A (Esaminatore)- Mi sa dire l'articolo del codice in cui, sia pure indirettamente, il legislatore definisce il concetto di rappresentanza ?
B ( Esaminato)- E' l'articolo 1388, che recita : “ Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitigli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
A ( Esaminatore ) - Quindi Caio può dire di avere il potere di rappresentare Sempronio quando ha il potere di compiere atti produttivi direttamente di effetti giuridici nella sfera giuridica di Sempronio: Caio stipula nella sua qualità di rappresentante di Sempronio una compravendita con cui acquista l'immobile A e ipso facto la sfera giuridica ( non sua ma ) di Sempronio si arricchisce del diritto di proprietà sull'immobile A.
Ma perché, dalla compravendita compiuta da Caio, consegua direttamente per Sempronio l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile A, basta che Caio abbia il potere di rappresentare Sempronio od occorre un quid pluris ?
B ( Esaminato )- Occorre un quid pluris, occorre che Sempronio compia la compravendita dichiarando alla controparte che agisce in nome e per conto di Sempronio; solo così Sempronio acquisisce direttamente il diritto di proprietà sull'immobile e con questo anche, naturalmente, l'obbligo di pagare il prezzo dell'acquisto. Se Caio, pur avendo al momento della compravendita il potere di rappresentanza, non dichiarasse di agire in nome e per conto di Sempronio , cioé non operasse quella che si chiama la contemplatio domini, la compravendita non produrrebbe effetti diretti nella sfera giuridica di Sermpronio : la proprietà e l'obbligo di pagare il prezzo verrebbero acquisiti nella sfera giuridica di Caio e non in quella di Sempronio.
A . - Questo anche se la controparte, Cornelio, sa del potere di rappresentanza che ha Caio ?
B.- Certamente, dato che Caio, pur avendo tale potere, potrebbe preferire di fare la compravendita in nome proprio.
A .- Perché il legislatore si premura, nell'articolo da lei prima indicato, di far presente che il contratto concluso dal rappresentante in nome e conto del rappresentato produce direttamente effetti per questo, per il rappresentato cioè ? ci sono dei casi in cui una persona, metti il Caio del nostro esempio, stipulando un contratto produce, sì, effetti nella sfera giuridica di un terzo, in Sempronio, ma solo indirettamente ?
B.- Sì, tali casi ci sono : ad esempio, se Sempronio avesse dato a Caio il mandato di acquistargli l'immobile A, ma senza attribuirgli il potere di rappresentarlo, la compravendita stipulata da Caio produrrebbe, sì, degli effetti giuridici nella sfera giuridica di Sempronio, ma tra tali effetti giuridici non si potrebbero contare quelli che sono gli effetti giuridici tipici della compravendita : nel caso, l'acquisto della proprietà sull'immobile A, l'assunzione dell'obbligo di pagare il relativo prezzo.
A.- Mi può dire alcuni di quegli effetti giuridici indiretti di cui lei ora ha detto. ?
B.- Come esempio di effetto giuridico indiretto ( della compravendita compiuta da Caio come mandatario senza rappresentanza ) posso, prima di tutto, indicare il diritto, previsto dal secondo comma dell'art.1707, di Sempronio, il mandante, a ottenere da Caio, il mandatario, il trasferimento a suo nome del diritto di proprietà sull'immobile A. Sempre come uno di tali effetti indiretti posso poi indicare l'obbligo ( previsto dall'articolo 1719 ) di Sempronio, il mandante, di somministrare a Caio, il mandatario, i “mezzi necessari”, in pratica i soldi, “per l'adempimento delle obbligazioni” da questi contratte, in primis , per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo pattuito per l'immobile.
A.- L'articolo1706, da lei prima citato, nel suo primo comma stabilisce che “ Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio” : non significa questo che, nel caso che la compravendita abbia ad oggetto ( non beni immobili, ma ) beni mobili, il mandante acquista direttamente la proprietà di queste cose mobili ?
B.- Direi di sì. Evidentemente anche la regola da me sopraesposta, che il contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza non produce effetti diretti per il mandante, ha, come ogni regola che si rispetti.... le sue eccezioni.
A. Sia come sia. Chiudiamo la parentesi e torniamo a parlare della rappresentanza. L'articolo 1387 ci dice che “la rappresentanza é conferita dalla legge ovvero dall'interessato”. Nei casi in cui é conferita dalla legge, sarà la legge stessa che indicherà di volta in volta l'atto fonte del potere di rappresentanza ( ad esempio , la nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso del potere di rappresentanza del minore attribuito al tutore ), ma nel caso di rappresentanza conferita, non dalla legge, ma, per usare le parole dell'articolo 1387, “dall'interessato”, qual'é il fatto o l'atto che conferisce il potere di rappresentanza, insomma Sempronio, che vuole nominare Caio come suo rappresentante, che cosa deve fare ?
