Nell'aula di udienza (I), in cui hanno già preso posto il p.m., i difensori e l'ausiliare, entra il giudice (nel caso esso sia collegiale: entra prima il consigliere più giovane, poi, quello più anziano, infine, il presidente) (II).
Si alzano il p.m., i difensori, l'ausiliario e tutto il pubblico.
Il presidente (nel presente e nei seguenti sketches ci metteremo nel caso che il tribunale non sia monocratico ma collegiale), preso posto al centro della cattedra con ai lati i colleghi giudici e alla sua sinistra l'ausiliare: “Dichiaro aperta l'udienza1. Il pubblico ministero e i difensori hanno richieste di anticipazione, di postergazione nella chiamata della loro causa? C'é qualche causa “patteggiata”?
In risposta all'invito, alcuni difensori si avvicinano alla cattedra (III) per prospettare loro particolari esigenze: chi chiede di tenere per ultima la sua causa perché ne deve fare prima un'altra in Corte di Appello, chi invece vorrebbe discutere subito la sua per poi correre in un altro tribunale dove altri giudici e un altro cliente lo attendono: la vita dell'avvocato é davvero stressante!
Modificato l'ordine di trattazione dei processi2, il giudice ordina all'ufficiale giudiziario di chiamare la causa contro Rossi, Bianchi, Verdi e gli passa il decreto di citazione e le liste-testi.
L'ufficiale giudiziario (ricavando i nomi dal decreto e dalle liste): “Rossi, Bianchi, Verdi, Dolores, Rosati”.
Né Dolores, né Verdi, né Rosati rispondo alla chiamata3. Compaiono invece gli imputati Rossi e Bianchi.
Il presidente, rivolto all'ausiliare, “Metta a verbale che sono comparsi gli imputati Rossi e Bianchi, mentre non é comparso l'imputato Verdi. Né la parte offesa né i testi sono comparsi”.
Ancora il presidente: “Chi difende gli imputati?”.
L'avvocato Cicero: “Io difendo l'imputato Bianchi”
L'avvocato Tacito: “E io difendo l'imputato Rossi”
Presidente: “Nessuno difende l'imputato Verdi? L'avvocato Placido, che mi risulta suo difensore di fiducia é presente?” Nessuno si fa avanti. Allora il presidente:” Ai sensi dell'art. 97 nomina sostituto dell'avvocato Placido, l'avvocato Ortensio”.
Si fa avanti l'avvocato Plinio: “Presidente, la parte offesa, signora Dolores, si costituisce parte civile col mio ministero. Chiedo il permesso di produrre la relativa dichiarazione”
Presidente: “Dia al cancelliere”
L'avvocato Plinio consegna al cancelliere, l'atto di costituzione, su cui già ha affissa la marca dovuta al fisco4.
Gli avvocati Cicero, Tacito, Ortensio, Plinio, indossata la toga5, prendono posto nello scranno loro riservato. L'avvocato Cicero fa cenno al suo assistito Bianchi di sedersi accanto a lui.
Il presidente controlla se i decreti di citazione sono stati regolarmente notificati ai due imputati non comparsi6. A conclusione di tale controllo: “Il decreto di rinvio a giuidzio del GIP risulta regolarmente notificato al Rossi. Manca invece la notifica del decreto al Verdi. Il pubblico ministero può depositare il verbale dell'udienza preliminare?”
Il pubblico ministero prende dal suo fascicolo il verbale richiestogli e lo dà al presidente.
Presidente. “Ecco perché non é stato notificato il decreto al Verdi: egli dal verbale risulta comparso all'udienza preliminare7. Tutto a posto quindi per quel che riguarda il Verdi. Vedo invece che il Rossi é detenuto nella casa circondariale di Marassi e non é stato emesso l'ordine di traduzione: quindi vi é un impedimento, chiaramente legittimo, per l'imputato a presenziare e, ai sensi del combinato disposto dell'art.484 co.2bis e del art.420ter si deve rinviare l'udienza, rinnovare la notifica20 Bis e provvedere all'ordine di traduzione per l'udienza di rinvio.
