Enciclopedia giuridica del praticante

 

Domande e risposte

D.- Che cosa si intende per responsabilità extra-contrattuale ?

R.- La responsabilità extra-contrattuale o come altri la chiama, la responsabilità da fatto illecito o aquiliana, é quella che si contrappone alla responsabilità contrattuale, che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione avente la sua fonte in un contratto.

D.- Mi dica le principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

R.- Le principali differenze riguardano : l'onere della prova, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, la sfera del danno risarcibile.

Diversità nell'onere della prova. In sede di responsabilità contrattuale, la parte A, per vedere accolta la sua pretesa al risarcimento verso la controparte B, potrà limitarsi a provare l'inadempimento dell'obbligo assunto da B e l'essere derivato da tale inadempimento un danno : toccherà alla controparte B provare che l'inadempimento é dipeso da impossibilità sopravvenuta e non imputabile a lei della prestazione. Invece in sede di responsabilità extracontrattuale, A, che pretende il risarcimento da B, dovrà provare : di essere stato colpito da un evento dannoso; che tale evento é collegato da un nesso di causalità con un comportamento di B ; che tale comportamento da B é stato posto in essere con colpa o dolo.

Diversità prescrizionale. Mentre ordinariamente il diritto al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni ( art. 2946 ) , il diritto al risarcimento “derivante da fatto illecito” si prescrive in cinque anni, anni che possono ridursi addirittura a due, nel caso che i danni siano prodotti dalla circolazione dei veicoli ( art. 2947 ).

Diversità nei limiti del danno risarcibile. In sede di responsabilità extracontrattuale il danneggiante risponde anche dei danni imprevedibili, In sede di responsabilità contrattuale, la parte risponde dei danni imprevedibili derivanti dal suo inadempimento, solo se questo é dovuto a dolo o colpa grave.

D. La responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale possono concorrere ?

R.- Certamente. Ad esempio il cliente di un albergo, che cada a causa della scarsa illuminazione di una scala , potrà a sua scelta chiedere il risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

D.- La responsabilità extracontrattuale implica necessariamente la violazione di una norma ?

R.- No. Ad esempio, se in una raffineria, nonostante che essa sia provvista di tutti i dispositivi contro gli incidenti, si verifica un'esplosione, che produce danni alle cose o alle persone, il titolare della raffineria, deve, dei danni conseguenti, rispondere, anche se non abbia violata nessuna norma e non abbia nessuna colpa. Infatti l'obbligo risarcitorio può conseguire anche alla così detta “responsabilità oggettiva”.

D.- Ogni fatto, che causa un danno, fa sorgere nel suo autore l'obbligo di risarcire questo ?

R.- No. Ad esempio, se Caio é tanto bravo da vincere un concorso a un unico posto, mettiamo di dirigente, egli. senza dubbio, causa un danno a chi non é riuscito a superare il concorso, ma chiaramente non ha nessun obbligo di risarcire tale danno.

Infatti, perché un fatto obblighi al risarcimento esso deve ledere un interesse giuridicamente protetto. La protezione giuridica di un dato interesse può risultare sia da una norma, che eleva tale interesse al rango di diritto o anche di interesse legittimo o di legittima aspettativa, sia dai principi della Costituzione.

D. La lesione di un diritto dà luogo a danno risarcibile anche se si tratta di un diritto, non assoluto, come il diritto di proprietà, ma relativo, come un diritto di credito ?

R. Certamente. E così, ad esempio, si ritiene che A, che era creditore di B di una prestazione infungibile, possa pretendere il risarcimento da C che ha determinata la morte di B.

D.- Basta che un interesse risulti tutelato giuridicamente, perché la sua lesione dia diritto a un risarcimento ?

