Lezione 6: Le prove “atipiche” - Il principio della prova migliore.
Doc.- Vedremo che il nostro legislatore, nel codice civile e nel codice di procedura civile, prende in esame, e per così dire cataloga, vari “tipi” di prova: la testimonianza, il giuramento, i documenti, la confessione ecc.ecc.
Da qui nasce la questione se il giudice possa basare le sue decisioni anche su prove non rientranti nei tipi “catalogati” dal legislatore. Tu che ne pensi?
Disc.- Io penso che lo possa: non abbiamo visto in una precedente lezione che il nostro Ordinamento processuale si ispira la principio del libero convincimento?
Doc.- Dunque tu dici che il giudice può basarsi anche su prove “atipiche” (cioé non rientranti nei tipi di prova previsti espressamente dal Legislatore). E anch’io, in via di principio, concordo con te: non può non essere così, dato il principio del libero convincimento a cui tu ti sei giustamente richiamato. Il problema é: ma esistono veramente delle prove che non possano farsi rientrare in uno dei tipi contemplati dal legislatore? Tu sapresti farmene un esempio?
Disc.- Lo scritto (non di una delle parti in causa, ma) di un terzo,il nastro i cui é registrata una conversazione telefonica: ecco alcuni degli esempi che tu mi chiedi.
Doc.- Ma non sono queste pretese prove atipiche dei documenti (tale termine lato sensu inteso)? e i documenti non rientrano nelle prove contemplate espressamente dal legislatore nel codice civile e nel codice di procedura civile? Io non ritengo che esistano prove che non si possano far rientrare in un “tipo” previsto dal legislatore.
Disc.- E allora la questione che si agita se una prova sia ammissibile, o no, nonostante che non sia “tipica”? é una questione basata sul nulla?
Doc. Diciamo che é una questione mal posta. Facciamo un esempio proprio riferendoci a quella prova, lo scritto di un terzo, sulla cui ammissibilità soprattutto verte la querelle . I dubbi sulla sua ammissibilità hanno ragione di essere, non già per il fatto che la sua ammissione contrasterebbe con un preteso principio che esclude le prove atipiche, ma perché la sua ammissione può contrastare, almeno in certi casi, col principio della “prova migliore”.
Disc.- Cosa vuole tale principio?
Doc.- Vuole che, se può essere acquisita al processo la prova A, migliore della prova B (nel senso che rende più probabile il factum probandum, che non la prova B, questa vada, dal giudice, rifiutata) .
Disc.- E perché questo?
Doc.- Per costringere la parte a produrre la prova “migliore”.
Disc.- D’accordo, questo lo capisco. Ma che gliene importa allo Stato se la parte fa valere, o no, la carta migliore che ha in mano? Peggio per lei se gioca carte cattive avendo quelle buone: vuol dire che perderà la partita (alias, la causa).
Doc.- Eh, no. Lo Stato ha interesse che siano poste sul tappeto processuale le prove migliori. Sia perché, più chiare sono le prove, più rapida é la conclusione del processo (con conseguente risparmio di attività processuale), sia perché, come abbiamo già avuto di notare, lo Stato ha interesse a che la sentenza che chiude il processo sia una sentenza (il più possibile) giusta, aderente alla realtà dei fatti.
Disc.- Torniamo all’esempio della scrittura del terzo da cui siamo partiti: perché mai il documento, che raccoglie la dichiarazione del dottor Zivago che “ é vero il fatto X”, non dovrebbe essere ammesso come prova della verità del “fatto X”? dal momento che il dottor Zivago é un conosciuto e stimato professionista, dal momento che la sua dichiarazione é redatta su sua carta intestata e non c’é nessun dubbio che da lui provenga?
Doc.- Perché c’é una prova migliore?
Disc.- Quale?
Doc.- La deposizione del dottor Zivago come teste, dopo che ha preso il solenne “impegno” di dire la verità, dopo che lo si é ben avvertito che se non la dice corre il rischio di una condanna penale – una deposizione in cui il giudice (direttamente) e le parti (indirettamente) possono porgli domande a chiarimento di quelle sue risposte, che riuscissero equivoche o, comunque, non chiare.
Disc.- Ma se il dottor Zivago fosse seriamente impedito a comparire davanti al giudice, metti fosse addirittura morto?
Doc. Allora il suo scritto sarebbe ammissibile (e non mancano i precedenti giurisprudenziali in questo senso): data l’impossibilità a testimoniare del dottor Zivago, la sua dichiarazione scritta diventa la carta migliore che la parte ha in mano: che se la giochi, e che il Cielo gliela mandi buona !