Avvocato Tacito: “Ma, presidente, debbo fare presente che il Rossi mi ha dato mandato per richiedere la “applicazione di pena” di cui all'art.444: la concessione di tale mandato mi pare che implichi una rinuncia ad assistere al dibattimento e quindi ai sensi dell'art.484 e dell'art. 420bis renda possibile procedere in sua assenza.
Presidente: “Sì, questo mi pare vero e, dopo essersi consultato parlottando prima col giudice alla sua destra e poi con quello alla sua sinistra: “Il tribunale dichiara di procedere oltre in assenza dell'imputato Rossi8. A questo punto potremmo anche aprire il dibattimento, se le parti non hanno questioni preliminari da porre”
Avv. Tacito: “Io intendo fare la preannunciata richiesta di applicazione pena”9Avv. Cicero:” Ho da fare richieste circa la formazione del fascicolo”
Presidente: “In tal caso procrastiniamo l'apertura del dibattimento e diamo la parola per primo all'avv. Tacito:
Avv. Tacito: “A ciò legittimato dà mandato che produco, chiedo l'applicazione, per i reati di cui al capo A e al capo B del decreto di rinvio a giudizio, di un anno e nove mesi di reclusione. In base al seguente calcolo: Pena base per il più grave reato di cui al capo B: tre anni; diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a due anni; aumentata, per la continuazione a due anni e due mesi; diminuita per il rito a un anno e nove mesi. Sospensione condizionale della pena”.
Presidente: “Consente il p.m.?”
Pubblico ministero: “Consentirei se la richiesta non fosse tardiva. Invece lo é, in quanto ai sensi dell'art. 446 co 1. avrebbe dovuto essere proposta prima che fossero prese le conclusioni nell'udienza preliminare.
Presidente: “Sulla questione il tribunale si riserva di decidere in camera di consiglio. Dica ora il difensore dell'imputato Bianchi”
Avv. Cicero: “La difesa del Bianchi ha due richieste da fare”.
Prima richiesta: sia espulso dal fascicolo per il dibattimento il verbale dell'udienza davanti al giudice civile: il suo giusto inserimento é nel fascicolo del p.m.
Seconda richiesta, se le altre parti vi consentono, sia inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale di interrogatorio di Teresa Leoncavalli attualmente nel fascicolo del p.m. La Leoncavalli é una professionista affermata, che verrebbe gravemente danneggiata da un'assenza dal suo studio. Questo mentre la sincerità e la verità delle risposte da lei già date alla Polizia e risultanti dal relativo verbale non possono lasciar dubbi”10.
Presidente: “Le altre parti consentono all'inserimento nel fascicolo del verbale delle dichiarazioni rilasciate dalla Leoncavallo?”
Tutte le altre parti consentono.
Presidente: “A questo punto invito le parti alla discussione sulle richieste fatte dai difensori del Bianchi e del Rossi”.
Esaurita la discussione, il Collegio si ritira in camera di consiglio, quando ne esce, il presidente legge, da seduto11, un ordinanza collegiale, che rigetta la richiesta di applicazione pena e ammette le richieste che riguardano la formazione dei fascicoli processuali12.
Presidente: “Dichiaro aperto il dibattimento”.
Commento allo sketch
I- La sala d'udienza tipica si presenta divisa in due parti: l'una, riservata al pubblico (generico), l'altra riservata, prima di tutto, a quelli che dovranno essere i “protagonisti” del processo (giudici, ausiliari, p.m., difensori, imputato e altre parti private) e, poi, a quelli che possiamo definire il “pubblico qualificato” (avvocati interessati alla causa ma non parti in causa, giornalisti....).
Ogni “protagonista” ha per legge o per tradizione la sua precisa collocazione: la cattedra dei giudici é posta in fondo alla sala e in modo da dominarla, il seggio dell'ausiliare é posto vicino e alla sinistra della cattedra, i banchi del p.m. e della difesa “sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante”13.
