Primi passi dell'attore nell'iter processuale
Bussa alla porta dell’avvocato Cicero I, il sig. Rossi: ha subito un torto, un grosso torto dal sig. Bianchi e questi non vuole sentire ragioni: bisogna fargli causa. Qui comincia uno dei compiti più delicati dell’Avvocato: cercare di ricostruire, al di là dell’esposizione (quasi sempre confusa e caotica) del cliente, il vero svolgersi dei fatti. E a questo compito (si ripete, delicatissimo) l’avvocato - dopo aver date al cliente le informazioni che la legge sulla privacy gli impone di dare – (vedi sez. II, paragrafo) - si accinge con santa pazienza, rassegnato a dedicargli anche diverse sedute col cliente; questo perché la verità spesso emerge lentamente ed é importantissimo che essa emerga prima che la causa sia radicata: poi potrebbe essere troppo tardi: tu, cliente, mi dici che possiedi da tot anni quell’immobile, e va bene; mi dici che ne hai sempre disposto come un proprietario, e va bene; ma se non mi dici che a un certo momento é intervenuto quell’atto o quel comportamento così e colà capace di interrompere la usucapione e la cosa salta fuori a processo già iniziato....allora sono guai: perdi la causa e ce ne rimetti le spese (tue e dell’avversario).
L’avvocato dunque approfondisce bene le cose; poi....le approfondisce ancora, e infine si convince: sì, il cliente ha ragione, quel diritto di credito (metti), che il cliente pretende di avere, esiste davvero, se si fa la causa la si vince.
Allora che fa l'Avvocato, fa la causa ? No, calma : tutto va fatto a tempo debito. E l'avvocato Cicero prima di dare inizio alla causa, scrive una bella raccomandata al sig. Bianchi, diffidandolo ad adempiere ai suoi obblighi entro tot giorni. Perché fa ciò? Perché vi é un dubbio che va fugato dalla testa del giudice. E il dubbio é questo: si può escludere che il convenuto, spontaneamente, senza che vi fosse bisogno di convenirlo in giudizio, avrebbe adempiuto ai suoi obblighi , solo che a ciò fosse stato sollecitato ? Dubbio ben rilevante, questo, perché porterebbe il giudice a riconoscere al convenuto un diritto al rimborso delle spese legali da lui fatte.
Naturalmente quello dell'avv. Cicero I é un tentativo destinato al fallimento, e lui lo sa : é' ben poco probabile che il sig Bianchi adempia spontaneamente agli obblighi che gli pretende addossare l'Avvocato del suo avversario. E noi comunque qui ci mettiamo nel caso che non vi adempia. In tal caso che fa l'Avvocato , inizia la causa ? Non é detto, infatti in certi casi la Legge impone a chi vuole rivolgersi al giudice per avere giustizia, una battuta di arresto, intimandogli : “tu, attore in pectore, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, devi tentare di giungere a una composizione amichevole ricorrendo ad un Ufficio di mediazione” ( vedi, Sez. II, paragrafo 1 ) oppure “Tu devi tentare una composizione amichevole stipulando una “convenzione assistita” ( vedi, Sezione II paragrafo 2 ). E, a prescindere da ciò, può essere che il Cliente informato della possibilità ( v. Sez. II, paragr. 1 e 3. ) di adire un ufficio di mediazione o di fare una “convenzione assistita” ( sez.II, par.2 e 3 ), anche fuori dei casi in cui tali procedure sono imposte, voglia ( rarissima avis ) tentarle.
Mettiamoci, qui, però, nel caso che il cliente non debba e non voglia fare il tentativo di conciliazione, oppure che questo ( com'é, si può dire, la regola) fallisca , allora che fa l'Avvocato, decide di iniziare la causa ? Sì, finalmente, l'Avvocato, libero dalle pastoie che la Legge gli impone, decide di fare la causa.
E il primo passo in tale direzione é naturalmente la redazione di un atto di citazione, o, più raramente di un ricorso.
