Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Premessa – Facciamo una prima ipotesi : chi, esplicitamente nell'atto di precetto o implicitamente con la notifica di un titolo in forma esecutiva, ha affermato di essere legittimato a dare coattiva esecuzione a un suo diritto, tale legittimazione non ha; ad esempio, perché tale diritto non é stato, almeno nei modi dovuti, accertato ( é il caso, di chi nel precetto pretende il pagamento anche degli interessi, mentre la sentenza pronunciava condanna solo al pagamento del capitale ) o perché , sì,  esiste una sentenza passata in giudicato che tale diritto ha accertato, ma dopo tale sentenza é intervenuto un fatto, che questa sentenza rende superata e obsoleta ( é il caso del convenuto, condannato a pagare tot, che, dopo la sentenza, spontaneamente ha pagato tot ).

Facciamo ora una seconda ipotesi, chi afferma la sua legittimazione a procedere esecutivamente, tale legittimazione ha effettivamente , però, all'esecuzione, procede senza seguire quelle modalità che il legislatore ha imposto a salvaguardia degli interessi del esecutato : ad esempio, il legislatore, a salvaguardia di questi interessi, impone di dar la possibilità al debitore di pagare spontaneamente, notificandogli un atto di precetto, e il creditore, invece, procede nell'esecuzione, richiedendo il pignoramento, ancorché la notifica del precetto sia nulla.

In entrambe le ipotesi, é chiaro che si deve dare all'esecutato la possibilità di instaurare una procedura, a conclusione della quale un giudice possa dire se l'esecutante é legittimato  all'esecuzione, o no. Cosa che effettivamente il nostro legislatore  fa   prevedendo,  negli articoli 615 e 616, una “opposizione all'esecuzione” ( per i casi  contemplati nella prima ipotesi da noi fatta ) e, negli articoli 617, 618, una “opposizione agli atti esecutivi” ( per i casi contemplati nella seconda ipotesi da noi fatta ).

Queste due procedure hanno dei punti in comune e altri no.

I punti in comune sono dati :

I - dal  fatto che entrambe prevedono una tutela avanzata, cioé un'opposizione preventiva :  la persona che si vede minacciata di un'esecuzione, può giocare di anticipo facendo opposizione  prima che l'esecuzione abbia inizio – e ovviamente in tal caso il giudice a cui si potrà rivolgere non sarà il “giudice dell'esecuzione” ( per la semplice ragione che tale giudice  viene nominato dopo l'inizio di questa ), ma altro giudice ( quello indicato nel primo comma degli articoli  615 e 617 ) e tale giudice

( abbastanza naturalmente ) sarà adito, non con ricorso, ma con atto di citazione.

II- dal fatto che, sia pure con qualche diversità nei presupposti, entrambe le procedure prevedono, a tutela dell'esecutato, uno stop, una sospensione dell'esecuzione ( vedi il primo comma art. 615 nella sua seconda parte e il primo comma art. 624 , vedi ancora il secondo comma art. 618 )  e, a tutela dell'esecutante e per frustrare eventuali intenti defatigatori dell'opposizione, stretti termini acceleratori e, con l'adozione del rito camerale ( vedi art. 185 disp. att. ), una semplificazione dell'iter processuale ;

III – dal fatto che, quando l'opposizione non é preventiva ( c.d. “opposizione contestuale” ) e cioé avviene quando il giudice dell'esecuzione é già nominato e con la possibilità di rivolgersi a lui ( naturalmente con ricorso ), il legislatore adotta cautele ( di cui diremo postea ) per evitare situazioni di incompatibilità ( vedi  prima parte dell'art. 616, vedi secondo comma dell'art. 618 ).

E ora veniamo alle differenze tra le due procedure.

La principale differenza é data dal fatto che, le sentenze sull'opposizione all'esecuzione ( art. 615 ), sono impugnabili, mentre, quelle sull'opposizione agli atti esecutivi ( art.617 ), non lo sono. Ciò deriva con tutta evidenza dal diverso peso che può avere un errore commesso nelle prime o nelle seconde sentenze. Per rendercene conto, si ponga mente all'esempio, di cui alla “prima ipotesi” da noi fatta : se il giudice per errore dà torto all'esecutante, viene a ingiustamente privarlo di un diritto, che potrebbe anche avere il valore di centinaia di migliaia di euro ; si ponga ora mente all'esempio di cui alla seconda ipotesi : se il giudice per errore dà torto all'esecutante, gli provoca solo il danno inerente alla rinotifica dell'atto di precetto .

Una differenza ancora tra le due procedure ( quella nata da un'opposizione all'esecuzione e quella nata da un'opposizione agli atti esecutivi ) deriva dal fatto che, mentre il giudice competente a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, é, sì, diverso dal giudice adito col ricorso, ma pur sempre é un giudice che appartiene al suo stesso ufficio giudiziario ed é...un “giudice dell'esecuzione” ; invece il giudice competente a decidere sull'opposizione all'esecuzione ( art. 615 ), non solo può appartenere a un ufficio giudiziario diverso  ( il giudice adito col ricorso appartiene al ufficio giudiziario–tribunale di Milano, mentre il giudice competente sull'opposizione appartiene all'ufficio giudiziario-tribunale di Genova ), ma può avere una particolare competenza  ( Giudice di Pace, Tribunale )  o  può  decidere  secondo  particolari  riti 

( tribunale ordinario , tribunale del lavoro ). Ciò determina, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione, delle complicazioni, che invece non sussistono nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi – come vedremo subito .

