Disc.- In varie norme il Legislatore ci dice quale autorità è legittimata a compiere un atto e quali incombenti essa deve assolvere nel compierlo. Ora ti domando: che succede se tali norme non vengono osservate, se, ad esempio, una notifica viene fatta dall’ufficiale postale anziché dall’ufficiale giudiziario, se il giudice , nel fare un interrogatorio , non osserva l’incombente di avvisare l’interrogato della facoltà di non rispondere (come prescrive l’articolo 64) o , nel dar inizio al dibattimento , non informa l’imputato della facoltà di fare dichiarazioni (come prescritto dall’articolo 494) ?
Doc.- Succede che alcune volte il legislatore reagisce contro l’inosservanza della norma e altre volte… lascia perdere.
Disc.- Com’è possibile che il legislatore non reagisca alla violazione di una norma da lui data? Se infatti con quella norma ha imposto che l’atto venga fatto da una certa autorità, se ha imposto che nel compierlo questa autorità assolva certi incombenti, certamente lo ha fatto per uno certo scopo: quello di apprestare una tutela a un certo interesse. Ad esempio se, nel comma sesto dell’articolo 157, il legislatore impone all’ufficiale giudiziario di consegnare l’atto notificando a persona convivente solo in plico chiuso, con tale norma evidentemente vuole tutelare la privacy dell’imputato.
Doc.- Giusto, vieni alla domanda.
Disc.- La domanda è: se veramente quell’interesse è degno di tutela, se veramente l’inosservanza della norma, tale interesse, vulnera e lede, non vorrebbe la logica che il legislatore, sempre all’inosservanza della norma reagisse e sempre vi reagisse con l’eliminazione dell’atto lesivo?
Doc.- Non nego che in apparenza la tua osservazione sia fondata. Di più, ti dirò che il legislatore francese del 1789, proprio in base alla considerazione da te fatta, stabilì – nell’illusione di creare così un ordinamento del tutto logico e razionale – la nullità per ogni atto processuale compiuto in violazione a una norma. Però, solo che si approfondiscano un poco le cose, ci si accorge che, in non pochi casi, stabilire la nullità dell’atto, non riparerebbe il danno da esso causato, ma otterrebbe l’unico risultato di ritardare e complicare la definizione del processo.
Disc.- Non capisco.
Doc.- Per capirlo pensa proprio all’esempio da te portato: l’ufficiale giudiziario consegna l’atto senza preoccuparsi di inserirlo in una busta: a che servirebbe dichiarare la nullità della notifica? ormai la persona, a cui l’atto è stato consegnato,
le sue curiosità se l’è tolte! Imponendo la rinnovazione della notifica il legislatore otterrebbe solo di ritardare il processo!
Disc.- Tu hai anche detto che reagire all'atto irregolarmente compiuto comporterebbe delle complicazioni e dei ritardi.
Doc.- Sì certo, infatti l'annullamento di un atto, comporta quasi sempre la sua rinnovazione – rinnovazione che quasi sempre va fatta dalla stessa autorità che ha compiuto l'atto nullo.
Disc.- Perché ?
Doc.- Oh bella, la cosa mi pare intuitiva : vuoi che il giudice del dibattimento, che ha dichiarata la nullità del decreto di citazione fatto dal P.M. ( se si tratta di citazione diretta o dal GIP, se si tratta di procedimento ordinario …..) sia lui a riformulare tale decreto ? Non é evidente che , se così facesse, verrebbe a cumulare in sé la parte dell'accusatore e del giudice ? Con ciò non voglio dire che sia sempre così ; ad esempio, se ad essere nullo, non é il decreto di citazione, ma la sua notifica , ben può il giudice del dibattimento disporre egli per la sua rinnovazione ; tuttavia spesso é così e quindi spesso la dichiarazione di nullità di un atto comporta un notevole ritardo nell'andamento del processo.
