Lezione 5: Divieto al giudice di indagini esplorative.
Disc. Il giudice penale può compiere indagini (normalmente tramite la polizia giudiziaria) al fine di accertare i fatti di causa (la polizia bussa alla porta di Filomena e le chiede “Ieri sera ha per caso vista una persona che...”, la Filomena risponde “No”, la polizia bussa alla porta di Bacciccia “Lei per caso ha visto...” “ Io no ma il Beppe si), allora la polizia bussa alla porta di Beppe “Lei per caso....” e così via). Il giudice civile gode dello stesso potere?
Doc.- No, nel processo civile vige il divieto al giudice di compiere “indagini esplorative”. Fino al punto che il giudice non può decidere di usare un mezzo probatorio (una testimonianza, l’ordine di esibizione di un documento...) al fine di accertare l’esistenza di un qualsiasi fatto A, se una delle parti non gli ha prima asserito che l’uso di tale “mezzo” é in grado di provare la esistenza di tale fatto A (nel senso che la persona chiamata a testimoniare, se dirà la verità, dirà che esiste A, nel senso che dal documento di cui si chiede la esibizione, risulta A...).
Disc. Quindi chi bussa alla porta della giustizia deve essere ben sicuro di avere le prove del suo diritto.
Doc.- Sì, come Pinco Pallino può rivolgersi al giudice, non perché accerti se ha quel dato diritto, ma solo per “ per far valere” quel dato diritto (ricordi l’incipit dell’articolo 99? “ chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda ecc.ecc.”), così egli può rivolgersi al giudice, quando e solo quando (se del caso come risultato di ricerche a sue spese) ha le prove di quel dato suo diritto.
Disc.- Tale divieto (di indagini esplorative) ha delle eccezioni?
Doc.- Eccezioni nel senso dell’uso diretto di un mezzo istruttorio (dell’uso, cioé, di un mezzo istruttorio che implichi l’impiego del tempo e della attività del giudice) a scopo esplorativo, io non ne conosco
Disc. Non si potrebbe citare come esempio di attività esplorativa compiuta direttamente dal giudice il caso previsto dal primo comma dell’articolo 257? il potere del giudice di disporre “d’ufficio” la testimonianza di una persona “ se alcuno dei testimoni si riferisce per la conoscenza dei fatti “ a tale persona.
Doc.- Effettivamente tale caso potrebbe considerarsi una mezza-eccezione al divieto di indagini esplorative, ma solo, ripeto, una mezza-eccezione, perché é pur vero che il giudice chiama a testimoniare una persona, che come teste nessuna parte gli ha indicata, ma é anche vero che tale persona gli é indicata come “ persona a conoscenza dei fatti” da un teste indicato dalle parti.
Più interessanti mi sembrano le deroghe al divieto di indagini esplorative che il giudice può compiere, non direttamente, ma tramite la nomina di un Consulente tecnico. Indagini (indirette) che il codice rende lecite nel suo articolo 62, che nel descrivere le attività, che possono essere affidate al consulente esplicitamente parla di “indagini”; l’incipit di tale articolo infatti suona “ Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice....”.
Indagini che certe volte possono anche essere laboriose e difficili come quelle previste dall’articolo 2711 Cod. Civ.
Disc.- Che prevede tale articolo?.
Doc. Il potere del giudice di ordinare la “comunicazione integrale dei libri, delle scritture e della corrispondenza” di una persona (di solito un imprenditore) – questo al fine evidente di permettere al suo consulente tecnico di visionare tale documentazione e di reperire eventualmente la prova di fatti rilevanti per la causa.