R.- No, perché ben può essere che alla protezione di tale interesse il legislatore ponga dei limiti al fine di tutelare altro interesse da lui ritenuto più importante. Ad esempio: l'interesse alla privacy é senz'altro un interesse protetto dalla Costituzione; però é anche protetto dalla Costituzione l'interesse del pubblico ad essere informato sulla vita di certe personalità pubbliche ( diritto alla manifestazione del pensiero, diritto di cronaca...). Cosa per cui la pubblicazione, fatta da un giornalista a mezzo stampa, di certe notizie che violano la privacy di una personalità pubblica, non dà luogo a risarcimento.

Va altresì notato che vi é tutta una categoria di danni, quella dei danni non patrimoniali, alla cui risarcibilità la legge pone precisi limiti.

D.- Quando un Ordinamento si ispira al principio della tipicità dei danni risarcibili ?

R.- Quando descrive con precisione tutti i casi in cui un danno deve essere risarcito ed esclude che vi siano altri casi, oltre quelli così previsti, in cui il danno sia risarcibile.

Si ha , invece, un Ordinamento , che si ispira al principio della atipicità dei danni risarcibili, quando esso individua i casi in cui il danno é risarcibile con formule ampie e generali, lasciando così di fatto ampia libertà al giudice di individuare i casi in cui un danno va considerato risarcibile.

L'Ordinamento giuridico italiano si ispira al principio di atipicità dei danni risarcibili. Così come risulta dalla semplice lettura dell'articolo 2043, che recita : “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

D.- Quali funzioni adempie la responsabilità civile ?

R.- La responsabilità civile adempie a tre funzioni.

La funzione compensativa, in quanto mira a sollevare la parte A, che ha subito il danno, del suo peso, trasferendo questo sul danneggiante B : A ha subito un danno di 100? B dovrà dare 100 ad A e così facendo, certo non eliminerà il danno, però solleverà A del suo peso.

La funzione preventiva, che consiste nel dissuadere, con la minaccia dell'obbligo risarcitorio, i potenziali autori di un fatto produttivo di un danno, dal commetterlo.

La funzione sanzionatoria, che é quella di punire chi ha provocato il danno.

Vi é da dire che nel mondo contemporaneo, sia la funzione preventiva sia la funzione sanzionatoria, hanno perso molta della loro importanza: la funzione preventiva, per il diffondersi di varie forme assicurative, che sollevano, l'autore di un danno, dalla perdita economica dovuta all'adempimento dell'obbligo risarcitorio; la funzione sanzionatoria, per il venir meno di una concezione etica della responsabilità civile : infatti nel mondo contemporaneo sono molteplici i casi in cui nessun rimprovero si può muovere a chi tuttavia viene obbligato a risarcire il danno.

D.- Quali sono i presupposti di una responsabilità extracontrattuale ?

R.- I presupposti di una responsabilità extracontrattuale sono:

  1. che si sia verificato un danno;

  2. che tale danno sia collegato da un nesso di causalità con un fatto;

  3. che l'autore di tale fatto sia capace di intendere e di volere;

  4. che non vi sia una causa di giustificazione di tale fatto;

  5. che tale fatto sia stato commesso con colpa o dolo oppure che comportasse il rischio del verificarsi del danno – rischio dalla legge addossato all'autore del fatto a prescindere da un suo dolo o da una sua colpa.

D. Il codice civile definisce il concetto di dolo o colpa ?

R. No. Di conseguenza ci si basa anche in civile sulla definizione di dolo e colpa data dal Codice penale.

Secondo il Codice penale il fatto é colposo quando “l'evento, anche se preveduto, non é voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline”, mentre é doloso allorché “l'evento dannoso o pericoloso, che é il risultato dell'azione od omissione.....é dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione” ( art. 43 C.P. ).

Vi é da dire che in civile la distinzione tra dolo e colpa perde molta di quella importanza che ha in penale. Infatti il diritto civile si ispira al c.d. principio di equivalenza di dolo e colpa: che un fatto sia commesso con colpa oppure con dolo non rileva di regola per stabilire se il risarcimento é dovuto e per quale entità.