Inoltre c'é da considerare che spesso un atto non cade da solo ma trascina, per così dire, nella sua caduta molti altri atti. Pensa alla nullità di un atto propulsivo del processo come appunto é un decreto di citazione : il giudice si accorge che il decreto é nullo, metti perché non ha consesso al imputato quel tempo per preparare le sue difese che il legislatore ritiene giusto concedergli, quindi il decreto va annullato, ma il giudice si é accorto di ciò quando già sono stati esaminati i testi, i consulenti, il perito: ebbene anche tutti questi esami sono da considerarsi nulli . Perché ? Ma perché c'é il sospetto che, se all'imputato si fosse dato il tempo di prepararsi, tutti questi atti processuali, tutti questi esami, avrebbero dato risultati diversi ( metti in seguito alle intelligenti domande, che il difensore dell'imputato sarebbe stato in grado di proporre ai testi e al perito ). Naturalmente con ciò non voglio dire che sempre la nullità di un atto trascini quella di tutti gli atti del procedimento : non é così: ad esempio non é così, nel caso che nel corso del dibattimento sia stata richiesta la revoca di una misura cautelare e il giudice abbia deciso su di questa senza sentire il P.M. : come vedremo il provvedimento del giudice dovrebbe considerarsi nullo. Ma ciò non significherebbe, che dovrebbero considerarsi nulli gli atti dell'istruttoria dibattimentale : infatti l'errore da cui potrebbe essere affetto il provvedimento del giudice ( sulla richiesta di revoca ) non potrebbe contagiare tali atti .
Disc. C'é della logica nelle cose che dici ; ma quel che dici tu ha un riscontro in quel che é scritto nel Codice ?'
Doc. C'é l'ha negli articoli 185 e 177.
Disc. Comincia a leggere l'articolo 185.
Doc. L'articolo 185 ( sotto la rubrica “Effetti della dichiarazione di nullità” ) recita :
“ 1 - La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2 – Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3- La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui é stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4 . La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.”
Disc.- Prosegui.
Doc. Proseguo quindi con la lettura dell'articolo 177, che enuncia il principio di “tassatività” delle nullità.
Art. 177: “ ( Tassatività ) - L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento é causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”.
Disc. Quindi, niente interpretazione analogica :si direbbe che il legislatore vuole legare le mani all'interprete
Doc.- Ma gliele slega subito, con l'articolo 178 che segue ; articolo in cui il legislatore adopera espressioni di carattere “generale” e che quindi possono facilmente dare adito a interpretazioni divergenti ( per cui il povero giurista non sa se ritenere la nullità in base all'interpretazione del professore A o se negarla in base all'interpretazione del professore B ). Ma leggiamo questo articolo.
Art. 179 : ”(Nullità di ordine generale ) - E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento,
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.
Disc. Mi pare di capire che la nullità sub a) si giustifica con la maggiore probabilità di errori che presentano le decisioni del giudice A “incapace” ( o meno capace ) rispetto al giudice B “capace” ( o più capace ) e con l'ovvia considerazione che se il se il legislatore vuole che la causa M sia decisa dal giudice B lo vuole o perché ritiene la causa M particolarmente difficile o perché ritiene che un errore che la infici sia particolarmente gravido di conseguenze . Cosa per cui diventa logico che sospetti di erroneità e quindi voglia eliminare gli atti inerenti alla causa M, se questa per un qualche disguido fosse stata gestita, non dal “capace” B, ma dall'”incapace” A. E' così ?
Doc. Sì, sostanzialmente é così: se, ad esempio, il legislatore annulla la sentenza pronunciata da A in veste di giudice monocratico, senza aver maturato un certo numero di anni come componente di un tribunale collegiale, é perché egli ritiene che A, non avendo fatto parte di un collegio per il tempo dovuto, non abbia maturato l'esperienza necessaria per fare una giusta sentenza.
Disc.- Io penso anche che tutti gli atti compiuti dal giudice “incapace” ( l'assunzione di una prova, l'ammissione della parte civile ….) e non solo la sua sentenza siano da considerarsi nulli.