Qui poniamoci nel caso che la causa vada introdotta, non da un ricorso, ma da un atto di citazione. Dunque, l'avvocato Cicero I come primo passo ha redatto l'atto di citazione ( nel numero di copie che lo studioso vedrà detto nelle “avvertenze” poste in calce alla “formula” di un atto di citazione riportato nella Sez. II, par.10) . A questo punto noi facciamo stop e, prima di dire sugli ulteriori passi che il nostro valente avvocato Cicero I andrà a compiere, ci concediamo una pausa per dare allo studioso un'idea il più concreta possibile di come nella pratica si dà attuazione all'art. 163 ( che stabilisce i requisiti che deve avere un atto di citazione ). Faremo ciò commentando le fotocopie di alcune pagine di un atto preso ex vivo (Doc.A1, Doc. A2, Doc. A3 collocati nella sezione III) , ma suggeriamo allo studioso di integrare quel che diremo con la lettura, sia pur spedita, della “formula” di un atto di citazione ( che troverà andando al par.10 della sez. II ).
Occhio dunque all'articolo 163 e alle frecce che costellano il doc. A1!
Freccia A1 : la freccia si appunta dove si ottempera all'onere imposto dal n.1 art. 163, che vuole siano indicati nell'atto di citazione : “nome, cognome, residenza. codice fiscale dell'attore”. Si noti che, mentre per quel che riguarda il convenuto, l'avvocato ha la possibilità di indicare , in alternativa alla residenza, il domicilio o la dimora, per quel che riguarda l'attore , l'avvocato ha solo la possibilità di indicare la residenza. E il perché di tale diversità é intuitivo : tu, avvocato, puoi trovarti in difficoltà a individuare la residenza del convenuto ( e quindi io, legislatore, per facilitarti le cose ti permetto di indicare in alternativa la dimora o il domicilio ), ma non é immaginabile che tu non conosca e non possa indicare facilmente la residenza dell'attore, che é il tuo cliente.
La freccia A1bis si appunta là dove viene indicato il procuratore ( il procuratore é l'avvocato Maria Cecche ) e dove viene indicata la procura ( questa potrebbe essere rilasciata in vari modi – vedi art. 83 – nel caso é stata rilasciata con atto scritto a margine ).
La freccia A6 indica la procura. Nel caso, si tratta di una procura assai sintetica; di solito, però, la procura viene rilasciata con atto separato ( ma “congiunto” all'atto giudiziario a cui si riferisce, nei modi detti dall'art. 83 ), che dettaglia i vari poteri delegati dal cliente all'avvocato e che contiene l'elezione di domicilio – elezione che invece nella procura in esame non é stata fatta, essendo l'attore egli stesso un avvocato ed essendo co-difensore di se stesso in forza dell'art. 86 ).
La freccia A2 si appunta dove viene adempiuto l'onere imposto all'avvocato ( dall'art. 125 ) di indicare i suoi : codice fiscale, fax ( una sovrabbondanza, invece, la indicazione del indirizzo di posta elettronica, che fino a poco tempo fa, in effetti, era necessario indicare, ora, non più ).
Le frecce A4 e A5 indicano rispettivamente il timbro del difensore e la richiesta fatta agli ufficiali giudiziari di procedere con urgenza ( sull'utilità di tali elementi , la cui mancanza naturalmente non determina nessuna nullità, parleremo trattando della “notifica” ).
La freccia A5bis, si dirige verso un “appunto” dell'avvocato ( evidentemente persona piuttosto pasticciona !) - appunto che non c'entra per nulla con l'atto di citazione : lo studioso non ci faccia caso.
La freccia A7 indica dove inizia quella esposizione dei fatti voluta dal numero 4 art. 163.
Passiamo a questo punto all'esame del documento A2.
La freccia A9 si appunta sulle ultime righe della “motivazione in diritto” ( più precisamente, di quella “esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, che é pretesa dal n.4 art. 163 ).
Freccia A10 : il numero 2 dell'art. 163 vuole che siano indicati “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza e il domicilio o la dimora del convenuto” ; e lì dove si appunta la freccia, l'avvocato dà attuazione a tale volontà legislativa – un'attuazione, a dir il vero imperfetta, in quanto non viene indicato il codice fiscale, ma questa é un'imperfezione che non produce nessuna nullità.