Però a tale regola il legislatore apporta delle eccezioni : per esempio, i danni provocati da un giudice nell'esercizio delle sue funzioni sono risarcibili sono se cagionati con colpa grave o dolo e certe molestie che il proprietario arreca ad altri sono punibili solo se commesse a scopo emulativo, cioé proprio al fine di molestare, cioé con dolo ( art. 833 sugli atti emulativi ).

D.- Che si intende per danno non patrimoniale ?

R.- Per danno non patrimoniale si intende il danno non suscettibile di diretta valutazione economica. Ad esempio, il danno derivante da una lesione all'integrità fisica, dalla perdita di una persona cara, da un'offesa all'onore.

D. Quand'é risarcibile il danno non patrimoniale ?

R.- L'art. 2059 dichiara risarcibile il danno non patrimoniale solo “ nei casi determinati dalla legge”. Quindi i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale sono casi tipici e costituiscono un numero chiuso.

Il caso più importante in cui il danno non patrimoniale va risarcito é quello in cui esso deriva da un reato. Infatti l'articolo 185 del Cod. Pen. stabilisce chiaramente la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da reato.

I danni non patrimoniali che non derivano da reato sono risarcibili solo se costituiscono una lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Esempi di un interesse costituzionalmente protetto, la cui lesione dà luogo a un obbligo risarcitorio sono : l'interesse all'integrità psico-fisica, la cui lesione dà luogo a quella importantissima categoria di danno non patrimoniale, che é il così detto “danno biologico”; l'interesse al pieno realizzarsi delle proprie potenzialità di vita, la cui lesione dà luogo al così detto “danno esistenziale”.

Nell'ambito dei danni non patrimoniali merita particolare menzione il così detto “danno morale soggettivo”, che é costituito dalle sofferenze fisiche e anche psichiche ( umiliazione, paura....), che derivano dal fatto illecito. Tale danno morale soggettivo, é risarcito solo se deriva da un reato.

D.- Da un fatto illecito può derivare sia un danno non patrimoniale che patrimoniale ?

R.- Certo. Ad esempio, chi é stato leso nell'integrità fisica, subisce delle sofferenze fisiche : e queste rappresentano un danno non patrimoniale. Però subisce anche una perdita economica per gli esborsi, che deve fare per curarsi ( acquisto di medicine...) : e questi esborsi costituiscono un danno patrimoniale.

D. Mi parli del nesso di causalità

R.- L'esistenza di un nesso di causalità tra un danno ed un dato comportamento, é presupposto necessario, anche se non sufficiente, perché l'autore di tale comportamento possa considerarsi obbligato al risarcimento del danno.

Perché tra un fatto e un evento dannoso si possa affermare l'esistenza di un nesso di causalità, occorre accertare positivamente che tra quel fatto e quell'evento esistono sia un nesso di causalità materiale sia un nesso di causalità giuridica.

Il nesso di causalità materiale tra il fatto e l'evento si riterrà sussistente quando, in assenza di quel fatto, l'evento non si sarebbe verificato. Ad esempio se Tizio guidando la sua auto in un centro abitato supera la velocità consentita dalle legge ( 50 Km.h. ) e investe e uccide un passante, si potrà ritenere il nesso di causalità materiale solo qualora l'incidente non si sarebbe verificato se egli fosse andato alla velocità imposta dalla legge, mentre si dovrà escludere il nesso di causalità materiale qualora l'incidente si sarebbe lo stesso verificato anche se fosse andato alla velocità imposta dalla legge.

La necessità di un nesso di causalità materiale tra il fatto e l'evento, viene dedotto dall'articolo 2043, che parla di danno “cagionato” da un fatto doloso o colposo.