Doc. - Anche qui pensi bene. Però, bada, ciò é un dettato dell'articolo 178 , non é un dettato della logica ; questa vorrebbe che si distinguesse atto per atto . Infatti il giudice A può essere benissimo capace di assumere correttamente una testimonianza o di escludere giustamente una parte civile, ma ciò nonostante può non dare affidamento di decidere senza errori se l'imputato va condannato o assolto.
Tanto é vero questo, che il legislatore trattando, nell'articolo 26, degli effetti di una dichiarazione di incompetenza, nel primo comma, stabilisce che “l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite” e, nel secondo comma. “ che le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili ( se non lo sono vale in toto il dettato del primo comma ) sono utilizzabili” lo stesso, anche se “soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni”.
Disc. Questa diversità di soluzione, a seconda che si tratta di giudice “incapace” o di giudice “incompetente” non mi pare molto logica.
Doc. E neanche a me pare tale. Ma bada questa non é la sola incongruenza del codice, ad esempio il disposto dell'art. 33 te ne offre un'altra : infatti se leggi questo articolo vedi che “ l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione collegiale o monocratica e delle disposizioni collegate” va rilevata a pena di decadenza in termini molto stretti ( cioé all'udienza preliminare o, se questa manca, prima che sia “compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti” - vedi meglio l'articolo in oggetto ), mentre vedremo leggendo l'articolo 179, che invece le nullità derivate dalla incapacità del giudice e “ dal numero dei giudici necessario per costituire i collegi”, può essere eccepita in ogni stato e grado del processo. Non solo ma l'articolo 33nonies stabilisce che “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina la invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite”, mentre invece la “incapacità” del giudice determina la nullità di tutti gli atti da lui compiuti.
Disc. Chiudiamo la parentesi. Io mi aspetto che il legislatore, anche quando ritiene meritevole di una risposta sanzionatoria la violazione di una norma processuale, gradui la severità di tale sanzione in considerazione della gravità della violazione.
E infatti tale gravità può essere diversa a seconda del pregio dell'interesse che la norma violata protegge .
Doc. Quel che tu hai detto é verissimo : le norme processuali tutelano interessi diversi, ad esempio , l'articolo 199 ( che dà facoltà ai prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare ) tutela l'istituto famigliare; l'articolo 63, ( che impone di interrompere l'interrogatorio di una persona non imputata né indagata che faccia dichiarazioni autoindizianti ) tutela quel diritto fondamentale della personalità espresso dal noto brocardo nemo tenetur se detegere ; l'articolo 213 ( che impone certi preliminari al compimento di una ricognizione di persona ) tutela l'interesse dello Stato all'assunzione di prove affidabili e quindi a sentenze che applichino fedelmente il diritto; e così via. Ed é vero che tali diversi interessi hanno una diversa dignità, per cui il loro conculcamento richiede una diversa risposta sanzionatoria.
Aggiungo che tale diversa risposta sanzionatoria é richiesta anche dal fatto che la violazione di una norma può risultare più o meno grave a secondo che riveli solo una (scusabile ) ignoranza del diritto o faccia temere uno spregio del giudice per la volontà legislativa di tutelare certi interessi . Mi spiego meglio : se il giudice omette di domandare alla persona, chiamata a compiere un atto di ricognizione ( art.213 ss), se abbia prima visto, “anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere”, ciò può essere spiegato con una ( in fondo scusabile ) lacuna nella sua conoscenza del codice, ma se un giudice procede a una udienza preliminare nell'assenza del difensore o procede al dibattimento senza che risulti citato l'imputato, siccome l'omissione del decreto o la mancata presenza del difensore non sono cose che si possa pensare gli siano sfuggite, l'unica spiegazione diventa un suo spregio totale dei diritti della difesa – spregio totale che non può non fare pensare a lui come a un “cattivo giudice” ( almeno per quella determinata causa).