Freccia A11 : si appunta su quella “indicazione del tribunale davanti al quale la domanda é proposta”, che é voluta dal numero 1 art. 163.
Freccia A12 : si appunta dove ( in ossequio al n. 7 art. 163 ) é fatta “indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”.
Su tale indicazione dobbiamo sostare un momento per avvertire lo studioso della delicatezza della scelta di tal giorno .
Infatti l’art. 163bis vuole che tra “il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione” debba passare un certo numero di giorni; ora, chi redige l'atto di citazione, non sa quando tale atto verrà notificato, lo può solo prevedere ( entro un certo margine ) : io prevedo che gli ufficiali giudiziari notificheranno la citazione entro il 15 marzo e quindi da tale data comincio a calcolare i giorni, che dovranno intercorrere tra notifica e udienza. E’ importante quindi che, l’indicazione della data dell’udienza di prima comparizione, sia fatta in base ad una valida esperienza professionale (che non sbagli nell’individuare i tempi che gli ufficiali giudiziari impiegano per effettuare il tipo di notifica richiesto).
Freccia A13 : si appunta su quell'invito a costituirsi e su quell'avvertimento relativo alle conseguenze di una tardiva costituzione, che il n.7 art. 163 vuole siano fatti.
Freccia A14 : si appunta su quelle “conclusioni” che il n.4 art. 163 pretende siano prese. Nel contesto di tali “conclusioni” viene espresso dall'avvocato, che ha redatto l'atto in esame, il c.d. Petitum. Da che cosa é dato, nella fattispecie, tale petitum ? Dalla “domanda di risoluzione sia dell'acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento”. Sì, ma domanda di risoluzione della vendita di quale appartamento ? Nelle “conclusioni” ciò non viene detto, mentre invece é importante stabilirlo ed é quindi necessario dirlo. E in fatti viene , da chi ha redatta la citazione, detto, anche se, non nelle “conclusioni”, ma nella “motivazione in fatto” : ritorni lo studioso al doc. A1 e guardi dove si appunta la freccia A8 : l'appartamento de quo agitur ( la “cosa oggetto della domanda”, di cui pretende l'indicazione il n.4 art. 163 ) é l'appartamento “ sito in Arezzo,via B.Cellini”.
Passiamo al Doc.A3.
Freccia A15 : si appunta nelle ultime righe della parte dell'atto in cui l'estensore della citazione , in osservanza del n. 5 art. 163, ha fatto “indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. Noi non abbiamo riportate le pagine relative ( dell'atto ) dato che lo studioso può farsi un'idea abbastanza precisa di come viene fatta tale indicazione leggendo la “formula” riportata nella sez. II.
Freccia A16 : si appunta su quella sottoscrizione dell'atto pretesa dall'art. 125 e dal co. 4 art. 163.
Freccia A17 si appunta sulla “relazione di notifica”, la c.d. relata, fatta dall'ufficiale giudiziario ( art.148 ). Sul punto diremo trattando della notifica.
A questo punto poniamo fine al nostro esame ( a vol d'uccello ) del contenuto dell'atto di citazione. Prima però di passare all'ulteriore passo in avanti che il nostro avvocato Cicero I si appresta a fare, forse due parole sono ancora necessarie sul come vanno indicate le persone che “rappresentano o assistono le parti” ( vedi numero 2 ). Se queste sono persone fisiche, nulla quaestio : le persone, che rappresentano o assistono le parti vanno indicate con loro nome, cognome, codice fiscale eccetera, né più né meno che fossero l'attore o il convenuto : quindi, non “cito Mario Rossi in persona del suo tutore” , ma “cito Mario Rossi res in Genova via ecc..ecc. in persona del suo tutore sig. Bianche Efisto res. in Bogliasco ecc.ecc. “. Se invece la parte in causa é “ una persona giuridica,, un'associazione non riconosciuta o un comitato”, non occorre indicare nome, cognome eccetera della persona fisica che la rappresenta, ma basta semplicemente indicare lo “organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio” : quindi non cito il Comune di Bogliasco “in persona del suo rappresentante sig Bacciccia”, ma cito il Comune di Bogliasco “in persona del Sindaco pro tempore”.