Nella distribuzione dei posti vigente precedentemente (sotto l'impero del codice Rocco) l'art. 146 delle norme di attuazione (del vigente codice) ha portata una rivoluzione, che investe un profondo significato simbolico; come risulta dalle seguenti parole del G.P. Voena (voce Udienza penale, in Enc. Dir., vol, XIV, Milano, 1992, p.506): “Per effetto dell'art. 146 disp. att. l'impianto scenografico delle udienze dibattimentali é stato sovvertito. La postura dei banchi riesrvati al pubblico ministero ed ai difensori delle parti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante simbolizza il conseguito paritario status processuale. E il fatto che le parti siedano a fianco dei propri difensori, “salvo che esistano ragioni di cautela”, propizia la continuità delle reciproche consultazioni, resa tanto più necessaria dall'adozione della tecnica dell'esame incrociato. La collocazione del seggio delle persone da sottoporre ad esame in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti esalta, infine, il ruolo protagonista delle parti nell'assunzione della prova”.
II – L'ingresso del p.m. nella sala d'udienza prima di quello del giudice, non é dovuto solo a rispetto verso questo, ma serve anche a permettere al p.m. i necessari contatti con i difensori, al fine della felice conclusione di qualche “patteggiamento” (art. 444). Infatti, appena che il p.m. (portando con sé i fascicoli di tutte le cause che dovrà trattare all'udienza) ha preso posto nel suo banco, i difensori, che intendono giungere ad un accordo con lui sulla pena (art. 444), gli si avvicinano e gli fanno le proposte del caso (“Giudice sarebbe disposto a patteggiare la causa contro Rossi? quale pena le sembra giusta, tenuto conto” ecc.ecc.ecc.).
III- “L'udienza é pubblica a pena di nullità” - dichiara il comma 1 dell'art. 471, e la Corte Costituzionale dà rilevanza costituzionale a tale norma ricollegandola indirettamente all'art. 101 comma 1 della Costituzione, che vuole “La giustizia amministrata in nome del popolo”: l'udienza é pubblica per permettere al popolo di controllare come viene in suo nome amministrata la giustizia.
Non si può dire, però, che il codice di rito si preoccupi di porre in grado quivis de populo, il qualsiasi cittadino che assiste all'udienza da dietro le transenne, di controllare la giustezza delle decisioni del giudice, se non altro perché gli tiene celati molti elementi (relazioni peritali, mote prove documentali dalle parti prodotte.....) su cui tali decisioni vengono a basarsi. Per cui é da ritenere che il controllo che si vuole permettere al pubblico verta, non tanto sulla giustezza delle decisioni, quanto sulla lealtà e la correttezza del dibattimento. Però vi é un modo molto semplice per gli avvocati e i giudici di sfuggire a tale controllo: mettersi a parlare a distanza talmente ravvicinata tra di loro, che il pubblico nulla possa udire e capire. Il giudice vuol far sapere all'avvocato che non ha potuto studiare il fascicolo e che quindi dovrà rinviare la causa? Gli fa cenno di avvicinarsi alla cattedra e gli confessa il suo “peccato”, a bassa voce, come in confessionale. E lo stesso é per gli avvocati: il cliente é un pazzo, che però non vuol sentirsi dare del pazzo e comunque non vuole esporsi ai rigori di una misura di sicurezza? L'avvocato si avvicina alla cattedra e a bassa voce dice “Giudice non si potrebbe, invece di dichiararlo non imputabile per infermità di mente, condannarlo al minimo della pena, con le attenuanti e col beneficio ecc.ecc.?” Certo che si può; ma non sono certamente questi, ragionamenti da far coram populo: a bassa voce, come in confessionale, bisogna parlarne.