Dunque é logico che vi sia a seconda del tipo di violazione una reazione di diversa durezza.
Disc.- Ma, questa diversità durezza della sanzione, vi é nel nostro codice ?
Doc.- Certamente, sì : vedremo leggendo gli articoli 179 e seguenti che vi é una diversa graduazione della sanzione a seconda delle norme violate.
Disc.- Io penso che la massima durezza ci sia quando é leso l'interesse dello Stato all'esatta applicazione delle sue norme .
Doc. Questa volta, pensi male. E per rendertene conto basta che ricordi il disposto dell'art. 63, più sopra citato : l'interesse dello Stato a una sentenza che rispecchi il diritto ( che assolva l'innocente ma condanni il colpevole ) vorrebbe che venissero utilizzate come prova le dichiarazioni autoindizianti dell'interrogato ( che, proprio perché si sta dando la zappa sui piedi, dimostra assoluta sincerità ); e invece no, il legislatore le dichiara inutilizzabili, così dimostrando di privilegiare i diritti della personalità dell'interrogato rispetto al interesse dello Stato ad una sentenza rispecchiante il diritto sostanziale.
Disc.- A questo punto, penso, possiamo passare a vedere come si gradua la reazione del legislatore di contro alla violazione di una norma processuale.
Doc.- Dico subito che, gli strumenti in possesso del legislatore per graduare la sanzione, essenzialmente sono : il numero dei protagonisti del procedimento legittimati a rilevare o a eccepire la nullità ( più é elevato questo numero più aumenta no le probabilità che essa sia applicata ), il termine più o meno largo in cui la nullità può essere rilevata o eccepita ( ovviamente più questo termine é largo più aumenta la probabilità che la sanzione della nullità trovi applicazione) e infine la possibilità o meno di sanatorie della nullità.
Disc. Tu parli della nullità come di una sanzione, per cui viene spontanea la domanda : ma la dichiarazione di una nullità é solo una sorta di operazione chirurgica, destinata ad espellere dal corpo del processo un elemento, che potrebbe portare a una sentenza errata oppure é la applicazione di una minaccia, fatta dal legislatore al , per dissuaderlo di tenere certi comportamenti, dal legislatore, non desiderati ?
Doc.- Mentre si può dire che la inutilizzabilità costituisce sempre quella operazione chirurgica di cui tu ora hai detto, la nullità, sì, certe volte, mira ad espellere dal processo un elemento inquinante, la famosa mela marcia che rischia di far marcire tutto il cesto delle mele, di cui parlano i giuristi statunitensi, ma altre volte é puramente e solamente l'applicazione di una sanzione : nell'udienza preliminare compiuta nell'assenza del difensore, non si sono raccolte prove, solo si é deciso quel rinvio a giudizio, che potrebbe anche essere errato, ma che di per sé non può determinare una sentenza errata del giudice del dibattimento : eppure , come vedremo, l'assenza del difensore rende nulla , tamquam non esset, la udienza, e la Corte di appello che , tale nullità rileva, deve far tornare il processo, come nel gioco dell'oca, al GUP : il legislatore evidentemente conta che questi, sapendo che , in assenza del difensore, non solo lui, ma anche i colleghi che presiederanno al dibattimento, rischiano di fare un lavoro inutile, si dimostri rispettoso dei diritti della difesa.
Anzi, io direi che dovrebbe riconoscersi solamente un carattere sanzionatorio in tutte le nullità che siano eccepibili , non in tutti i gradi del processo, ma solo entro certi precisi termini : infatti, se la nullità fosse veramente diretta ad espellere dal processo la mela marcia di cui prima si diceva, si dovrebbe pensare, che l'inerzia della parte nel chiedere la sua espulsione , nulla dovrebbe rilevare : non sarebbe assurdo di impedire al giudice del dibattimento di rilevare una nullità solo perché la parte nei precedenti gradi non l'ha eccepita : una mela marcia resta tale anche se una parte l'ha ritenuta buona, e lo Stato ha interesse a una sentenza giusta anche se la parte, che di tale giustizia si giova, nulla ha fatto per ottenerla.
