D.- Quando una obbligazione si dice parziaria ?
R -Si dice che Caio e Tizio sono obbligati a pagare parziariamente 90 quando Caio dovendo un terzo di quei novanta e Tizio i due terzi, il creditore può chiedere a Caio solo 30 e a Tizio solo 60. E, se Tizio non paga, il creditore non può chiedere a Caio i 60 non pagati da Tizio.
D - Quando si ha obbligazione solidale ?
R- Quando il creditore può chiedere tutto il pagamento a uno solo dei debitori . La somma dovuta é 90mila e i debitori sono Caio per un terzo e Tizio per due terzi ? Il creditore può chiedere novantamila sia a Caio sia a Tizio.
D -Tizio, il debitore solidale che ha pagato, potrà ottenere il rimborso di quanto ha pagato dall'altro condebitore ?
R- Il condebitore che ha pagato ha la c.d. azione di regresso per essere rimborsato di parte di quanto pagato. E la parte che ha diritto di avere si presume eguale alla sua a meno che non risulti diversamente ( art,1298 ). Ciò sarà il caso quando ad esempio in base al contratto di acquisto di un immobile, Caio ne é diventato comproprietario per un terzo e Tizio per due terzi :Caio che ha pagato tutto il prezzo avrà diritto a vedersi rimborsati da Tizio due terzi di quel che ha pagato.
D Metti che i condebitori di 90 siano tre, A, B, C. Il condebitore A paga tutti i novanta ; chiede a B di rimborsarlo in parte dandogli 30, ma B é insolvente. Quid iuris ?
R.-Al mancato pagamento del debito di B faranno fronte in parti eguali A e C : quindi A potrà chiedere a C , 30 + 15.
D- Se viene emessa sentenza di condanna tra il creditore Caio e A, un condebitore in solido, tale sentenza produce effetto anche verso i condebitori B e C ?
R.- No. Così come non produrrebbe effetto una transazione stipulata solo tra Caio e il condebitore A.
Però in entrambi i casi gli altri condebitori, se ritengono la transazione o la sentenza favorevole, possono giovarsene e opporla al creditore. Il creditore e A hanno transattivamente stabilito che il debito é per 15 e non per trenta ? Ebbene i condebitori B e C, al creditore che pretende 30 possono opporre la transazione e limitarsi a pagare 15.
D. Quid iuris se il creditore Caio rimette il debito verso il condebitore A ?
R- Per il primo comma dell'art.1301 i condebitori di A saranno liberati dal debito, a meno che, facendo la remissione, Caio non si sia riservato di far valere il suo credito verso gli altri condebitori. Ma naturalmente in tal caso Caio potrà chiedere a ciascuno dei restanti condebitori, B e C, solo l'ammontare del debito originario meno la parte pagata da A.
D Chiamiamo i due creditori solidali Caio e Sempronio e A il loro debitore. Mettiamo che l'ammontare del debito sia 90 e che Caio rimetta il suo credito. Quid iuris ?.
R.- Per il secondo comma dell'articolo 1301 , A dovrà pagare a Sempronio solo 45.
D. Chiamiamo Caio il creditore dei debitori solidali A e B. Poniamo che il debito sia di 90 e che A possa opporre in compensazione al creditore Caio un suo credito di 15. Quid iuris ?
R. Per l'articolo 1302, sia A che B potranno limitarsi a pagare solo 30 ( 45 – 15 = 30 ).
D. Chiamiamo Caio e Sempronio i concreditori solidali di A. Poniamo che il debito sia di 90 e che A possa opporre in compensazione a Caio 45. Quid iuris ?
R. Se presumiamo ( art. 1298 co. 2 ) che le parti dei due creditori siano eguali, per l'articolo 1302 co.2, Caio nulla potrà chiedere e Sempronio potrà chiedere solo 45.
D.- Chiamiamo Caio il creditore e A e B i condebitori. Mettiamo che Caio costituisca in mora A. Quid iuris ?
R.- Per l'articolo1308 il condebitore B non si riterrà costituito in mora. Ma se l'atto compiuto dal creditore é valido per interrompere la prescrizione verso A, é valido a interrompere la prescrizione anche verso B ( art. 1310 )
D. Chiamiamo Caio e Sempronio i due concreditori solidali e A il loro debitore. Caio interrompe la prescrizione. Quid iuris ?
R. Per l'art. 1310 tale interruzione giova al concreditore Sempronio.
D. Chiamiamo Cornelio il de cuius e A e B i suoi eredi con pari quota ereditaria. Mettiamo che Caio avesse un debito di 90 verso Caio. Quid iuris ?