IV- Nel verbale si prende nota: dei provvedimenti orali del giudice, delle richieste e delle conclusioni del p.m. e dei difensori, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e, inoltre, di tutti gli altri fatti e circostanze processualmente rilevanti (costituzione di una parte, persone intervenute o no, luogo dell'udienza – vedi meglio l'art. 136).
I provvedimenti del giudice vanno riportati integralmente (data l'importanza che gioca in essi ogni parola usata), mentre le richieste e le dichiarazioni delle parti vanno sintetizzate.
Naturalmente si verbalizza anche l'assunzione delle prove. Cosa significa ciò? significa che si prende nota di ogni parola detta da un testimone o da una parte? No, di certo: ciò sarebbe possibile solo se chi provvede alla verbalizzazione fosse padrone delle difficili tecniche della stenotipia, il che quasi mai accade. Di conseguenza si redige il verbale in forma riassuntiva, limitandosi cioé a riprodurre il contenuto delle principali dichiarazioni fatte davanti al giudice. Però, per il caso che sorgano contestazioni sull'esatto tenore di una di tali dichiarazioni, si procede anche alla loro registrazione fonografica e alla traduzione del contenuto di tale registrazione fonografica in cartaceo.
Questo, però, solo nei processi di particolare importanza (quelli davanti al tribunale e alle Corti, dato che la registrazione fonografica e, poi, la sua traduzione su carta, costa allo Stato!): nei processi davanti al Giudice di Pace ci si accontenta solo della verbalizzazione riassuntiva.
Proprio come avviene nello sketch, il giudice spesso viene in soccorso all'ausiliario con la dettatura di alcune parole, mentre, a rigore, dovrebbe semplicemente limitarsi a vigilare che sia riprodotta “nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni” (fatte davanti a lui) “con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità”.
V- Per ammettere l'avvocato a svolgere la sua difesa all'udienza di solito ci si accontenta della sua semplice dichiarazione di essere difensore della parte tal dei tali: non si pretende cioé, una espressa indicazione del suo cliente, che egli é il suo difensore (così come vorrebbe l'articolo 96). Ciò é ovvio quando il cliente é presente alla dichiarazione del difensore: chi tace acconsente. Meno ovvio, quando la dichiarazione del difensore é fatta nell'assenza del cliente. E tuttavia anche in tal caso ci si fida e nulla si oppone a che l'avvocato eserciti la sua attività di difensore (almeno, di solito, é così, ma sono ben possibili eccezioni, quindi cautela vuole che, se l'avvocato sa che il cliente non comparirà all'udienza, si porti dietro una nomina a difensore in piena regola). Vero é che, a garanzia che un avvocato non assuma arbitrariamente la qualità di difensore, sta la minaccia, nel caso lo facesse, di sanzioni disciplinari e soprattutto delle sanzioni di cui all'art. 495 C.P.
Così come all'udienza nessuno si preoccupa di controllare che l'avvocato Cicero che si presenta come difensore dell'imputato, come tale sia stato veramente nominato, così nessuno si preoccupa di verificare se chi si presenta come avvocato Cicero, sia veramente..... l'avvocato Cicero.
Ci si fida: non é bello questo?
Sull'applicabilità dell'art. 495 al (falso) difensore, vedi Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol V, 3° edizione, p. 838.
V- Com'é noto nel nostro Ordinamento non é ammesso che un imputato si difenda da solo: quindi o provvede lui a nominarsi un difensore o glielo nomina l'Autorità giudiziaria, l'Ufficio.
Anche il “difensore d'ufficio” ha diritto alla retribuzione delle sue prestazioni professionali, da parte del suo assistito; a differenza, però, del difensore di fiducia che può rifiutarsi a una difesa gratuita, quello d'ufficio deve attivarsi per la difesa, pagato o no che sia.