Disc.- Ho capito. Ma ora vediamo più concretamente come si gradua la risposta legislativa rispetto alle diverse violazioni della norma processuale.
Doc.- Posiamo cominciare col dire che, tenendo conto della diversa reazione alla irregolarità di un atto o di una prova, si possono distinguere le seguenti categorie.
I- Inutilizzabilità e nullità assoluta:
II- Nullità intermedia.
III- Nullità relativa.
L'inutilizzabilità e la nullità assoluta, vanno rilevate d'ufficio ( ma naturalmente il giudice può essere a ciò sollecitato dalla parte) in ogni stato e grado del procedimento e non tollerano sanatorie ( salvo quanto diremo a proposito dell'art. 184) – ciò risulta, per la nullità, dall'incipit dell'articolo 179 e, per la inutilizzabilità, dal secondo comma art. 191.
Le nullità intermedie, sono sanabili, possono essere eccepite ma comunque vanno rilevate d'ufficio; “ ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio , dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo” ( art. 180 ). Salvo quanto diremo a proposito del termine di cui all'articolo 183.
Le nullità relative sono sanabili, possono essere solo eccepite e nei termini (jugulatori) di cui all'articolo 181.
Il secondo comma dell'articolo 183 opera una ulteriore restrizione dei termini previsti per la eccezione e rilevazione delle nullità intermedie e relative, recitando “ Quando la parte vi assiste , la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non é possibile, immediatamente dopo.”
Disc.- Ma che senso ha non legittimare, chi ha interesse all'annullamento di un atto , a proporre la relativa eccezione ( “Tu eri presente all'atto e non hai eccepito, quindi non potrai più eccepire” ) nei casi in cui si ammette ( così come si ammette nel caso delle nullità intermedie ) che il giudice debba, la nullità, rilevare di sua iniziativa ? forse che la parte interessata non può sollecitare il giudice alla rilevazione della nullità ? forse che il giudice può rifiutarsi a quel rilevamento della nullità che é suo dovere effettuare ?
Doc. Concordo con te : non ha nessun senso. Per darglielo occorre interpretare la normativa nel senso che il giudice conserva il suo potere di rilevare la nullità solo fino a che la parte conserva il suo potere di eccepirla ( e solo per permettergli, qualora si accorga di una nullità quando ancora é possibile la sua eccezione, di rilevarla, per togliere dal processo la spada di Damocle di un'eccezione futura, che renderebbe inutile l'attività processuale da lui nel frattempo svolta ).
Disc.- Tu hai indicato vari recipienti : quello dell'inutilizzabilità, quello delle nullità assolute ecc, . Hai detto a che regime sanzionatorio sono soggetti gli atti che rientrano in tali recipienti. Ora devi dire quali sono gli atti ( e le prove ) che, in tali recipienti rientrano. Comincia dal recipiente-inutilizzabilità : quali prove vi rientrano ?
Doc. In prima battuta, a tale tua domanda verrebbe da rispondere : quelle indicate dal comma 1 dell'art. 191 ; comma che recita “ Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.
Senonché tale articolo applicato alla lettera porta a risultati assurdi.
Disc.- Perché ?
Doc.- Perché, ad esempio, é assurdo , da un lato, ammettere le parti a rendere utilizzabile una data prova - metti una testimonianza, non passata al vaglio dell'esame incrociato ma risultante solo da un verbale del P.M. o della Polizia Giudiziaria - con un loro semplice atto di volontà ( pensa alla richiesta di giudizio abbreviato – art.438 ss, -, pensa al consenso dato all'acquisizione di un verbale nel fascicolo del dibattimento – v.co. 2 art. 431 ), e, poi, permettere al giudice di cassazione di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità di tale prova , anche se i giudici di merito l'hanno pacificamente utilizzata con l'acquiescenza (acquiescenza che anch'essa esprime una volontà ) della parte.