 

Tanto premesso vediamo, sia pure a grandi linee, gli incombenti e lo svolgimento di un'opposizione all'esecuzione ( art. 615 ).

I-  Se l'opposizione é preventiva ( comma primo art. 615 ), si redige un atto di citazione ( con tutti i requisiti voluti dall'art. 163 – arg. ex art. 184 disp. att. ), lo si notifica, ci si costituisce ecc., il tutto come in una ordinaria causa di cognizione. Non sembra infatti che nell'ipotesi sia applicabile l'art. 185 disp. attuazione, che rinvia alla procedura camerale – questo anche se è un po' strano, dato che, invece, lo diciamo subito, nel caso di opposizione non preventiva, tale articolo é applicabile, e quindi l'udienza davanti al giudice ( e, secondo alcuni Autori, tutto il processo) deve seguire il rito camerale – e non si capisce il perché, processi che hanno uno stesso oggetto, debbono essere regolati da riti diversi.

II- se l'opposizione non é preventiva, si redige ricorso ( che, per espressa disposizione dell'art. 184 disp. att., deve avere tutti i requisiti dell'art. 163  ) diretto al giudice dell'esecuzione e, naturalmente, lo si deposita in cancelleria ( volendo, anche telematicamente ).

 Non sarà, però, il giudice, a cui il ricorso é rivolto, che deciderà sull'opposizione : egli si limiterà a instradare, mi si perdoni il termine,  le parti indicando il giudice, che dovrà decidere sull'opposizione : giudice che potrà appartenere allo stesso ufficio giudiziario  del  giudice  dell'esecuzione  adito,  oppure  no.  Ma  in  entrambi  i  casi

( secondo la interpretazione migliore dell'articolo 616 ) egli ( idest , il giudice dell'esecuzione adito ) dovrà stabilire un termine entro cui l'atto, che introduce il giudizio sull'opposizione, dovrà essere, notificato, se é un atto di citazione, depositato, se si tratta di un ricorso. Ovviamente – e il legislatore si poteva risparmiare di dirlo – spetta all'interessato provvedere all'iscrizione a ruolo eccetera.

 

 

 

Formula di una opposizione ex c.1 art.615

 

Tribunale civile di Genova

Atto di opposizione a precetto

ai sensi dell’art. 615 c.1 C.p.C.

Bianchi Luigi c.f. DERGTDP06D78M nato il 08.04.68 a Genova , e ivi res . in via Luccoli 6; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo, c.f........  ed elett.  domiciliato presso il di lui studio  in Arezzo via Cellini 7 come da mandato in calce  al presente atto  ; il quale avvocato in osservanza dell'art. 125 C.P.C. indica come suo numero di fax.....

Premesso

che con sentenza n...../... del....pubblicata  il..... e notificata il...., il Tribunale di Genova condannava l'esponente al pagamento in favore di Bianchi Emilio della somma di € tot, comprensiva di interessi e spese;

che in data....l'esponente in spontaneo adempimento di tale condanna consegnava a mani dello stesso Bianchi Emilio €. tot.

Tanto premesso l'esponente, visto l'art. 615 C.P.C., intende opporsi all’esecuzione e pertanto

 

Cita

- Rossi Carlo res. in Bibbiena via Genova 6 a comparire il 10.03.2007,ora del regolamento, locali di sue solite sedute, davanti al Tribunale di Genova, giudice designando ai sensi dell’art. 168bis;

- invitandolo  a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.166;

- con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167

- per ivi sentir accogliere dall'adita Giustizia le seguenti

Conclusioni

 

- in via preliminare:

sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

-nel merito :

 dichiarare che il conchiudente Bianchi nulla deve a Rossi Mauro in forza della Sentenza azionata, in quanto il credito da essa risultante è estinto per avvenuto pagamento ; e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del precetto di cui alle premesse. Vittoria nelle spese” .

Offre in comunicazione e deposita in cancelleria i seguenti documenti:……………

Ai fini del versamento del contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 dichiara che il valore della causa è di € tot.

Genova 10.07.06                                           ( Avv. Cicero Primo )-

 

Avvertenze

Tenere presente, per la individuazione della competenza territoriale del giudice e per il luogo in cui effettuare le notificazioni alla parte precettante, l’art.480 nel suo comma terzo.

Nel caso la procura sia stata rilasciata con foglio separato ricordarsi di operarne la congiunzione materiale all'atto, nei modi prescritti dal co. 3 art. 87 C.P.C. ( N.B. tale congiunzione avverrà automaticamente nel caso di deposito telematico in seguito all'inserimento della procura nella “busta” ).