Il nesso di causalità giuridica tra il fatto A e l'evento C si riterrà sussistente quando, non solo il fatto A ha causato indirettamente l'evento C ( nel senso che il fatto A ha prima causato l'evento B mancando il quale non si sarebbe verificato neanche l'evento C ) ma il verificarsi dell'evento C, come conseguenza dell'evento B, era ragionevolmente da ritenersi probabile in base a un criterio di regolarità statistica.

Esempio di caso in cui difetta il nesso di causalità giuridica, dato che l'evento C non era ragionevolmente prevedibile : l'autista Caio, investendo il pedone Sempronio, gli cagiona lesioni ( evento B), la cui cura , necessitando, ancorché siano lievi, di un intervento chirurgico, il pedone Sempronio viene portato all'ospedale dove lascia la vita, per un errore commesso dal chirurgo ( evento C ) nonostante che l'operazione non presentasse difficoltà. In tal caso il nesso di causalità giuridica andrebbe negato dato che, in base a un criterio di regolarità statistica, un errore chirurgico non sarebbe potuto avvenire in un'operazione di grande facilità.

La ragionevole probabilità che al primo evento segua il secondo ( indirettamente prodotto dal fatto ma direttamente produttivo del danno) va determina in base alla formula “più probabile che non”.

D. Si può essere obbligati a risarcire anche un danno conseguente ad una omissione ?

R.- Sì, se una norma giuridica imponeva il dovere di agire; no, se nessuna norma giuridica imponeva il dovere di agire.

Esempio. Se Tizio vede un'auto vuota minacciata da un principio di incendio e non si attiva per spegnere l'incendio nel suo nascere, non é obbligato a risarcire il danno conseguente alla completa distruzione dell'auto – questo in quanto nessuna norma impone di attivarsi per impedire che le cose altrui subiscano danni.

Se invece Tizio vede Caio ferito per la strada e non lo soccorre, deve risarcire i danni conseguenti a quell'aggravamento delle ferite che non si sarebbe verificato se egli fosse intervenuto – infatti la legge ( e precisamente un articolo del Codice penale, l'articolo 593 ) imponeva a Tizio il dovere di attivarsi per soccorrere Caio.

D. Cosa stabilisce il legislatore per il caso di un evento, che trovi la sua causa nel comportamento di più persone ?

R.- Per il caso di un evento che sia stato concausato da più persone, mettiamo da Caio e Sempronio, il legislatore stabilisce che tutte queste persone siano obbligate in solido al risarcimento. Poco importando che esse abbiano agito di concerto oppure no.

Esempio. Caio, titolare di un bar, tiene imprudentemente una pistola sul bancone ; l'avventore Sempronio, imprudentemente maneggiando la pistola, ferisce Cornelio : questi può chiedere il risarcimento totale del danno da lui subito sia soltanto a Caio sia soltanto a Sempronio. Però, nei rapporti interni tra Caio e Sempronio, il peso del risarcimento si distribuirà tenendo conto dei seguenti due criteri : la gravità delle rispettive colpe; l'entità delle conseguenze che sono derivate dal comportamento di ciascuno di loro. Per cui, nell'esempio fatto, Sempronio, se ha maneggiato con grave imprudenza la pistola , una volta soddisfatta la richiesta di Cornelio di essere integralmente risarcito, potrà a sua volta ripetere dal titolare dal bar, non la metà, ma, metti, solo un terzo delle somme pagate a Cornelio.

D. L'incapace di intendere e di volere risponde del danno da lui causato?

R- No, l'articolo 2046 esclude la responsabilità di chi, al momento del fatto, era incapace di intendere e di volere; naturalmente a meno che l'incapacità derivi da sua colpa.

Però, non essendo chiaramente giusto che il danneggiato non riceva nessun risarcimento, il legislatore, nel primo comma del seguente articolo 2047, stabilisce che, del danno causato dall'incapace, risponda chi era tenuto alla sua sorveglianza, a meno che provi di non aver potuto impedire il fatto; e, nel secondo comma sempre dell'articolo 2047, stabilisce che, nel caso il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, possa ottenere, da questi, un indennizzo.