Disc.- E allora ?.
Doc E allora la Corte di cassazione giustamente fa dei distinguo, e precisamente distingue la categoria delle prove patologicamente invalide e ( perdoniamole l'ossimoro ) la categoria delle prove fisiologicamente invalide. Questo per far rientrare le prove della prima categoria nella applicazione dell'articolo 191, e per escluderne invece quelle della seconda categoria, che pertanto, non possono essere considerate inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 ( ciò che non impedisce che possano essere dichiarate nulle : ad esempio, se il giudice invita la parte offesa a operare una “ricognizione” - ai sensi dell'art.213 - senza prima averle chiesto se precedentemente ha avuta occasione di vedere il ricognoscendo , tu, difensore, puoi eccepire la nullità; però, se non la eccepisci in termini, la ricognizione diventa perfettamente utilizzabile, anche “ se acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” come recita l'art.191) .
Disc.- Dammi un esempio di prova inutilizzabile .
Doc.- Pensa a uno scritto anonimo, ( art. 240 ), pensa alle dichiarazioni autoindizianti fatte dall'interrogato prima che gli sia dato l'avvertimento di cui all'art. 63.
Disc.- Dimmi ora quali prove posso considerare utilizzabili.
Doc.- Tutte quelle che tu potresti utilizzare in un giudizio abbreviato .
Disc. Passiamo ora a parlare delle nullità assolute.
Doc. L'articolo 179 , così le elenca nel suo primo comma : “Nullità previste dall'art. 178 comma 1 lettera a” – idest, derivanti dall'inosservanza delle norme che regolano la “capacità” del giudice e “il numero dei giudici necessario per la costituzione dei collegi” -, “quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne é obbligatoria la presenza “ . A tale elenco fatto nel suo primo comma, l'articolo 179 aggiunge, nel suo secondo comma, altresì “le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”.
Disc. La ragione perché tutte le nullità indicate dall'articolo 179 debbano essere considerate assolute a me sembra intuitiva : é l'errore nel giudicare che tutte comportano : errore derivante da ( presumibile) “incapacità”, nel caso di processo presieduto da persona diversa da quella che la legge chiama a rivestire tale funzione; errore derivante da perdita di obiettività, nel caso il giudice si sostituisca al p.m. “nell'esercizio dell'azione penale” ( non é evidente che, ad esempio, sarà portato a condannare il giudice che, senza richiesta del P.M., di sua propria iniziativa , giudica l'imputato di un reato connesso - art. 517 ?); errore, infine, derivante dalla mancanza di un controllo sull'operato del giudicante, nel caso di omessa citazione dell'imputato o di assenza del difensore. Dico bene ?
Doc.- Sì, sostanzialmente dici bene, anche se quel che tu dici circa la mancanza di un controllo sull'operato del giudice, non spiega perché mentre é causa di nullità l'assenza del difensore, non lo é, la assenza del pm. ( quando é obbligatoria la sua presenza ) e neanche spiega perché non é causa di nullità la omessa citazione della parte offesa ( che le impedisce di costituirsi parte civile ) : forse che nell'assenza del p.m. e di una parte civile il giudice non potrebbe compiere addirittura delle nullità ( relative, sì, ma che il p.m e la parte civile, se presenti, avrebbero potuto eccepire ) ?
Disc. Ma questo avviene per il favor rei che anima il codice : le nullità che nuocciono la pubblica accusa non hanno evidentemente, per il legislatore, lo stesso peso delle nullità che nuocciono alla difesa.
Doc. Può essere : é difficile entrare nella testa del legislatore.
Comunque sia, permettimi, prima di andare oltre, due telegrafiche precisazioni . Prima precisazione: sono assolute le nullità concernenti l'iniziativa del p.m, “nell'esercizio dell'azione penale”, non quelle concernenti l'iniziativa che il p.m. può svolgere in altro campo ( ad esempio, in quello dell'assunzione delle prove ).