B.- Deve fare un atto di procura. Cioé un atto unilaterale in cui conferisce a Caio il potere di compiere per suo nome e conto ( idest per nome e conto di lui, Sempronio ) uno o più atti. Si parlerà di procura speciale se l'atto o ciascuno degli atti indicati nella procura, risultano in essa individuati; si parlerà di procura generale, se la procura ha per oggetto tutti gli affari di chi la rilascia o una categoria di affari ( ad esempio, “tutti gli affari che io, Sempronio, ho in Argentina” ).
A.- La procura deve essere accettata dalla persona a cui é conferito il potere di rappresentanza ?
B.- No. Mentre, per l'articolo 1987 ( che dice sulle c.d. “promesse unilaterali”), l'impegno unilaterale, che Sempronio prendesse di rimborsare Caio delle spese, sostenute per acquistare un dato immobile A, da trasferirgli in proprietà in un secondo tempo, non avrebbe nessun effetto ( per cui, se effettivamente Sempronio volesse che Caio gli acquistasse quel dato immobile eccetera eccetera, dovrebbe con Caio stipulare un vero e proprio contratto, il contratto di mandato ), invece la procura, cioé l'atto con cui una persona, Sempronio, accetta che atti compiuti da un terzo, Caio, producano effetti nel suo patrimonio, ha efficacia anche senza l'accettazione di questa terza persona, di Caio. E' un po' strano, ma é così. E come non vi é nessuna necessità dell''accettazione della procura da parte di Caio, così non vi é naturalmente nessun obbligo di questi di rinunciare alla procura. Chiaro, però, che, se Caio avrà accettato la consegna del documento da cui risulta la procura, con ciò stesso avrà creato una situazione che gli imporrà l'obbligo di correttezza , nel caso non volesse stipulare l'atto nella procura menzionato, di farlo presente a chi la procura ha rilasciato. Chiaro ancora che, se Caio avrà stipulato con Sempronio un contratto di mandato con rappresentanza, qualora poi , mancando a ciò un giustificato motivo, non adempisse all'obbligo di compiere l'atto di cui alla procura, si renderebbe inadempiente a tale contratto di mandato..
A.- Ma chi ha rilasciato la procura, può revocarla ?
B.- Sì, chi ha rilasciato la procura ( quando la procura non é rilasciata anche nell'interesse del procuratore ) può in ogni momento revocarla o anche semplicemente modificarla ( prima naturalmente che il procuratore compia l'atto contemplato nella procura stessa ). Però egli deve portare a conoscenza dei terzi tale revoca o tali modifiche “ con mezzi idonei”.
A.- E se non lo fa ?
B.- Se non lo fa , la revoca della procura o le sue modifiche non potranno essere opposte ai terzi, a meno “che non si provi che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”. Infatti il primo comma dell'articolo 1396 recita : “Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”.
A.- Oltre alla revoca vi sono altre cause di estinzione del potere di rappresentanza ?
B.- Anche se, nel capo del codice dedicato alla “rappresentanza”, il legislatore non le indica, la risposta positiva ( “Sì, vi sono altre cause di estinzione oltre la revoca” ) si argomenta facilmente dalle norme che disciplinano il contratto di mandato, in particolare dall'articolo 1722. Infatti in questo articolo sono elencate tutta una serie di casi in cui il mandato si estingue ( scadenza del termine o compimento da parte del mandatario dell'affare per cui il mandato era stato conferito, revoca da parte del mandatario, rinunzia del mandatario, morte o incapacitazione del mandatario...) e la logica vuole che, quando si estingue il mandato, si estingua anche la procura rilasciata per l'esecuzione del mandato.
A.- E se i terzi, non essendo a conoscenza di tali cause di estinzione della procura, stipulano il contratto per cui la procura era stata rilasciata, che succede ?
B-. Succede quel che prevede il secondo comma dell'articolo 1396 recitando : “Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”.
La differenza tra il primo e il secondo comma sembra essere questa : in caso di estinzione della procura per sua revoca, incombe sul revocante ( che non ha portato a conoscenza ecc.ecc. ) l'onere di provare che i terzi conoscevano tale estinzione. Nel caso di estinzione della procura “ per altra causa”, metti per morte di chi l'ha rilasciata, spetta ai terzi l'onere di provare che non conoscevano la causa di estinzione.