Quando un avvocato viene nominato “d'ufficio”, la prima cosa che fa é quella di mettersi in contatto (scrivendogli una lettera) con l'imputato: lo invita a passare nel suo studio (se non é sua intenzione nominare un difensore di fiducia) e, naturalmente, così molte difese di ufficio si trasformano in difese di fiducia o, almeno, in difese retribuite, Questo spiega perché la “nomina d'ufficio” sia da molti avvocati ambita. E questo anche spiega perché, per evitare abusi nella distribuzione delle nomine (per evitare cioé che quel certo giudice favorisca, dandogli delle nomine, quel certo avvocato, col risultato poi che questi si adatti a delle “difese compiacenti”) il Legislatore voglia che la “individuazione” del avvocato (che l'Ufficio deve nominare) avvenga nell'ambito di apposite “liste” di avvocati (che hanno in tali liste richiesta l'iscrizione) in base a criteri predeterminati, la cui applicazione avvenga automaticamente.
E veniamo alla nomina a “difensore d'ufficio” dell'avvocato Ortensio, di cui si parla nello sketch. Questa non é propriamente una nomina a difensore, ma una nomina a “sostituto” del difensore (poco importa se di fiducia o d'ufficio) non comparso all'udienza – vedi l'art. 97 co.2. L'avvocato nominato d'ufficio come sostituto, acquisisce tutti i poteri e di doveri attribuiti a un “sostituto” dall'art. 102; poteri e doveri, che sono poi quelli stessi che competono al difensore, solo che sono limitati nel tempo: appena che il difensore non comparso si attiva nella difesa, tali poteri e doveri decadono Quindi, attenzione! tali poteri e doveri non vengono meno automaticamente con la fine dell'udienza; per cui, se il difensore non comparso non si attiva (in primo luogo, avvisando il “sostituto”, che penserà lui a compiere le ulteriori attività difensive) il sostituto mantiene tutti i poteri e doveri derivantigli dall'art. 102. In particolare quello di recarsi alla (eventuale) udienza di rinvio. E la prassi, nelle nostre aule di giustizia, é che, se dopo tre udienze il difensore sostituito non si é attivato (come appare dimostrato dalla sua mancata comparizione alla terza udienza di rinvio) il giudice nomina, come difensore, quell'avvocato, che prima era stato nominato solo come sostituto-difensore.
1La dichiarazione di apertura dell'uidenza dà a questa un'opportuna solennità, ma non é imposta da nessuna norma (e n realtà nella pratica quasi sempre viene omessa). Sul fatto che “l'udienza si apre senza formule particolari” con il semplice “ingresso del giudice nella sala”, v. Del Pozzo, Apertura del dibattimento – Diritto processuale penale, in Enc. Diritto, II, 587.
Va tuttavia detto che, per l'art. 21 Reg. C.P.P., l'ufficiale giudiziario (o chi ne fa le veci, come spesso accade, dato che di solito l'ufficiale ha altro da fare che presenziare alle udienze penali e si fa sostituire) “quando il giudice entra nell'aula ne dà l'annuncio ad alta voce”.
2L'ordine in cui le cause saranno chiamate davanti al giudice risulta dal c.d. “ruolo”. Questo é un documento che indica le cause che saranno trattate all'udienza e, appunto, l'ordine in cui saranno chiamate. Nel ruolo, a tutela della privacy, non viene indicato il nome delle parti, ma solo quello dei difensori, oltre al numero di ruolo generale, e il reato addebitato. Per legge e precisamente per il comma 3 art. 20 Regolamento C.P.P., “il ruolo é affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza un giorno prima di quello dell'udienza”. In realtà molto spesso viene affisso nello stesso giorno dell'udienza (non raramente qualche minuto prima).
3Che tutti i testi non si presentino nella prima udienza di compariizone é la regola: infatti tale comparizione sarebbe per loro una inutile perdita di tempo in quanto tale udienza é dedicata alla costituzione delle parti (in particolare, alla costituzione della parte civile), alla verifica della regolarità delle notifiche, ai patteggiamenti, cioé alla trattazione di questioni la cui soluzione potrebbe comportare un rinvio della causa (e rendere la comparizione dei testi appunto una inutile per loro perdita di tempo) Cioé nella prassi ci si comporta tacitamente come se il presidente avesse stabilito che i testi dovessero comparire solo alla seconda udienza (esercitando così il potere, contemplato dal secondo comma art. 468, di “stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze, nelle quali ne sia previsto l'esame”).