Seconda precisazione : omessa citazione dell'imputato non é sinonimo di omessa notifica della citazione : anche un decreto di citazione regolarmente notificato, ma che non indica il luogo e il giorno della comparizione o non enuncia in forma chiara il fatto addebitato (vedi art. 429 ) determina una nullità assoluta..
Disc. Hai fatto bene a fare quelle precisazioni, ma ora parliamo delle nullità intermedie : quali sono ?
Doc - Quali siano si ricava semplicemente sottraendo dalle nullità contemplate dall'art. 178 quelle contemplate dall'articolo 179. Quindi determina delle nullità intermedie la inosservanza delle norme concernenti : 1) la partecipazione del p.m al processo penale ; 2) “l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti” ; 3) la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante”.
Disc Un esempio di nullità intermedia per ciascuno dei casi sopra elencati.
Doc. Caso sub 1) : il p.m. é assente al momento di prendere le conclusioni o, pur essendo presente, non le prende. Caso sub 2): si é proceduto a giudizio immediato omettendo l'interrogatorio dell'imputato ( vedi comma 1 art. 453 ) . Caso sub 3) : alla parte offesa non é stato notificato il decreto di citazione ( v. meglio il co.4 art. 429).
Disc.- Passiamo alle nullità relative : quali sono.
Doc.- Te lo dice l'articolo 181 : sono “ le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2”.
Disc. Qualche esempio di nullità relativa.
Doc. L'omessa firma di un verbale da parte del pubblico ufficiale che l'ha redatto ( art. 140 ); l'omessa indicazione dell'ora della comparizione davanti al giudice del dibattimento ( art. 429 co.2 ).
Disc. A questo punto ci resta di di procedere a un esame degli articoli,182, comma primo, 183, 184.
Cominciamo dal comma primo art. 182 ( il comma secondo già l'abbiamo fatto oggetto di un nostro esame ).
Doc.- Il comma primo art. 182 recita : “ Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata”.
Un esempio di inammissibilità dell'eccezione per avere l'eccipiente dato causa alla violazione della norma : l'imputato chiede la nullità della sentenza, che ha fatto applicazione della pena da lui stesso richiesta, lamentando la tardività della domanda ( da lui stesso proposta ).
Un esempio di inammissibilità della eccezione per mancanza di interesse : l'imputato eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione alla parte offesa.
Disc.- Passo ora alla lettura dell'art. 183, che recita :
“1) Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si é avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo é preordinato”.
Qualche esempio.
Doc.- Esempio di sanatoria di cui sub a) : il difensore e l'imputato, per far sì che la decisione del tribunale del riesame ( art. 309 ) avvenga al più presto , una volta presentata la “richiesta”, rinunciano al termine di 10 giorni previsto dai commi 1 e 3
( entro il quale avrebbero potuto aggiungere altri “motivi” per una revoca della misura coercitiva).
Esempio di sanatoria sub b) . Il decreto penale ( art.459 ) é nullo, ma l'imputato si é valso lo stesso della facoltà di fare opposizione contestualmente formulando richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 ( vedi art. 461 co. 3 ).
Disc. Veniamo all'articolo 184, che recita :
“La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni é sanata se la parte interessata é comparsa o ha rinunciato a comparire. 2- La parte la quale dichiari che la comparizione é determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3 .Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429”.
Questa sanatoria é applicabile anche per le nullità assolute ?
Doc. Io ritengo di sì, e che pertanto costituisca una deroga al disposto dell'incipit dell'art. 179 : il decreto di citazione non dà nessuna “indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione , quindi é affetto da nullità assoluta ; ma l'imputato, sicuro della sua innocenza, si dà da fare , trova le indicazioni mancanti e...compare all'udienza fissata : non sarebbe assurdo dichiarare la nullità del decreto e continuare a far pendere sulla testa dell'imputato la spada di Damocle di un processo, che probabilmente finirà con la sua assolutoria ?