Enciclopedia giuridica del praticante

 

Le prove civili

Lezione 8: La procedura di rendiconto:
una procedura per facilitare l’onere della prova.

Doc.- Metti che Tizio dia a Caio il mandato di gestire un dato affare e lo rifornisca del capitale a ciò necessario, metti, gli dia cento. Chiaro che, alla cessazione del mandato, Tizio avrà diritto alla restituzione di quanto residua delle cento date, tolte le spese ed eventualmente il compenso dovuto a Caio. Ma é pure chiaro che un’applicazione (forse superficiale, ma ben possibile) dell’articolo 2697 Cod Civ, comporterebbe che Tizio fosse gravato dell’onere di dire e provare quanto é questo residuo. Cosa ben difficile per lui, che sa, sì, quanto ha dato a Caio, ma ben difficilmente può sapere quali introiti ha avuto e quali spese,questi, ha sostenuto (quanto ha speso, per notaio, quanto per viaggi e così via). Tenendo conto di ciò il legislatore agevola Tizio nell’assolvimento di tale onere.

Disc. Come?

Doc.- Imponendo (in un articolo del Codice Civile, l’articolo 1713) a Caio l’obbligo del rendiconto: di dichiarare cioé quanto ha incassato e quanto ha speso nel corso della gestione.

E tale discorso che ho fatto per il mandante e il mandatario può ripetersi in molte altre situazioni analoghe (pensa alle situazioni che si determinano, tra amministratore di un condominio e il condominio, tra il curatore dell’eredità giacente e gli eredi, tra il tutore e il pupillo...) - situazioni che il legislatore disciplina imponendo, a chi ha gestito un affare o un patrimonio altrui, appunto un obbligo di rendiconto (vedi gli articoli 385, 531, 1130, 709, 723 Cod. Civ.).

Disc.- Non dubito che la presentazione del conto di per sé agevoli il creditore, il quale, se non altro, sarà sollevato dal provare le entrate che il gestore ammette e potrà limitarsi a provare quelle che furbescamente il gestore passa sotto silenzio. Certo, però, il fatto che il gestore dica di aver incassato cento dalla vendita di B, non esclude che invece di 100 abbia incassato 200, e, il fatto che dica di aver speso 200 per il notaio, non esclude che invece di 200 abbia speso solo 100.

 

Doc.- Ma presentare un conto non significa semplicemente fare un elenco delle entrate e delle spese, significa anche portare le “pezze giustificative” dell’ammontare di quelle entrate e di quelle spese . Se tali pezze giustificative mancano, il conto é come se non fosse presentato.

 

Disc.- Ma mettiamo che proprio questo sia il caso: il gestore non porta le pezze giustificative o addirittura non indica le entrate e le spese della sua gestione.

 

Disc. Se ciò accade il creditore può domandare al Giudice di ordinare la presentazione del conto.

 

Disc. E naturalmente tale domanda, il creditore, può farla, non solo quando il conto non é presentato, ma anche quando ha ragione di temere che non sia presentato.

 

Doc.- Naturalmente.

 

Disc.- La domanda al giudice deve assumere la forma di un atto di citazione?

 

Doc. Non necessariamente: potrebbe assumere varie forme: la forma di una domanda riconvenzionale, di una eccezione di compensazione (dove naturalmente il credito opposto in compensazione avrebbe ad oggetto il saldo della gestione), e, più semplicemente ancora, la forma di una istanza istruttoria proposta nel contesto di un procedimento già pendente: infatti la procedura disciplinata dagli articoli 263 e segg. può anche inserirsi in un altro procedimento come una sua procedura incidentale (né più né meno che, ad esempio, la procedura di verificazione di una scrittura privata - artt. 216 ss): anzi questo sembra essere considerato, dal legislatore, il caso normale, dal momento che egli disciplina la procedura di rendiconto proprio nella sezione terza (artt.191 e ss.) dedicata alla “istruzione probatoria” .

 

Disc. E Caio, che riceve dal giudice l’ordine di cui sopra, che deve fare?

 

Doc. Deve..... ubbidirgli, depositando il conto “in cancelleria con i documenti giustificativi”(come dice il primo comma dell’art.263).

 

Disc. E se non presenta il conto o lo presenta senza documentazione o con documentazione gravemente lacunosa?

 

Doc.- In tal caso, come in un normale procedimento contenzioso, il creditore dovrà provare il suo credito .

 

Disc. Ma tale prova, penso, si ridurrà a quella delle “entrate” della gestione: solo queste infatti sono i fatti costitutivi del suo credito, mentre le uscite rappresentano solo i fatti “estintivi” di tale suo credito.

 

Doc.- Non così la pensa il legislatore, come dimostra il fatto che, quando ammette (nei casi che subito diremo), il creditore a dare la prova del suo diritto prestando giuramento, pone a oggetto di questo “le somme a lui (idest, al creditore-giurante) dovute” (vedi comma 1 art. 265) - somme che evidentemente, non possono farsi corrispondere sic et simpliciter all’ammontare delle entrate (nei casi normali almeno, in cui la gestione non può non avere comportate delle spese).

 

Disc. Quindi il creditore dovrà dare prova sia dell’ammontare delle entrate che delle uscite: cosa che presenterà per lui non poche difficoltà.

 

Doc.- Difficoltà che molte volte saranno superate da una consulenza contabile; o quando neanche con una consulenza fossero superabili, ed esse nascessero, come nell’ipotesi da noi prima fatta, da ua mancata presentazione del conto, dall’applicazione del primo comma dell’articolo 265.

 

Disc.- Che ci dice tale primo comma?

 

Doc.- Ci dice che “il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace”.

 

Disc. Questa é senz’altro una notevole agevolazione per il creditore. Ma a me sembra che anche il gestore potrebbe trovarsi in difficoltà ad assolvere il suo onere probatorio; e in tale caso a me sembrerebbe giusto ammettere anche per lui il giuramento.

 

Doc.- E in effetti il legislatore l’ammette (sia pur, non in maniera generalizzata come vorresti tu, ma con notevoli limiti) nel secondo comma dell’articolo 265, che recita: “Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli” (la sottolineatura é naturalmente mia).