4A proposito di “parte civile” bisogna distinguere tra “legittimazione a costituirsi in giudizio” e “legittimazione a difendere in giudizio”.
E infatti la costituzione e la difesa in giudizio sono due attività diverse (a cui in teoria potrebbero essere legittimate persone diverse). Addirittura, sempre in teoria, Pinco Pallino, la parte che pretende di essere stata danneggiata dal reato, potrebbe proporre l'azione di risarcimento nel processo penale, cioé in questo “costituirsi (di persona o per delega data al ragionier Parodi), e...lì fermarsi, senza preoccuparsi (al momento) di difendere il suo diritto (e quindi di nominare a tal fine un avvocato). In tal caso potrebbe dirsi costituita in giudizio, ma non potrebbe svolgere attività difensiva (chiedere l'ammissione di testi, discutere la causa ecc.). Ciò che non significa che la sua costituzione non avrebbe rilievo giuridico (ad esempio lo avrebbe ai sensi dell'articolo 75 co.3: se Pinco Pallino, dopo essersi costituito p.c., avesse chiesto il risarcimento davanti al giudice civile, questo dovrebbe sospendere il procedimento civile).
Stando così le cose nulla in teoria vieterebbe che Pinco Pallino, parte danneggiata, desse procura (che dovrebbe essere speciale – vedi art.100 co.1) all'avvocato Plinio di far valere le sue ragioni davanti al giudice, ma desse procura (che dovrebbe essere sempre speciale – v. art. 122) al ragionier Parodi di costituirsi parte civile.
Di conseguenza, lo diciamo qui ma, per l'importanza della cosa, torneremo a dirlo nel formulario, la parte offesa nella stesura dell'atto di costituzione deve stare bene attenta a chiarire a chi dà la procura a costituirsi e a chi dà la procura a difendere; e se, com'é naturale che sia, all'avv. Cicero dà sia la procura a difendere sia quella a costituirsi é bene che lo dica claris verbis. Per il resto, com'é logico, la sottoscrizione sia della procura a costituirsi che di quella a difendere possono essere autenticate dal difensore (vedi l'art. 100 e l'art. 122, tenendo presente che questo ha dei “distinguo” che meritano da essere rilevati con una attenta sua lettura): di più, entrambe le procure, così com'é ancora logico che sia, possono risultare da un unico documento. Per avere le idee più chiare, lo studioso vada al formulario e si legga un “atto di costituzione”.
Veniamo al nostro sketch. L'avvocato Plinio, se avesse voluto essere un formalista (ma ha fatto bene a non esserlo) avrebbe dovuto dire “Mi costituisco e assumo la difesa della signora Dolores con l'atto che ora deposito”. Deposito in mani di chi? del cancelliere o del presidente? Io direi del cancelliere, che deve controllare la regolarità fiscale dell'atto (e infatti chi si costituisce, così come risulta dallo sketch, non deve dimenticare di apporre sull'atto una marca dovuta al fisco). (???????)
Nello sketch, la persona danneggiata, la signora Dolores, risulta presente. Ma é bene chiarire che la presenza della parte danneggiata non é necessaria né al momento della costituzione né in seguito. Anche se tale presenza di solito non mancherà dato che di solito la parte danneggiata viene indicata in una “lista” come teste.
5La c.d. toga é la “divisa” dei difensori. Il Manzini (nel suo Trattato di diritto p.p., vol.II, paragrafo 268) da una descrizione accurata della toga - o meglio delle toghe, dato che il tipo di toga che l'avvocato deve indossare é diverso a seconda che egli sia iscritto all'albo speciale (per le giurisdizioni superiori, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato...) oppure no.