A.- Caio in rappresentanza di Sempronio acquista il bene mobile A, metti un quadro, da Cornelio : egli dà il prezzo pattuito a Cornelio e Cornelio gli consegna il quadro. Ma c'é un piccolo particolare : Cornelio non é il proprietario del quadro. Caio, che, come rappresentante, é solo la così detta “parte formale” del contratto”, lo sa, ma Sempronio, il rappresentato, che é la c.d. “parte in senso sostanziale” del contratto, non lo sa . Domanda : Sempronio, può rivendicare la proprietà del quadro in forza dell'articolo 1153, articolo che, come senza dubbio lei sa, dispone che “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non é proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna”?
B.- No, perché l'articolo 1391 chiaramente dispone che “Nei casi in cui é rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato”. Cosa per cui, per fare un altro esempio se oggetto della compravendita fosse stato un bene immobile, anche se Sempronio, il rappresentato, in perfetta buona fede avesse provveduto, dopo la stipula del contratto, alla sua trascrizione, egli , certo l'avrebbe potuto usucapire , ma solo in forza del possesso ventennale previsto dall'art.1158 e non in forza del possesso decennale previsto dall'articolo 1159.
A.- Ma torniamo all'esempio dell'acquisto di un quadro, però con questa nuova particolarità : Sempronio non ha dato mandato a Caio di comprare un qualsiasi quadro, ma di comprare quel tale quadro a firma Picasso che Cornelio possiede : in questo caso avrà rilievo lo stato soggettivo del rappresentante Caio o del rappresentato Sempronio ?
B.- Avrà rilievo lo stato soggettivo del rappresentato, in quando l'oggetto dell'acquisto, che Caio aveva mandato di effettuare, era con precisione determinato dal rappresentante; cosa per cui diventa applicabile l'ultima parte dell'articolo 1391 da me or ora letto.
A.- Poniamoci ora nel caso che Sempronio dia mandato a Caio di comprare il quadro di Cornelio credendolo dipinto da Picasso, mentre ne é invece solo una raffinata imitazione. Caio, che é buon intenditore di pittura, non cade dell'errore di Sempronio, ma compra lo stesso il quadro ; se Sempronio domanda l'annullamento della compravendita il giudice dovrà, o no, dare rilevanza all'errore in cui egli era caduto ?
B.- Il caso in buona sostanza é analogo a quello prima fatto e merita analoga risposta;
che però, non é data dall'articolo prima citato, ma dall'articolo 1390, che recita - sotto la rubrica “Vizi della volontà” - : “Il contratto é annullabile se é viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto é annullabile solo se era viziata la volontà di questo”
Quindi il giudice annullerà il contratto se l'errore del rappresentato Sempronio era stato causato dal dolo del venditore Cornelio o era essenziale e riconoscibile da Cornelio.
A.- Facciamo ora il caso inverso : Caio non sa che il bene non é di proprietà del venditore Cornelio, ma invece lo sa il rappresentato Sempronio : domanda : questi può giovarsi della buona fede del suo rappresentante Caio e rivendicare la proprietà del quadro ?
B - La risposta deve essere negativa, infatti il secondo comma sempre dell'art. 1391, recita : “In nessun caso il rappresentato che é in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante”.
A.- Ritorniamo al caso già esaminato in cui Caio, il rappresentante, compra il quadro da Cornelio sapendo che questi non ne é il vero proprietario, domanda – e le dico subito, domanda un po' insidiosa, insomma una domanda “trabocchetto”, quindi stia attento : entro quanto tempo, Plinio, il vero proprietario, può chiedere l'annullamento del contratto stipulato da Caio con il falsus dominus Cornelio ? entro i cinque anni previsti dall'articolo 1442 ?
B.-.- Effettivamente la domanda é insidiosa in quanto in realtà il contratto tra il falsus dominus Cornelio e il rappresentante Caio non é annullabile, ma inefficace. Quindi Plinio avrà tutto il tempo per far valere il suo diritto di proprietà , in quanto , per l'ultimo comma dell'art. 948 “ L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
A- Lei sa che, per l'art. 378, il tutore non può rendersi acquirente dei beni del minore ( e mutatis mutandis lo stesso divieto viene ripetuto dall'art. 323 per il genitore esercente la responsabilità genitoriale), mettiamo però che Sempronio, tutore del minore Plinio, dia la procura a Caio di comprare ( metti all'asta pubblica ) a suo nome ( idest, a nome di sé, Sempronio ) un bene del pupillo : il contratto così stipulato da Caio sarà valido o sarà annullabile ?
B.- Sarà annullabile. Ciò risulta dal secondo comma dell'articolo 1389, che recita : “In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante é necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato”..