E' da tenere presente che l'incapacità, a cui fa riferimento il legislatore, é la c.d. incapacità naturale, non l'incapacità legale. Ciò significa che , Caio, ancorché interdetto, dovrà risarcire il danno se, al momento del fatto, era comunque capace di intendere e di volere, metti perché si trovava in un “lucido intervallo” della sua infermità” ; e che, invece, Sempronio, ancorché capace legalmente ( essendo maggiorenne , non interdetto eccetera ) non dovrà risarcire il danno se, al momento del fatto, era incapace di intendere e di volere , metti a causa di ubriachezza – naturalmente ubriachezza da lui colposamente prodotta.

D.- Mi parli delle cause di giustificazione rilevanti in materia di danno causato da illecito extracontrattuale ?

R.- Le principali di tali cause sono tre : il consenso del danneggiato al fatto produttivo del danno, la legittima difesa e lo stato di necessità.

D.- Mi dia un esempio di fatto dannoso giustificato dal consenso del danneggiato.

R.- Caio invita un amico a casa sua e, a un certo punto, si mette a giocare con lui al pallone in una stanza in cui vi sono oggetti di cristallo : é chiaro che se una pallonata rompe uno di questi oggetti, Caio non potrà chiedere all'amico nessun risarcimento.

D. Mi dica quando il fatto dannoso é giustificato dallo stato di necessità.

R.- Per l'articolo 2045 si può dire che il fatto dannoso é giustificato dallo stato di necessità quando sussistono le seguenti condizioni:

  1. se é stato commesso per la necessità di evitare un danno a sé o ad altri;

  2. se il fatto é stato commesso per evitare un danno grave;

  3. se il fatto é stato commesso per evitare un danno grave alla persona ( e non alle cose );

  4. se il pericolo del danno , per evitare il quale il fatto é stato commesso, non é stato volontariamente causato dall'autore del fatto;

  5. se il fatto é stato commesso per evitare un danno altrimenti non evitabile;

  6. se il fatto é stato commesso per evitare un danno attuale ( nel senso che non era possibile aspettare a compierlo , nella speranza che intervenisse una circostanza, che rendesse il danno altrimenti evitabile ).

 

D. Da che articolo del Codice Civile é prevista la causa di giustificazione della legittima difesa ?

R.- Dall'articolo 2044, che testualmente dichiara non “responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. Naturalmente il danno cagionato con la legittima difesa deve ricadere sull'aggressore. Ed é proprio il fatto che il danno ricade su chi, aggredendo, in un certo senso l'ha provocato, che giustifica , da una parte, che il danno causato all'aggressore possa incidere non solo sulle sue cose ma anche sulla sua persona, e, dall'altra parte, che esso possa essere causato sia per difendere, non solo la persona, ma anche le cose dell'aggredito. Naturalmente, nonostante il silenzio della legge, vi deve essere una proporzione tra il danno evitato all'aggredito e il danno causato all'aggressore.

D. Cosa si intende per responsabilità oggettiva ?

R.- Per responsabilità oggettiva si intende la responsabilità anche in mancanza di colpa dell'autore del fatto dannoso.

La necessità di prevedere questo tipo di responsabilità nasce nel legislatore dal fatto che esistono delle attività ( ne dà un esempio il trasporto aereo ) il cui esercizio presenta, per la società,dei vantaggi tali da controbilanciare i danni inevitabili che ne possono derivare, nonostante l'adozione dei migliori dispositivi di sicurezza. In considerazione di tali vantaggi il legislatore ammette l'esercizio di tali attività, ma pone il risarcimento dei danni derivanti da tale esercizio su chi gestisce l'attività stessa, contando così di pungolarlo 1) ad adottare sempre migliori dispositivi di sicurezza; 2) ad assicurarsi contro i danni a terzi, che la gestione dell'attività provoca.