Messa alla prova
L'istituto della “messa alla prova” é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.
La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale ( che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).
La richiesta può essere sia orale che scritta
E' opportuno prendere quanto prima contatto contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un “programma di trattamento”( vedi co. 4 art. 464bis ). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il “programma” già elaborato o, almeno, la sua richiesta.
La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata “ nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3”, in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato ) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.
La richiesta di messa alla prova - con allegato il “programma” o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.
Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.
Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova.
In tal caso, “ decorso il periodo di sospensione” , egli, acquisita “la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna”, fisserà l'udienza “per la valutazione ( dell'esito della prova ) dandone avviso alle parti e alla persona offesa” e se riterrà “ che la prova abbia avuto esito positivo”, con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo ( v. art.464septies )
Di seguito la “formula” di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.
Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.
il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65
Premesso
- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
-che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. ( all.1 ) ( oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.......
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale ( all.2 ) fa
opposizione
al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato ( oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto )
Canicattì 12.07.17 ( Avv. Cicero )