Il presidente può impedire a un difensore di esercitare il suo ministero solo perché, chiamata la sua causa, compare sprovvisto di toga? Lo escluderei (a meno che il comportamento complessivo del difensore non porti turbamento all'udienza, nel qual caso dovrebbe applicarsi l'ultima parte del co. 4 art. 471). Il presidente però potrà e dovrà fare rapporto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che potrà adottare sanzioni disciplinari (questa mi sembra anche l'opinione del Manzini, vedi Op. loc. cit.).
Sono rari gli avvocati penalisti che si recano all'udienza portandosi dietro una toga personale. Di solito l'avvocato si provvede di toga nello stesso Palazzo di Giustizia andando, prima di entrare nell'aula di udienza, nei locali in cui le toghe sono messe a disposizione (certe volte a pagamento, certe volte gratuitamente, certe volte dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, certe volte, se non erriamo, dagli ufficiali giudiziari).
6Vedi art. 484.
7Vedi co.4 art.429.
20 Bis20 Bis Notifica di che? Ovviamente del decreto che dispone il giudizio. Ma chi dovrà provvedere alla notifica, il tribunale o il GIP? Io direi il tribunale. E nel caso il processo avvenisse per “citazione diretta del p.m., alla notifica del decreto di citazione (non più, decreto che dispone il giudizio) dovrà provvedere questi o il tribunale? Io direi ancora che dovrebbe provvedere il tribunale.
8Ma fa una buona applicazione del diritto il tribunale? C'é da dubitarne: infatti perché il giudice “possa procedere in assenza” dell'imputato occorre una rinuncia “espressa” di questo ad assistere al giudizio.
9E fa bene l'avvocato Tacito a farne ora la richiesta, infatti per l'art. 446 co.1 la “richiesta di applicazione pena” può essere fatta solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
10Giusta senz'altro la prima richiesta, é discutibile invece, se le parti debbano dichiarare la loro concorde volontà di inserire un atto nel fascicolo per il dibattimento al momento dedicato alla richiesta delle prove (art. 493) o al momento dedicato alla discussione delle “questioni preliminari “(per questa seconda alternativa farebbe propendere il n.4 art 491).
11Da seduto, perché le ordinanze non sono pronunciate “in nome del popolo italiano” - arg.a ocntrario ex n.2 art.125.
12Ma al giudice ciò non impedirà (v. co. 1bis art.507) “l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti” così acquisiti al fascicolo. E giustamente: in un processo, in cui domina l'interesse dello Stato all'accertamento della verità, le prove non possono essere lasciate totalmente nella disponibilità delle volontà, ancorché, concorde delle parti.
Il comma 1bis é in perfetta armonia con quello che lo precede che dà la possibilità al giudice di “disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova”.
La Corte Costituzionale, con sent. 26 marzo 1993, n.111, Azzani – disattendendo l'interpretazione dell'art. 507 “secondo la quale il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova sarebbe precluso dalla carenza di attività probatoria delle parti e dalle decadenze in cui queste siano incorse” - rileva come tale (inamissibile) interpretazione “muova da una concezione alla stregua della quale il nuovo codice processuale, non tenderebbe alla ricerca della verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatoiro nel quale un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto”. Mentre é invece vero per la Corte che “fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligazione dell'azione penale, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione”.
E in realtà – secondo la Corte – il nuovo Codice, nonostante l'accolto principio accusatorio “ha esattamente considerato – in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle diseguaglianze di fatto proposto dall'art. 3,comma 2, della Costituzione – che la parità delle armi delle parti normativamente enunciata può talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, così che il fine della giustizia della decisione può richiedere un intervento riequilibrante del giudice atto a supplire alle carenze di talune di esse; così evitando assoluzioni o condanne immeritate”.
13L'art. 146 del D. lg. 28 luglio 1989 (contenente le norme di attuazione del C.P.P.) recita: (Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono al fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame é collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti”.