell'incapace : in tal casi cosa succede ? può, ad esempio, il giudice tutelare sostituirsi al tribunale nel dichiarare l'interdizione ?

R.- Certamente no, dato che il legislatore dota, la procedura che può concludersi con l'interdizione, di particolari garanzie, che invece mancano nella procedura che può solo sfociare nella nomina di un amministratore. Ciò significa che il giudice tutelare adito da una istanza di nomina di un amministratore, qualora ritenga più idonea l'interdizione o l'inabilitazione, dovrà, sì, nominare ( a titolo provvisorio) l'amministratore, ma altresì dovrà, come si argomenta dal quarto comma dell'articolo 413, informare il pubblico ministero a che provveda a richiedere al tribunale le necessarie misure interdittive o inabilitative ( e la amministrazione di sostegno cesserà automaticamente con la nomina del tutore o curatore provvisorio ).

D.- E se il tribunale adito per la dichiarazione di interdizione ( o inabilitazione ) riterrà più opportuna la nomina di un amministratore di sostegno ?

R.- In tal caso il tribunale in ossequio al disposto dell'articolo 429 comma quarto disporrà “ la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.

D. Parliamo ora dell'inabilitazione.

R. Questo istituto é previsto dall'articolo 415, che recita :

“Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non é talmente grave da far luogo all'interdizione può essere inabilitato.

Possono essere anche inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere abilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuta un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 ( idest, della misura dell'interdizione ) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

D.- Come si realizza la protezione dell'inabilitato ?

R. La protezione dell'inabilitato si realizza , per l'articolo 424 comma primo, applicando “ le disposizioni sulla curatela dei minori emancipati”; cioé, da una parte, limitando la capacità dell'inabilitato al solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e, dall'altra, nominandogli un curatore a che lo assista nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Peraltro, al fine di dotare di maggiore flessibilità l'istituto, l'articolo 427 prevede che il giudice possa stabilire “ che taluni atti eccedenti la ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”.

D.-E per quel che riguarda l'esercizio di un'impresa commerciale ?

R. Il legislatore, con l'art. 428, prevede che l'inabilitato possa continuare l'esercizio dell'impresa già iniziata ; ma, a differenza di quel che prevede per l'emancipato, non gli concede di iniziarla ( neanche con l'autorizzazione del tribunale ).