R. Per l'art. 754 sia A che B dovranno pagare a Caio solo 45 .
D. Quando un'obbligazione si considera indivisibile ?
R. Per l'articolo 1316 si considera indivisibile “quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non é suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui é stato considerato dai contraenti”. Ad esempio, sarebbe indivisibile l'obbligo di consegnare un cavallo : infatti se il debitore taglia a metà il cavallo e consegna le due parti così tagliate al creditore, questi non riceve la stessa utilità che riceverebbe se gli fosse stato consegnato il cavallo tutto intero. Altro esempio : se Cornelio si é obbligato a consegnare quattro sedie del seicento a Caio, a che le possa mettere ai quattro lati di una tavola del seicento già in suo possesso, la consegna di sole due sedie, dà a Caio meno della metà dell'utilità che gli avrebbe data la consegna di tutte e quattro le sedie,
D.- Il de cuius Cornelio, ha due eredi A e B.. Poniamo che egli fosse obbligato a dare una cosa indivisibile ( un cavallo ) a Caio e che questi chieda la consegna del cavallo ad A, uno dei coeredi. Quid iuris ?
R.- Per l'articolo 1316, il coerede A, se é in possesso del cavallo o se é stato incaricato di consegnare il cavallo ( dal de cuius o da tutti gli altri coeredi ), é obbligato a consegnare il cavallo ( anche se un altro coerede si oppone )
D. E se Caio chiede la consegna del cavallo a un coerede che non ne sia in possesso o chiede collettivamente la consegna del cavallo a tutti i coeredi ?
R.- Non é chiara la legge sul punto. A mio parere, il creditore avrebbe la facoltà nei riguardi di tutti gli eredi o di chiedere l'esecuzione ( in forma specifica ) del contratto o la sua risoluzione e in più il risarcimento dei danni. Naturalmente tutti gli eredi dovrebbero ritenersi solidalmente obbligati al risarcimento. Salvo il diritto di quegli eredi, che avrebbero voluto l'adempimento dell'obbligazione, a chiedere il rimborso - delle somme pagate al creditore a titolo di risarcimento - a quegli altri coeredi che si fossero opposti all'adempimento della obbligazione.
Con ciò si verrebbe ad adottare una soluzione, se non identica, simile a quella adottata dal legislatore per il caso che l'adempimento di un'obbligazione fosse diventato impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori solidali. Infatti per il tal caso il legislatore nell'articolo 1307 stabilisce che “ gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta”.
D. Ma le norme che disciplinano le obbligazioni solidali sono applicabili alle obbligazioni divisibili ?
R. Sì, lo sono e questo per l'articolo 1318.
D. Chiamiamo Caio e Sempronio i due concreditori di un'obbligazione indivisibile ( la consegna di un cavallo ) e A il loro debitore. Poniamo che Caio, chieda l'adempimento della prestazione. Quid iuris ?
R. Il debitore A dovrà consegnare il cavallo a Caio se e in quanto questi gli avrà provato di aver data cauzione a garanzia degli altri coeredi.
D-E se A eseguirà la prestazione anche se Caio non avesse dato cauzione ?
R. Sarà come se avesse pagato a un creditore incapace e pertanto in applicazione dell'articolo 1190 non sarà liberato dal suo debito.
D Chiamiamo Caio e Sempronio i creditori di una obbligazione indivisibile, la consegna di un cavallo. E poniamo che Caio rimetta il suo debito. Quid iuris?
R.- Per l'art. 1320, Sempronio, l'altro creditore, potrà chiedere l'esecuzione della prestazione ( la consegna del cavallo ) solo se avrà pagato al debitore la metà del valore del cavallo oppure si sarà obbligato a pagarla.
La medesima soluzione dovrà essere adottata – per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 1320 – in caso di transazione, novazione, compensazione, e confusione.
D. Quando si ha un'obbligazione alternativa ?
R.- Quando sono contemplate come oggetto della obbligazione due prestazioni e il debitore si libera eseguendo quella delle due prestazioni che sarà indicata.
D. Da chi ?
R. Da chi le parti vogliono che compia la scelta ( il debitore, il creditore o un terzo qualsiasi ). Se non risulta chi deve operare la scelta, questa é fatta dal debitore.
D.- Poniamo che l'esecuzione di una delle prestazioni risulti impossibile. Metti il taxista si era obbligato a trasportare Caio a Roma o a Venezia, ma l'autostrada che porta a Roma é impraticabile.
R. In tal caso se l'impossibilità esisteva già prima della scelta, si considera ( per l'art. 1288 ) come oggetto della obbligazione solo la prestazione possibile : nell'esempio il taxista sarà obbligato a trasportare il suo creditore solo a Venezia. Se invece, operata la scelta, diventa impossibile proprio la prestazione scelta, l'obbligazione si estingue.
D.-Quando si ha una obbligazione “facoltativa” ?
R Quando il debitore può scegliere tra la prestazione A e la prestazione B, ma é convenuto tra le parti che, l'impossibilità di una delle prestazioni avvenuta prima della scelta, estingua la obbligazione.