A.-Mettiamoci nell'ipotesi contraria a quella or ora fatta : il tutore, non é il rappresentato ( che dà il mandato ), ma il rappresentante : Sempronio dà mandato a Caio, tutore di Plinio, di comprare un bene di questi : il contratto é valido o no ?
B.- No, non é valido, ma la risposta ora, non é negativa per l'articolo 1389 , infatti al rappresentato Sempronio, non é fatto divieto di comprare i beni di Plinio ( che non é suo pupillo, ma pupillo del rappresentante Caio), ma é negativa per l'articolo 1394, che recita : “ Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
A.- Focherello : lei é giunto alla soluzione giusta, ma non ha centrato l'articolo giusto, quello cioé che la prevede. Vero che é senz'altro annullabile il contratto stipulato da Caio, che, essendo rappresentante del pupillo ex lege e rappresentante di Sempronio per volontà di questi, si trova nell'imbarazzante situazione di chi é servo di due padroni e quindi in potenziale conflitto di interessi con entrambi. Però, tale contratto non é annullabile per l'articolo 1394, ma per l'articolo 1395, che recita : “ E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.
B.- Quindi, nel caso dell'esempio, la domanda di annullamento potrebbe essere proposta solo da Sempronio, che ha dato a Caio il mandato ad acquistare. Ciò mi pare ingiusto : forse che Caio non avrebbe potuto sacrificare gli interessi del proprio pupillo, Plinio, a vantaggio di quelli del proprio mandante, Sempronio ?
A.- Ma in effetti il secondo comma dell'articolo in esame non esclude per nulla il potere del pupillo di domandare l'annullamento. Lei infatti non deve dimenticare che negli articoli in esame il legislatore si riferisce sia alla rappresentanza, che ha la sua fonte nella legge, sia a quella, che ha la sua fonte nella volontà del privato ; infatti l'articolo 1387, che recita : “Il potere di rappresentanza é conferito dalla legge ovvero dall'interessato”, costituisce l'incipit del “capo” di cui stiamo esaminando le varie disposizioni . Quindi, quando il codice, negli articoli successivi al 1387, si riferisce al “rappresentato”, si riferisce sia al rappresentato ex lege sia al rappresentato in forza di una procura.
B.- Quindi il pupillo giunto alla sua maggiore età potrà domandare l'annullamento del contratto.
A. Attenzione : lei fa decorrere il termine prescrizionale, della domanda di annullamento proposta nell'interesse del minore, dal momento del suo raggiungimento della maggiore età. Questo é un errore, segnalato dalla Corte di Cassazione per il caso analogo del contratto stipulato dal tutore ( o dal genitore ) senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. Ed é un errore giustamente segnalato, infatti l'articolo 1442, nel suo secondo comma, fa decorrere il termine prescrizionale dal raggiungimento della maggiore età del minore, solo nel caso che “l'annullabilità dipenda da vizio del consenso o da incapacità legale”, mentre nel terzo comma stabilisce che “Negli altri casi ( e in tali “altri casi” rientra quello della nostra fattispecie) il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto”.
L'errore da lei commesso é certamente un errore veniale, ma ora lei deve riabilitarsi dandomi due esempi, che illustrino le due eccezioni fatte, all'annullabilità del contratto, dall'articolo 1395 da me or ora letto.
B.- Un esempio, potrebbe essere dato dal caso in cui Sempronio dia mandato a Caio di vendere una cosa ben determinata per un prezzo altrettanto ben determinato : “Vendi il mio appartamento di via Roma solo per il prezzo di centomila”. In questo caso, ovviamente, si farebbe eccezione all'annullabilità del contratto, in considerazione che il suo contenuto era stato “determinato ( dalla procura ) in modo da escludere la possibilità di un conflitto di interessi”. Un esempio. invece. di eccezione all'annullabilità del contratto, per aver dato il rappresentato una specifica autorizzazione alla sua stipula , può essere dato da una procura rilasciata nell'interesse stesso del mandante : Sempronio dà mandato a Caio di vendere l'appartamento di via Roma e di trattenersi, quella quantità del prezzo ricavato, necessaria per estinguere un credito, che lo stesso Caio ha verso di lui, Sempronio.
A. Dieci e lode e vengo a porle un'altra domanda : Sempronio dà mandato al figlio sedicenne, quindi incapace legalmente, di comprare una data cosa, metti un'automobile : il contratto é valido o no ?
B.- Sì, é valido, perché quella che rileva é la capacità legale del rappresentato ; infatti l'articolo 1389 nel suo primo comma recita : “Quando la rappresentanza é conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato”.